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Sentenza

Sentenza n. 309/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento dell’avviso del 9 aprile 2024, recante l’elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per il reclutamento, alle dipendenze del Comune di Mercogliano, di n. 4 unità lavorative nel profilo professionale di Funzionario tecnico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, della determina dirigenziale n. 189 del 14 marzo 2024, recante la nomina della Commissione esaminatrice, e dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 18 marzo 2024, n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2024.

Giustizia amministrativa202400695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: elenco degli ammessi alla prova orale, nomina della commissione esaminatrice e verbali delle prove scritte di un concorso per quattro funzionari tecnici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, avendo conseguito 15 punti nella prima prova scritta, inferiori alla soglia di 21 prevista dal bando, ha impugnato gli atti concorsuali deducendo: l’illegittima composizione della commissione, poiché uno dei componenti era collocato in quiescenza dal 31 luglio 2018, oltre il triennio antecedente alla pubblicazione del bando, in violazione dell’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 487/1994; la violazione dell’art. 10 del regolamento comunale, poiché il responsabile unico del procedimento, che rivestiva anche la presidenza della commissione, avrebbe individuato gli altri componenti; la genericità dei criteri di valutazione delle prove scritte; l’ingiustificata disparità dei punteggi attribuiti ai propri elaborati rispetto a quelli assegnati ad altri candidati, nonostante la sostanziale similarità delle risposte. I controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità della censura sulla composizione della commissione per mancata impugnazione dell’art. 24 del regolamento comunale e dell’art. 8 del bando.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e annullato la determina di nomina della commissione e gli atti successivi della procedura. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla nomina del componente in quiescenza: l’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 487/1994 vieta l’utilizzazione di personale collocato a riposo da oltre tre anni dalla pubblicazione del bando. L’art. 24, comma 6, del regolamento comunale, pur consentendo la nomina di funzionari in quiescenza, non contiene una deroga espressa alla soglia temporale statale e deve quindi essere eterointegrato dall’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 487/1994, in applicazione dell’art. 89, comma 4, d.lgs. n. 267/2000. È stata respinta l’eccezione di inammissibilità, perché la disposizione comunale, per il suo carattere ellittico, non imponeva la nomina di personale in quiescenza oltre il triennio. È stata invece respinta la censura sulla violazione dell’art. 10 del regolamento comunale, poiché il responsabile del procedimento si era limitato a proporre informalmente i componenti prima del conferimento dell’incarico, mentre la nomina era stata formalmente adottata dal responsabile del Settore finanziario. Sono stati respinti anche i motivi aggiunti: i criteri di valutazione, articolati mediante una griglia numerica collegata a livelli qualitativi e contenutistici e corredata dalla considerazione della proprietà di linguaggio, sono stati ritenuti sufficientemente specifici; inoltre, il sindacato sulle valutazioni delle prove concorsuali è limitato ai casi di macroscopico travisamento, manifesta illogicità o contraddittorietà, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Nel caso concreto, le risposte della ricorrente presentavano criticità oggettive, tra cui l’omesso approfondimento degli argomenti, l’incompletezza, il mancato richiamo al d.lgs. n. 81/2008, la confusione tra DVR e DUVRI e l’erronea definizione del piano urbanistico attuativo. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.P.R. n. 487/1994

    Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

    La norma stabilisce un limite temporale massimo di tre anni dalla pubblicazione del bando per l’utilizzazione di personale in quiescenza quale componente della commissione esaminatrice.

  • art. 24, comma 6, Regolamento comunale per il reclutamento del personale

    I membri esterni, quale che ne sia il ruolo, sono scelti tra docenti universitari, dirigenti o funzionari di altre pubbliche amministrazioni, ancorché in quiescenza, esperti nelle materie di concorso e con precedenti esperienze in ambito di procedure concorsuali, che rivestano o abbiano rivestito posizioni di lavoro il cui requisito di accesso sia di livello non inferiore a quello del posto a concorso.

    La previsione comunale consente la scelta di funzionari in quiescenza, ma non deroga espressamente al limite triennale previsto dalla disciplina statale; pertanto deve essere eterointegrata da quest’ultima.

  • art. 89, comma 1, d.lgs. n. 267/2000

    La disciplina regolamentare comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi non può essere interpretata come deroga alla disciplina statale in assenza di una previsione espressa.

  • art. 89, comma 4, d.lgs. n. 267/2000

    In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

    La disciplina statale sulle procedure di reclutamento si applica per la parte non regolata dalla disciplina comunale; il regolamento comunale è quindi integrato dal limite triennale previsto dall’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 487/1994.

  • art. 10 del Regolamento comunale per il reclutamento del personale

    il responsabile del procedimento … nomina l’intera commissione giudicatrice dei concorsi e delle selezioni delle quali non assuma la presidenza …

    La disposizione non è stata violata perché il responsabile del procedimento, che presiedeva la commissione, non ha adottato la nomina degli altri componenti, ma si è limitato a una proposta interlocutoria, mentre la nomina formale è stata adottata dal responsabile del Settore finanziario.

  • art. 11, comma 1, del bando di concorso

    La disposizione prevedeva una soglia minima di 21 punti nella prima prova scritta per l’ammissione alla prova orale.

  • d.lgs. n. 81/2008

    Il mancato richiamo alla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro è stato considerato dal giudice tra gli elementi che rendevano non irragionevole il punteggio attribuito all’elaborato della ricorrente.

Massime di principio

  • Il personale collocato in quiescenza può essere nominato componente di una commissione esaminatrice soltanto se il collocamento a riposo non risalga a oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando, salvo che una valida disciplina applicabile introduca una deroga espressa.
  • Una disciplina regolamentare comunale che consenta genericamente la nomina di funzionari in quiescenza, senza prevedere una soglia temporale diversa, deve essere interpretata e integrata alla luce del limite triennale stabilito dalla disciplina statale sul reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.
  • L’omessa impugnazione della disposizione regolamentare comunale e del bando non rende inammissibile la censura sulla composizione della commissione quando tali atti, per il loro contenuto ellittico, non impongano né autorizzino espressamente la nomina di un componente in quiescenza oltre il limite temporale previsto dalla legge.
  • I criteri di valutazione delle prove concorsuali sono sufficientemente determinati quando prevedono una griglia di punteggi collegata a livelli qualitativi e contenutistici degli elaborati e considerano anche la proprietà di linguaggio; non è necessaria una predeterminazione analitica idonea a eliminare ogni margine di discrezionalità tecnica.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle prove concorsuali resta limitato ai casi di errore macroscopico, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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