Sentenza del 07/06/2017 n. 14140 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna dell'atto al destinatario e tale consegna deve essere provata mediante l'avviso di ricevimento. Non risultando agli atti tale documento, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese, poiché il contribuente intimato non si era costituito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2001. L'accertamento si fondava sull'asserita percezione, da parte del contribuente, di utili non dichiarati quale socio della S. s.r.l., derivanti da redditi occultati mediante operazioni inesistenti. Il ricorso per cassazione, tuttavia, era stato notificato a mezzo posta senza che fosse prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione
La notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, che deve essere provata tramite l'avviso di ricevimento.
La mancata produzione dell'avviso di ricevimento impedisce di dimostrare il perfezionamento della notifica e comporta l'inammissibilità del ricorso notificato per posta.
Massime di principio
- Nei giudizi in cui un atto processuale viene notificato a mezzo posta, la semplice ricevuta di spedizione non è sufficiente: occorre conservare e depositare l'avviso di ricevimento.
- La regolarità formale della notifica è una condizione necessaria per l'esame del ricorso; se non viene provata, il giudice può dichiarare l'impugnazione inammissibile senza esaminare le questioni sostanziali.
- È essenziale verificare con attenzione il domicilio del destinatario indicato nell'atto, poiché errori nell'indirizzo possono impedire la consegna o il reperimento dell'avviso di ricevimento.
- L'inammissibilità per vizio della notifica può determinare la soccombenza del ricorrente anche quando le contestazioni di merito non siano state valutate.
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