Cassazione Civile, Ordinanza n. 07872/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito di un contribuente sulla base di indici di capacità contributiva, tra cui acquisto di autovetture, disponibilità dell’abitazione principale e rate di mutui bancari relativi a tre immobili con posto auto. Il contribuente ha impugnato l’atto: il primo giudice ha rigettato il ricorso, mentre la CTR ha accolto l’appello del contribuente e compensato le spese. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità/violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 115, 116 e 132 c.p.c. per motivazione illogica e superficiale nel ragionamento aritmetico sui redditi e sulle spese da porre in elisione; (2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe giustificato le spese sintomatiche mediante la disponibilità derivante da mutuo senza considerare che la rata era sproporzionata rispetto al reddito dichiarato; (3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere valutato l’incidenza delle rate di mutuo; (4) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe considerato la sproporzione tra rata del mutuo e reddito dichiarato e che non occorresse provare l’impiego della disponibilità derivante dal mutuo; (5) violazione degli artt. 2 d.lgs. 546/1992, 277 e 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe annullato integralmente l’accertamento senza verificare l’incidenza specifica di ciascuna giustificazione e senza determinare autonomamente l’imposta effettivamente dovuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha accolto il primo e il secondo motivo, reputandoli fondati per la presenza di plurime illogicità e perplessità motivazionali nella ricostruzione del reddito sintetico operata dalla CTR. In particolare, ha rilevato un calcolo aritmetico incoerente e incomprensibile nella gestione delle spese per incrementi patrimoniali, nonché l’apoditticità del passaggio motivazionale con cui la CTR aveva poi preannunciato la verifica delle prove offerte dal contribuente. La Corte ha anche osservato che la sentenza di merito aveva fatto un uso non coerente della rata del mutuo nel calcolo del reddito, considerandola estranea al computo indicato. Per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi, i restanti sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo e motivato esame e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; versione ratione temporis applicabile
La rideterminazione sintetica del reddito deve essere sorretta da un percorso motivazionale coerente e da un corretto confronto tra spese indice e giustificazioni addotte dal contribuente; il calcolo non può essere illogico o aritmeticamente incongruo.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e non apparente; la sua violazione può integrare nullità della decisione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro di censura della motivazione e della valutazione delle risultanze di causa.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come parametro di censura della valutazione delle prove e del ragionamento decisorio.
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla quando manca o è meramente apparente la motivazione, o quando il percorso logico è intrinsecamente incoerente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come vizio di legittimità per nullità della sentenza e degli errori in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 2697 c.c.
Invocato in relazione all’onere probatorio nelle contestazioni sull’accertamento sintetico e sulle giustificazioni del contribuente.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come limite alla decisione del giudice tributario e alla corretta devoluzione della controversia.
art. 277 c.p.c.
Richiamato per la decisione della causa e la necessità di una corretta valutazione delle questioni dedotte.
art. 112 c.p.c.
Invocato in relazione al dovere del giudice di pronunciare sulla domanda senza eccedere o omettere il decisum.
Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053
Richiamata per il principio sulla motivazione apparente/illogica e sul controllo di legittimità della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio contro l’accertamento sintetico del reddito, la motivazione della sentenza di merito deve dare conto in modo coerente del calcolo delle spese-indice, delle eventuali decurtazioni e delle ragioni per cui le giustificazioni del contribuente sono ritenute idonee o inidonee.
- Un ragionamento aritmetico internamente contraddittorio o incomprensibile sul piano logico integra vizio di motivazione e può determinare la cassazione della sentenza.
- Il giudice tributario non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla rilevanza delle prove offerte dal contribuente, ma deve esplicitare il nesso tra i dati di fatto considerati e la conclusione sulla debenza dell’imposta.
- Quando l’accertamento è fondato su indici di capacità contributiva e su spese per incrementi patrimoniali, le giustificazioni offerte devono essere valutate rispetto a ciascuna posta rilevante, con motivazione specifica e non meramente assertiva.
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