Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20112/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da cinque verbali di accertamento per violazione dell'art. 142, commi 7 e 8, c.d.s., elevati per superamento del limite di velocità rilevato mediante apparecchio elettronico installato fuori dal centro abitato. L'opponente ha sostenuto, sin dall'origine, che il dispositivo non fosse adeguatamente segnalato, che non fosse rispettata la distanza minima tra segnaletica e impianto prevista dalla normativa di settore, che il tratto stradale non fosse idoneo all'installazione del sistema di controllo e che la strada fosse stata erroneamente qualificata come strada di tipo C anziché F. Il giudice di pace ha accolto l'opposizione, ma il tribunale, in appello, ha riformato la decisione e ha rigettato i ricorsi avverso i verbali. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: 1) violazione delle regole processuali sulle preclusioni e sulle produzioni documentali, assumendo che il Comune avesse contestato tardivamente in appello la natura di intersezione della via Cesarina e avesse tardivamente prodotto documenti; 2) violazione della disciplina sull'installazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, per inadeguatezza della strada e per carenza di informazione/segnaletica; 3) violazione delle norme che distinguono tra intersezione e mero accesso, con riferimento alla via Cesarina e alle modalità di avvistamento del punto di rilevazione; 4) vizio di motivazione per omesso esame della decisiva questione relativa alla presenza di intersezioni a raso non semaforizzate; 5) vizio motivazionale per mancato esame della doglianza sull'inadeguatezza della strada rispetto alle tipologie previste; 6) violazione della disciplina sulla visibilità, sostenendo che dovesse essere visibile l'impianto e non la sola segnaletica. Prima della decisione di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso, accettata dal Comune con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei sei motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia del ricorrente e della relativa accettazione da parte del resistente, riscontrando la regolarità formale degli atti ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, poiché le parti avevano concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 142, commi 7 e 8, c.d.s.

    Norma sostanziale posta a base dei verbali per eccesso di velocità contestati all'automobilista.

  • art. 25, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120

    Richiamato nella motivazione dei gradi di merito come disciplina sulla distanza minima tra segnale di limite di velocità e dispositivo di rilevamento fuori dai centri abitati.

  • art. 25, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120

    Evocato per la distanza tra segnaletica e impianto; il primo giudice lo aveva ritenuto violato, il tribunale ha escluso tale violazione sulla base della qualificazione dei luoghi.

  • art. 104, comma 2, cod. strada

    Richiamato con riferimento all'asserita necessità di ulteriore segnalazione in presenza di intersezione.

  • art. 109 cod. strada

    Menzi onato nel ragionamento del tribunale come segnaletica che l'ente proprietario può apporre per qualificare il sito come intersezione.

  • art. 112 cod. strada

    Menzi onato nel ragionamento del tribunale come segnaletica rilevante ai fini dell'individuazione dell'intersezione.

  • D.M. 6792/2001

    Richiamato per i requisiti della strada; il tribunale ha ritenuto non applicabili tali criteri a un manufatto realizzato prima della sua entrata in vigore.

  • D.L. n. 121 del 2002, convertito in L. n. 168 del 2002, art. 4

    Richiamato dal ricorrente in cassazione per contestare i presupposti di installazione dei dispositivi di controllo della velocità.

  • D.M. 15 agosto 2007, artt. 2 e 3

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il tratto dovesse consentire il tempestivo avvistamento del punto di rilevazione.

  • D.L. n. 117 del 2007

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina sulla segnalazione dei controlli di velocità.

  • art. 7, comma 7, D.Lgs. 150/2011

    Richiamato per contestare il regime processuale applicabile alle opposizioni a sanzioni amministrative.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro di dedotta violazione processuale per asserita tardività delle contestazioni e delle produzioni.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità delle preclusioni proprie del rito del lavoro.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare il divieto di nuove produzioni in appello nel rito invocato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato quale fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indicato quale fondamento dei motivi di ricorso per omesso esame/motivazione apparente su fatti decisivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha verificato la regolarità formale della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione.

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    Applicati per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per escludere la pronuncia sulle spese in presenza di accordo di compensazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto della rinuncia.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia con atto regolare, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di merito.
  • La rinuncia al ricorso, se ritualmente accettata, impedisce la statuizione sulle spese quando le parti hanno pattuito la compensazione del giudizio di legittimità.
  • Per effetto della rinuncia accettata non opera l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di accertamenti su controlli automatici di velocità, la contestazione sulla legittimità dell'installazione, della segnaletica e della qualificazione della strada richiede un esame puntuale dei presupposti normativi e della situazione dei luoghi; tuttavia tali questioni restano assorbite se il processo si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.