Cassazione Civile, Ordinanza n. 19565/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il professionista aveva insinuato al passivo del fallimento di una società per crediti professionali. Il giudice delegato lo aveva ammesso solo parzialmente, e il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l.f. proposta contro il decreto di stato passivo. Il primo tema di lite riguardava la compensazione ex art. 56 l.f.: il ricorrente sosteneva che il debito di restituzione di una somma di 25.000 euro, che la società gli aveva messo a disposizione per transigere con alcuni creditori e che egli non aveva utilizzato, fosse sorto prima della dichiarazione di fallimento, così da consentire la compensazione con il proprio credito professionale. Il Tribunale aveva invece ritenuto non provata l'anteriorità del debito restitutorio rispetto al fallimento. Il secondo nucleo di doglianze riguardava la liquidazione degli onorari: il ricorrente contestava la quantificazione del compenso professionale, lamentando che si fosse liquidato secondo importi non coerenti con i parametri medi del D.M. 55/2014 e che non si fosse tenuto conto della documentazione sull'attività svolta e della proposta della curatela. In cassazione deduceva, da un lato, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. e, dall'altro, violazione dell'art. 56 l.f., dell'art. 96 l.f. e degli artt. 4 e 6 D.M. 55/2014.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva assolto all'onere di specifica indicazione e trascrizione dei documenti invocati, richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico relativo al momento di insorgenza dell'obbligazione restitutoria, già valutato dal giudice di merito. Ha giudicato inammissibili e infondati il terzo e il quarto motivo, relativi alla liquidazione degli onorari, osservando che il ricorrente non aveva indicato il contenuto dei documenti richiamati, non aveva dimostrato di avere svolto in opposizione le specifiche censure poi prospettate in cassazione e non aveva colto la ratio decidendi del decreto impugnato, che aveva correttamente affermato che il valore dell'affare è solo uno dei parametri di liquidazione, insieme a risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni trattate. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
norma che regola l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito il decreto del tribunale è stato impugnato.
art. 56 l.f.
la compensazione nel fallimento è ammessa solo se i reciproci fatti genetici dei crediti/debiti sono anteriori alla dichiarazione di fallimento; l'anteriorità va provata da chi la eccepisce.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia davvero decisivo e ritualmente dedotto, non potendo essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorrente che denunci l'omesso o erroneo esame di documenti deve indicarli specificamente, localizzarli nel fascicolo e trascriverne o riassumerne il contenuto, a pena di inammissibilità.
art. 96 l.f.
richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione del compenso nell'ambito della procedura fallimentare, senza che la Corte ravvisasse una specifica violazione rilevante.
art. 4 D.M. 55/2014
nella liquidazione dei compensi professionali il valore dell'affare è solo uno degli elementi da considerare, insieme a risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni trattate.
art. 6 D.M. 55/2014
richiamato dal ricorrente quanto ai limiti di alcune controversie trattate; la Corte non ha ritenuto la censura decisiva anche per novità e difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omesso esame di un documento è inammissibile se il ricorrente non ne indica puntualmente la sede processuale e non ne trascrive o riassume il contenuto in modo da consentire il controllo di legittimità senza esame diretto degli atti.
- La censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una nuova ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, specie sul momento di insorgenza di un debito rilevante ai fini della compensazione fallimentare.
- La compensazione nel fallimento richiede che entrambi i fatti genetici dei rapporti contrapposti siano anteriori alla dichiarazione di fallimento; l'onere di provare tale anteriorità grava sulla parte che invoca la compensazione.
- In tema di liquidazione degli onorari professionali, il valore della controversia non è l'unico criterio rilevante: il giudice deve considerare anche esito dell'attività, numero e complessità delle questioni trattate, e il controllo di legittimità richiede censure specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione adottata.
- Non è sufficiente lamentare in cassazione che la controparte o la curatela avesse proposto una diversa quantificazione del compenso: la determinazione finale spetta al giudice, nei limiti dei parametri normativi applicabili.
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