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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14867/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, per fatti commessi il 20/08/2016 a Chiusi. I motivi dedotti: 1) violazione del diritto di difesa per esclusione, da parte del Tribunale, di testimoni indicati e ritenuti "superflui" e rifiuto della Corte d'appello di rinnovare l'istruttoria; 2) violazione ed errata applicazione delle norme relative agli accertamenti ematici (art. 186 cod. strada, art. 356 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen.), con censura sulla mancata declaratoria d'inutilizzabilità degli esiti ematici in assenza del consenso dell'interessato e dell'avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore durante il prelievo; 3) insufficienza della motivazione rispetto all'affidamento esclusivo sugli esami ematici, anche in ragione del rilevante intervallo di tempo tra la condotta di guida e il prelievo ematico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo nella parte che richiedeva la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Ha ritenuto che, alla data del 20/08/2021, il reato era estinto perché era decorso il termine massimo quinquennale dalla consumazione e non risultavano periodi di sospensione della prescrizione. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e sono state revocate le sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente e confisca del veicolo). È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza al Prefetto di Siena ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. La Corte ha aggiunto che, trovandosi una causa estintiva del reato, non risultava necessario esaminare le altre doglianze di merito e che non sussistevano i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    comma 2, lett. c) e 2-bis

    Norma che punisce la guida in stato di alterazione per uso di sostanze; indicata quale fattispecie di reato ascritta al ricorrente

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle contestate irregolarità procedurali sugli accertamenti ematici; la questione non è stata risolta nel merito perché prevalsa la causa estintiva

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di garanzie procedurali nell'espletamento di attività tecniche (es. prelievo ematico); la Corte non si è pronunciata in merito per effetto della prescrizione

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assoluzione per manifesta insussistenza del fatto; la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per applicare tale pronuncia nel caso concreto

  • art. 224, comma 3, cod. strada

    Norma prevista per la comunicazione al Prefetto dell'annullamento della sanzione amministrativa accessoria; la Corte ha disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Siena

Massime di principio

  • Se alla data di decisione in Cassazione è intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice di legittimità può annullare senza rinvio senza entrare nel merito delle altre doglianze: la causa estintiva prevale e rende superfluo esaminare eventuali vizi procedurali o di merito
  • Il giudice può rilevare d'ufficio la prescrizione quando risultano pacifici i termini e non vi siano elementi dagli atti che dimostrino sospensioni del termine prescrizionale
  • L'esistenza della prescrizione comporta anche la revoca delle sanzioni amministrative accessorie correlate alla condanna penale (es. sospensione della patente, confisca del veicolo) e la necessaria comunicazione agli organi amministrativi competenti
  • Le questioni relative a nullità o violazioni del diritto di difesa (esclusione di testimoni, modalità di prelievo ematico, mancata informazione sul diritto a un difensore) sono rilevanti e vanno valutate, ma perdono efficacia pratica se prima interviene la prescrizione: tuttavia, in assenza di prescrizione, tali vizi possono determinare l'inutilizzabilità delle prove o l'annullamento della sentenza
  • Per chiedere efficacemente la declaratoria di estinzione per prescrizione è necessario verificare con attenzione i termini di prescrizione decorrenti dalla data di consumazione del reato e gli eventuali periodi di sospensione/interruzione annotati negli atti processuali

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