Sentenza n. 1831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19772/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa al mancato riconoscimento della riserva di posti per lo svolgimento del servizio civile e aveva rimesso la questione al giudice ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata aveva partecipato a un concorso pubblico per posti nell’Area Assistenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dichiarando di avere svolto il servizio civile nazionale. Dopo avere superato la prova scritta, non era stata collocata tra i vincitori perché l’amministrazione non aveva riconosciuto in suo favore la riserva di posti prevista per gli operatori che avessero concluso senza demerito il servizio civile universale. La candidata aveva impugnato la graduatoria finale, il bando nella parte ritenuta lesiva, gli avvisi successivi e il provvedimento con cui l’amministrazione aveva escluso dalla riserva i candidati in possesso di attestazioni relative al servizio civile nazionale anziché universale. Aveva dedotto l’erronea e irragionevole applicazione della disciplina della riserva, la violazione della lex specialis, dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017, della normativa sopravvenuta, dei principi di imparzialità, buon andamento e legittimo affidamento, nonché disparità di trattamento, difetto dei presupposti e ingiustizia manifesta. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo all’assunzione e il diniego di assunzione, devoluto al giudice ordinario. In appello la candidata ha contestato tale statuizione, sostenendo che erano stati impugnati atti della procedura concorsuale, e in particolare la graduatoria, adottati nell’esercizio di potestà amministrative.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha dichiarato nulla la sentenza del TAR, rimettendo la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto sussistente la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, poiché la controversia riguarda l’impugnazione della graduatoria e di altri atti inseriti nella procedura concorsuale, non una pretesa all’assunzione successiva alla conclusione del concorso. La posizione della candidata è stata qualificata come interesse legittimo pretensivo: il riconoscimento della riserva richiede infatti una verifica amministrativa dei presupposti di fatto e di diritto e si inserisce nella formazione della graduatoria, nella quale i candidati sono in rapporto concorrenziale e gli altri aspiranti alla riserva assumono la posizione di controinteressati. Il Collegio ha escluso che la natura vincolata della verifica elimini l’esercizio di potere autoritativo, rilevando che l’art. 7, comma 1, c.p.a. non attribuisce rilievo decisivo alla distinzione tra potere vincolato e discrezionale ai fini del riparto di giurisdizione. Ha inoltre qualificato l’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 come norma di azione, non come norma di relazione idonea a produrre automaticamente un diritto soggettivo alla riserva secondo la sequenza norma-fatto-effetto. La concentrazione della tutela impone di mantenere nella giurisdizione amministrativa l’intera controversia, anche quando al mancato riconoscimento della riserva si accompagnino ulteriori censure sulla formazione della graduatoria. Non è stato deciso il merito della spettanza della riserva né la legittimità degli atti concorsuali; la causa è stata rinviata al TAR per l’esame delle questioni di merito. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, c.p.a.
La controversia rientra nella giurisdizione generale del giudice amministrativo sulla base del criterio di riparto fondato sulla consistenza della situazione giuridica soggettiva azionata.
La giurisdizione amministrativa sussiste quando la domanda investe l’esercizio di potestà amministrative, anche se il potere esercitato è vincolato, e la posizione del privato è qualificabile come interesse legittimo.
art. 7, comma 7, c.p.a.
Principio di effettività della tutela.
La tutela deve essere concentrata davanti a un unico giudice quando la controversia riguarda una fattispecie unitaria di formazione della graduatoria e comprende più censure collegate all’esercizio del potere amministrativo.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Le controversie concernenti la formazione e l’impugnazione della graduatoria di un concorso pubblico appartengono alla giurisdizione amministrativa, anche quando riguardano il riconoscimento di una riserva di posti.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017
A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale.
La disposizione disciplina l’operatività della riserva nell’ambito della procedura concorsuale e richiede la verifica amministrativa dei relativi presupposti; il giudizio non ha stabilito se, nel caso concreto, la riserva spettasse alla candidata.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Nullità della sentenza impugnata e rimessione al primo giudice.
La sentenza del TAR che abbia erroneamente declinato la giurisdizione amministrativa deve essere dichiarata nulla e la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado.
art. 5 d.lgs. n. 165/2001
Poteri di organizzazione dell’amministrazione.
La formazione della graduatoria e la concreta gestione delle riserve si collocano nell’esercizio di potestà amministrative e organizzative, anche con riferimento alle frazioni di riserva da utilizzare in concorsi successivi o mediante scorrimento.
Massime di principio
- La controversia relativa all’impugnazione della graduatoria di un concorso pubblico e degli atti adottati nella sua formazione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo quando il ricorrente contesta il modo in cui l’amministrazione ha esercitato il potere di valutare titoli, riserve o altri presupposti di collocazione in graduatoria.
- Il riconoscimento di una riserva di posti nell’ambito di una procedura concorsuale non dà luogo automaticamente a un diritto soggettivo all’assunzione quando la sua operatività richiede la verifica amministrativa dei presupposti e il confronto concorrenziale con altri candidati aspiranti alla medesima riserva.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, l’esercizio di un potere amministrativo rileva anche quando l’amministrazione debba applicare una disciplina vincolata: la natura vincolata dell’attività non esclude, di per sé, la configurabilità di un interesse legittimo.
- La controversia resta nella giurisdizione amministrativa quando il mancato riconoscimento della riserva è contestato come scelta compiuta nella fase di formazione della graduatoria; è diversa l’ipotesi in cui, dopo la conclusione della procedura, si discuta soltanto dell’esecuzione del rapporto o di una pretesa all’assunzione priva di contestazioni sugli atti concorsuali.
- Quando la domanda investe una fattispecie concorsuale unitaria e comprende il mancato riconoscimento della riserva insieme ad altri vizi della graduatoria, la tutela deve essere concentrata davanti al giudice amministrativo, in applicazione del principio di effettività della tutela.
- La sentenza di primo grado che declina erroneamente la giurisdizione amministrativa su una controversia relativa alla formazione della graduatoria deve essere dichiarata nulla e la causa deve essere rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
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