Cassazione Penale, Sentenza n. 28527/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna, ex art. 625-bis c.p.p., la sentenza della Prima Sezione penale che aveva rigettato il suo ricorso avverso la condanna in appello per omicidio volontario. Il ricorso contiene due motivi principali: (1) errore percettivo della Corte di cassazione nel ritenere che le dichiarazioni del teste oculare Petro Klodian e la ricostruzione cinematica della consulente del P.M. dott.ssa Susanna Gamba concordassero quanto alla posizione finale prona della vittima, errore che, secondo il ricorrente, avrebbe inciso sulla valutazione dell'attendibilità del teste; (2) omessa o apparente motivazione circa la doglianza secondo cui la sopravvenuta impossibilità di esaminare Klodian in appello avrebbe richiesto la ricerca di elementi di riscontro (motivazione rafforzata) prima di ribaltare l'assoluzione di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso, nel suo complesso, infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo la Corte ha rilevato l'esistenza di un errore di lettura della sentenza di merito (attribuzione a Klodian di una visione della posizione prona), ma ha ritenuto tale errore non decisivo: il giudizio di legittimità non può riesaminare direttamente la prova e, comunque, l'eliminazione dell'errore non avrebbe inciso sulla decisione della Prima Sezione penale perché la Corte d'Assise di appello aveva già valutato che Klodian non poteva vedere tutta la dinamica e la consulente non aveva certezza sulla torsione del corpo. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza in parte estranea ai limiti dell'art. 625-bis (si tratta di critica al giudizio di merito sulla motivazione rafforzata) e inoltre ha osservato che il ricorrente non ha specificato quali profili di motivazione la Corte di cassazione non avrebbe affrontato. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario per errore di fatto è utilizzabile per i soli errori percettivi della Corte di cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio, consistenti in svista o equivoco che abbiano influito in modo decisivo sulla decisione; non è strumento per riesaminare o rimettere in discussione valutazioni di merito o la valutazione delle prove.
Giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite e pronunce di legittimità)
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015; Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022
Le pronunce richiamate delineano i limiti dell'art. 625-bis: l'errore percettivo deve essere materiale e decisivo; gli errori di valutazione probatoria sono rimessi agli ordinari mezzi impugnatori; quando si critica la motivazione rafforzata per l'impossibilità di audire un teste, occorre indicare quali aspetti motivazionali siano mancanti o apparenti.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis è ammesso solo per errori percettivi della Corte di cassazione nella lettura della sentenza impugnata, non per rivalutazioni della prova o per critiche di merito.
- Perché un errore percettivo sia idoneo a far accogliere il ricorso è necessario dimostrare che la svista o l'equivoco hanno inciso in modo decisivo sul convincimento e avrebbero determinato una diversa pronuncia.
- Quando si censura l'attendibilità di un teste non più disponibile, va specificato con chiarezza in quale punto la Corte di merito non abbia adottato la "motivazione rafforzata" richiesta e perché l'assenza della prova diretta non sia stata compensata da elementi di riscontro.
- La Corte di cassazione nel giudizio di legittimità non può svolgere un nuovo esame diretto della piattaforma probatoria: il controllo è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione e, nei termini dell'art. 625-bis, all'eventuale errore materiale nella lettura della decisione impugnata.
- Nelle impugnazioni basate su travisamento della prova o contrasto tra dichiarazioni testimoniali e perizie tecniche, bisogna dimostrare concretamente come la correzione dell'errore avrebbe mutato l'esito processuale; mere contestazioni generiche non sono sufficienti.
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