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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2428/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva un unico motivo denunciando violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 216 e 222 legge fall. nonché carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sosteneva che l'interdizione legale sopravvenuta in costanza di carcerazione gli avrebbe impedito di depositare le scritture contabili, che le scritture riguardavano la società e non la sua persona (quindi non ne avrebbe avuto il possesso), e che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere il coefficiente soggettivo (dolo) attribuendogli responsabilità che al più sarebbero riconducibili a negligenza riconducente alla bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha ritenuto che: le argomentazioni sull'interdizione erano basate su un fatto nuovo introdotto solo in cassazione e non desumibile dagli atti di merito; l'interdizione non escludeva la possibilità di depositare documenti o di esercitare la facoltà difensiva consistente nel mettere a disposizione la documentazione contabile; il deposito presso la curatela è un'attività materiale non riservata alla funzione gestionale e l'interdizione non esonera dagli obblighi previsti dalla legge fallimentare; la presumibile disponibilità delle scritture è compatibile con la carica rivestita (socio accomandatario/legale rappresentante) e la consistente debitoria societaria (circa 1.830.000 euro) ha formato un convincente elemento indiziario del coefficiente soggettivo necessario per la bancarotta fraudolenta documentale, essendosi la sottrazione delle scritture resa funzionale a ostacolare la ricostruzione del patrimonio e la soddisfazione dei creditori. Inoltre il ricorso è stato censurato anche per aspecificità nell'impugnare congiuntamente e senza puntuali indicazioni i diversi vizi della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte ha valutato che la doglianza relativa a profili procedurali basata su fatti nuovi introdotti in Cassazione non può prevalere se non risultante dal processo di merito

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato nell'ambito della normativa fallimentare sulla documentazione e obblighi connessi al fallimento; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di depositare scritture non sia escluso da una sopravvenuta interdizione

  • art. 222 legge fallimentare

    Richiamato in relazione alle sanzioni e agli obblighi sulla documentazione della società fallita; la Corte ha valorizzato l'obbligo e l'inadempimento ai fini della valutazione della condotta illecita

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Ricordato implicitamente con riferimento alla giurisprudenza di legittimità: il ricorrente deve indicare con precisione in cosa consista la mancata, contraddittoria o illogica motivazione altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile

  • Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza richiamata per affermare il principio che chi denuncia vizi multipli della motivazione deve indicare distintamente su quale profilo si fonda ogni censura, pena l'aspecificità del ricorso

  • Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 (Martinenghi) e pronunce affini

    Giurisprudenza citata in tema di bancarotta per corroborare il principio che la sottrazione di scritture richiede valutazione del coefficiente soggettivo; la Corte ha ritenuto che, nei fatti del caso, il dolo poteva essere desunto da elementi concreti (sottrazione ostacolante la ricostruzione patrimoniale)

Massime di principio

  • Argomentazioni fattuali nuove e non presenti nel giudizio di merito, se sollevate per la prima volta in Cassazione, sono generalmente inammissibili e non possono costituire base valida per riformare la decisione
  • La sopravvenuta interdizione legale o la detenzione non esonerano automaticamente dall'obbligo di depositare scritture contabili: il deposito è un'attività materiale che può essere eseguita tramite delega o terzi e l'interdizione non cancella gli obblighi inderogabili previsti dalla legge fallimentare
  • Se si contesta la motivazione di merito è necessario indicare con precisione in quali parti la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica; deduzioni generiche o conflitte su più vizi della motivazione espongono il ricorso al vizio di aspecificità
  • Nelle ipotesi di bancarotta per sottrazione di scritture contabili, il dolo specifico può essere desunto anche indirettamente da elementi concreti (es. ampia debitoria e comportamento ostacolante la ricostruzione del patrimonio); il giudice valorizza l'effetto della condotta sulla possibilità di soddisfazione dei creditori
  • Affermare l'assenza di possesso materiale della documentazione da parte dell'amministratore o socio richiede elementi probatori in atti: la carica sociale e le circostanze del fallimento possono legittimamente far presumere la disponibilità delle scritture

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