Sentenza n. 7397/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del verbale n. 500 del 7 maggio 2024, redatto dalla Commissione del concorso per la nomina a 400 posti di Notaio, indetto con Decreto del Ministero della Giustizia in data 13 dicembre 2022, con il quale il dott. Federico Colnaghi, identificato con numero di busta 1320, è stato dichiarato non idoneo alla prosecuzione delle prove del concorso; - dell’allegato A al verbale n. 500 del 7 maggio 2024, relativo alla busta n. 1320; - dell’esito della valutazione degli elaborati riportato nell’allegata scheda di valutazione sotto la lettera A ed espresso con motivazione standard; - della comunicazione 3 luglio 2024 dell’esito negativo delle prove scritte; - ove occorrer possa ai fini di cui sopra, dei verbali relativi alle attività della Commissione esaminatrice, ivi incluso il verbale n. 15 del 26 giugno 2023, nonché i relativi allegati, nella parte in cui il dott. Federico Colnaghi non è menzionato nell’elenco dei candidati dichiarati idonei all’esito delle prove scritte, pubblicato il 3 luglio 2024 sul sito del Ministero della Giustizia; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, anche non conosciuti, a cominciare se ed in quanto necessario da: il provvedimento di recepimento e/o approvazione degli esiti della prova scritta; il provvedimento con cui sono state calendarizzate le prove orali, quanto ai motivi aggiunti presentati il 17 giugno 2025: - del Decreto del Ministero della Giustizia 15 maggio 2025 - Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, anche non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alle prove scritte del concorso per 400 posti di notaio, con mancata ammissione alle prove orali, e graduatoria finale dei vincitori impugnata per invalidità derivata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione esaminatrice che lo aveva dichiarato non idoneo alla prosecuzione del concorso notarile, nonché la scheda di valutazione, la comunicazione dell’esito negativo e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 166/2006, eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Ha contestato la correttezza dei rilievi formulati dalla Commissione sui tre elaborati — atto inter vivos di diritto civile, atto mortis causa e atto inter vivos di diritto commerciale — sostenendo che le soluzioni adottate fossero giuridicamente corrette. In particolare, ha negato la gravità degli errori relativi all’emissione di titoli di debito senza preventiva modifica statutaria e alla mancata indicazione delle condizioni per la valida riunione del consiglio di amministrazione senza formale convocazione. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto a un altro candidato che avrebbe redatto una clausola analoga. Ha contestato anche gli ulteriori rilievi relativi agli elaborati civile e mortis causa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha chiarito che l’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 166/2006 individua, all’interno della categoria dell’insufficienza, la distinta categoria delle nullità e delle gravi insufficienze, ossia errori ostativi idonei a giustificare la dichiarazione di non idoneità senza ulteriore corso della correzione. Nel caso concreto, la Commissione aveva ritenuto insufficienti tutti e tre gli elaborati e aveva individuato nell’elaborato di diritto commerciale almeno due errori ostativi: la mancata previsione della preventiva modifica dello statuto richiesta dalla traccia prima dell’emissione dei titoli di debito e la mancata indicazione delle condizioni per la valida riunione del consiglio di amministrazione in assenza di formale convocazione. Il primo rilievo è stato ritenuto fondato perché il candidato aveva presupposto come già esistente la clausola statutaria, mentre la traccia imponeva di prevedere la modifica dello statuto. Il secondo è stato ritenuto fondato perché la clausola si limitava ad ammettere la riunione senza formale convocazione, senza indicare le condizioni necessarie per la validità della riunione. La presenza di tali due errori era sufficiente a giustificare il giudizio negativo, rendendo non necessario esaminare gli ulteriori rilievi ai fini dell’annullamento. Il TAR ha comunque ritenuto non manifestamente irragionevoli anche le valutazioni sugli elaborati mortis causa e inter vivos di diritto civile, rilevando, tra l’altro, la genericità della clausola testamentaria riferita agli artt. 549 e 662 c.c., l’erronea estensione della rinuncia all’azione di restituzione all’intera donazione, anziché al solo bene rilevante, e l’indeterminatezza del riferimento temporale della condizione risolutiva. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché il confronto tra elaborati concorsuali deve riguardare complessivamente il percorso logico-giuridico e non una singola clausola; inoltre, l’eventuale giudizio favorevole ottenuto da altro candidato non sana gli errori commessi dal ricorrente né consente di estendere un eventuale trattamento illegittimo. I motivi aggiunti contro la graduatoria sono stati respinti per invalidità derivata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166
Il giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale viene formulato, di regola, ultimata la lettura di tutti e tre gli elaborati.
La Commissione esprime il giudizio complessivo di idoneità dopo la lettura dei tre elaborati, salvo il caso di nullità o grave insufficienza rilevata nei primi due elaborati.
art. 11, comma 7, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166
Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, la Commissione dichiari non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.
La disposizione individua gli errori ostativi, consistenti in nullità o gravi insufficienze, che rivelano lacune insanabili e possono giustificare la non idoneità senza ulteriore corso della correzione.
art. 549 cod. civ.
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.
Una clausola testamentaria che richiami l’art. 549 c.c. deve essere collegata a una specifica disposizione rispetto alla quale si ponga il problema dei limiti ai pesi o alle condizioni; un richiamo generico e ipotetico può essere valutato come non corretto.
art. 662 cod. civ.
La sentenza richiama la disposizione nell’ambito della valutazione della genericità della clausola testamentaria, senza svilupparne una distinta interpretazione.
Massime di principio
- Nel concorso notarile, la Commissione può dichiarare il candidato non idoneo quando individua nullità o gravi insufficienze, intese come errori ostativi rivelatori di lacune tali da rendere superflua la prosecuzione della correzione degli elaborati.
- La valutazione della Commissione esaminatrice in un concorso notarile è complessiva e riguarda non soltanto la soluzione giuridica adottata, ma anche completezza, coerenza logica, chiarezza, esattezza, capacità espositiva e percorso argomentativo dell’elaborato.
- Quando la traccia concorsuale richiede espressamente il compimento di una modifica statutaria prima dell’adozione di un atto societario, non è sufficiente presupporre l’esistenza della relativa clausola: l’elaborato deve prevedere la modifica richiesta dalla consegna.
- Una clausola statutaria che consenta la riunione dell’organo amministrativo senza formale convocazione deve indicare le condizioni necessarie per la valida costituzione della riunione; la mera previsione astratta della possibilità di riunirsi non è sufficiente.
- La disparità di trattamento tra candidati a un concorso notarile può essere valutata soltanto mediante il raffronto complessivo degli elaborati e del percorso logico-giuridico seguito; il favorevole giudizio ottenuto da un altro candidato non sana gli errori del ricorrente né legittima l’estensione di un eventuale trattamento illegittimo.
- Una volta accertata la presenza di errori ostativi sufficienti a giustificare la non idoneità, non sussiste un interesse concreto all’esame delle ulteriori censure relative ad altri profili della correzione, poiché anche il loro eventuale accoglimento non condurrebbe all’ammissione alle prove orali.
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