Cassazione Civile, Ordinanza n. 09678/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due fideiussori di una società fallita hanno impugnato in cassazione la sentenza d’appello che aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato l’opposizione a cartelle di pagamento emesse per il recupero di somme corrispondenti a finanziamenti agevolati revocati. La controversia nasceva dalla riscossione, tramite ruolo ed esattoriale, di crediti derivanti dalla revoca di agevolazioni concesse su due finanziamenti, per i quali i ricorrenti erano stati ritenuti garanti. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione di norme sulla riscossione coattiva dei crediti agevolati e sulla natura del credito del soggetto gestore del Fondo, sostenendo che il recupero verso i fideiussori dovesse avvenire con le forme ordinarie e non mediante procedura esattoriale, e che la corte territoriale avesse erroneamente fondato la decisione su un regolamento ministeriale invece che sulle norme di legge applicabili. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione delle norme sulla prova della fideiussione, contestando che la garanzia relativa a uno dei due finanziamenti potesse ritenersi dimostrata sulla base di una dichiarazione bancaria e non di una prova della loro espressa volontà di obbligarsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla riscossione esattoriale, richiamando il proprio orientamento secondo cui, quando il gestore del Fondo di garanzia ha soddisfatto il finanziatore, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica e privilegiata, finalizzato al recupero di risorse pubbliche e quindi legittimamente azionabile con la procedura di riscossione coattiva prevista per i crediti agevolati, anche nei confronti dei terzi fideiussori. Ha ritenuto infondata anche la censura sulla prova della fideiussione, affermando che la garanzia personale non richiede una forma sacramentale, ma soltanto che la volontà di obbligarsi sia espressa in modo inequivoco; tale volontà può essere provata con ogni mezzo, comprese presunzioni e scritti provenienti da terzi. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999
La Corte lo considera applicabile alla riscossione coattiva dei crediti restitutori del Fondo di garanzia, qualificati come crediti di natura pubblicistica privilegiata.
art. 21 d.lgs. n. 46 del 1999
Richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma non ritenuto decisivo; la Corte conferma la legittimità della riscossione esattoriale nei termini già affermati dalla giurisprudenza.
art. 8-bis d.l. n. 3 del 2015
È valorizzato come disposizione meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente, applicabile anche ai crediti sorti prima della sua entrata in vigore.
art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005
I ricorrenti ne contestavano l’uso come base della decisione; la Corte aderisce invece all’orientamento che collega la disciplina alla normativa primaria e alla natura pubblicistica del credito restitutorio.
art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998
È richiamato come possibile base normativa della procedura di recupero dei crediti agevolati; la Corte richiama l’orientamento che ammette la riscossione esattoriale anche verso i garanti.
art. 1937 c.c.
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, ma non è richiesta la forma scritta né formule sacramentali; la prova può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Consentono il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare l’esistenza della garanzia fideiussoria e l’ammontare del debito garantito.
art. 117 TUB
Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma la Corte ribadisce che la prova della fideiussione non è soggetta a requisiti formali stringenti oltre alla volontà espressa di obbligarsi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dai ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 378 c.p.c.
Citato per il deposito di memoria da parte delle parti in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di interventi pubblici di sostegno alle PMI, il diritto del soggetto gestore del Fondo che abbia soddisfatto il finanziatore e si surroghi nella posizione creditoria ha natura pubblicistica e privilegiata, perché finalizzato al recupero di risorse pubbliche; ne consegue la legittimità della riscossione coattiva mediante ruolo secondo la disciplina dei crediti agevolati, anche nei confronti dei fideiussori.
- Le norme sopravvenute che ribadiscono la riscossione coattiva dei crediti agevolati hanno, in assenza di espressa qualificazione diversa, funzione meramente confermativa e possono essere valorizzate per interpretare il regime già vigente.
- La fideiussione non richiede una forma solenne: è sufficiente che la volontà di prestare garanzia sia manifestata espressamente e in modo non equivoco; tale volontà può essere provata con qualsiasi mezzo, comprese presunzioni e documenti provenienti da terzi.
- Per accertare l’esistenza della garanzia fideiussoria e il debito garantito il giudice può utilizzare gli atti del rapporto principale, le scritture contabili e altri documenti indirettamente rilevanti, traendone un complesso di elementi indiziari idonei a fondare la prova presuntiva.
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