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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22366/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava le condanne per estorsione aggravata. Le censure principali: contraddittorietà e inaffidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; genericità o assenza di indicazioni sul luogo e ruolo personale nei fatti; vizio del riconoscimento fotografico e sua utilizzabilità come prova; mancata considerazione della relativa inattendibilità della persona offesa; esclusione ingiustificata dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.); erroneo computo della prescrizione e mancato riconoscimento della prescrizione stessa; illegittima applicazione e/o determinazione delle aggravanti, in particolare quella connessa all'agevolazione di un'associazione mafiosa (art. 416bis/previo art. 7 D.L. 152/91 conv. L.203/91); doglianza per mancata valutazione di memorie difensive e per carenze motivazionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza e reiterazione di doglianze già esaminate in sede di merito. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione probatoria della Corte di Appello (conferma della valenza probatoria del riconoscimento fotografico confermato in dibattimento, rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori e della persona offesa). Ha altresì confermato l'applicazione della circostanza aggravante di tipo mafioso (art. 416bis / art. 7 D.L. 152/91 conv. L.203/91) e la mancata concessione dell'attenuante di minima partecipazione. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che, considerando i termini di sospensione dei procedimenti, la prescrizione non si fosse ancora estinta alla data della sentenza d'appello. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di 3.000 euro ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    Norma procedurale impiegata come riferimento per le censure dedotte in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e reiterativi di questioni di merito, dichiarando inammissibili i ricorsi.

  • art. 416bis cod. pen. (ex art. 7 D.L. 152/91 conv. L.203/91)

    Applicata dalla Corte di merito e confermata in cassazione: l'estorsione è stata ritenuta commessa avvalendosi del metodo mafioso e con finalità di agevolazione del sodalizio, giustificando l'aggravante.

  • art. 629 cod. pen. (richiamo all'art. 628 e relative aggravanti)

    Riferimento alla fattispecie di estorsione aggravata; la Corte ha trattato correttamente la determinazione della pena e il coordinamento delle aggravanti speciali.

  • art. 110 cod. pen.

    Interpretato nel senso che la mera presenza o il ruolo di "accompagnatore" possono integrare contributo materiale e morale idoneo alla partecipazione al reato quando rafforzano l'effetto intimidatorio o confermano l'azione criminale del gruppo.

  • art. 114 cod. pen.

    L'attenuante della minima partecipazione è stata negata perché incompatibile con la sussistenza di aggravanti particolari (es. pluralità di concorrenti/altre aggravanti speciali) e in presenza di un ruolo ritenuto significativo.

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione) e disciplina previgente

    La Corte ha considerato correttamente i termini di prescrizione tenendo conto dei periodi di sospensione processuale; di conseguenza la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello.

  • art. 500 cod. proc. pen., comma 2

    Richiamato in rapporto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini: la Corte ha confermato che il riconoscimento fotografico svolto nelle indagini è utilizzabile se la conferma viene resa in dibattimento ovvero il testimone giustifica l'impossibilità di ripetere la ricognizione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure difensive circa la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sussistesse vizio nella valutazione probatoria di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato per l'effetto dell'inammissibilità; ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Menziomento in relazione all'impossibilità di dichiarare cause di non punibilità (come la prescrizione sopravvenuta) dopo la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • La conferma di un riconoscimento fotografico operato nelle indagini è utilizzabile in dibattimento se il testimone conferma di averlo effettuato e spiega l'impossibilità di ripeterlo; tale elemento può avere valore decisivo se corroborato da altre prove.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pur se non perfettamente coincidenti nei dettagli secondari, possono concorrere a fondare la responsabilità quando concordano sul 'nucleo essenziale' del fatto; le divergenze su aspetti accessori non invalidano necessariamente la ricostruzione.
  • Il ruolo di "accompagnatore" o la mera presenza può integrare concorso nel reato (art. 110 c.p.) se la condotta contribuisce a rafforzare l'effetto intimidatorio o a rappresentare l'operatività di un gruppo criminale.
  • L'aggravante di tipo mafioso richiede l'accertamento dell'uso del "metodo mafioso" o che il fatto sia funzionale all'agevolazione del sodalizio; la sua applicazione può concorrere con altre aggravanti speciali secondo la disciplina specifica (art. 7 D.L. 152/91 conv. L.203/91).
  • L'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) è esclusa quando ricorrono specifiche aggravanti che fanno ritenere un ruolo significativo o la pluralità dei concorrenti prevista dalla norma aggravante.
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto dei periodi di sospensione del procedimento; eccezioni procedurali o sospensioni possono prorogare il termine estintivo anche oltre la data di pronuncia di appello.
  • In sede di legittimità le censure che consistono in una rivalutazione dei fatti già esaminati dalla Corte di merito e non evidenziano specifiche incongruità logico-giuridiche della motivazione sono di norma dichiarate inammissibili.

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