Circolare numero 220 del 10-11-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'art. 11 della legge n. 266/1997, che consente ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa di rinviare all'ultima rata le quote non pagate, purché venga versato almeno il 50% di ciascuna rata alle scadenze previste. La misura si applica ai piani di recupero dei contributi sospesi già disciplinati dall'art. 25, comma 3, della legge n. 341/1995, sia nella forma di rateazione in 60 mensilità senza interessi, sia in quella in 96 mensilità con interessi al tasso legale. In sostanza, il debitore può proseguire il pagamento versando metà rata alle scadenze e accodando l'altra metà in coda al piano, fino a un massimo di 120 o 192 rate complessive, senza nuovi oneri, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli interessi legali per chi ha scelto il piano a 96 rate.
Interventi urgenti per l'economia: accodamento delle rate per il recupero dei contributi sospesi dopo il sisma del 1990
Interventi urgenti per l'economia: accodamento delle rate per i contributi sospesi
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'art. 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in relazione al recupero dei contributi sospesi per effetto del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. L'intervento consente ai soggetti interessati che non riescano a pagare integralmente le rate di rimborso di versare almeno il 50% di ciascuna rata alla scadenza, rinviando il restante 50% in coda al piano di ammortamento.
Ambito di applicazione
La misura riguarda i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma richiamato, già destinatari delle modalità di recupero dei contributi sospesi previste dall'art. 25, comma 3, della legge n. 341/1995. La circolare collega espressamente la nuova disciplina ai piani di rientro già esistenti e non introduce un regime autonomo, ma una facoltà ulteriore per i debitori in difficoltà.
Meccanismo di pagamento delle rate
Qualora il debitore non sia in grado di versare integralmente una o più rate alle scadenze previste, può:
- pagare regolarmente il 50% di ciascuna rata alla scadenza naturale;
- accodare il restante 50% all'ultima rata di ammortamento;
- continuare tale modalità per tutte le rate pagate solo in misura parziale.
In sostanza, il debito viene diluito su un numero maggiore di rate, senza perdere la struttura originaria del piano, ma con una coda finale destinata a recuperare le somme non versate tempestivamente.
Rapporti con i piani originari della legge n. 341/1995
La circolare ricorda che il recupero dei contributi sospesi poteva avvenire, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge n. 341/1995, mediante:
- rateazione in 60 rate mensili;
- rateazione in 96 rate mensili con corresponsione di interessi al tasso legale.
La nuova disciplina si innesta su tali piani e consente, in caso di pagamento parziale delle rate, di estendere la durata complessiva del rimborso.
Durata massima del nuovo piano di ammortamento
Secondo la circolare, la facoltà di accodamento può portare a:
- un massimo di 120 rate complessive, per i piani originari in 60 rate senza interessi;
- un massimo di 192 rate complessive, per i piani originari in 96 rate con interessi al tasso legale.
La decorrenza della rateazione è indicata da ottobre 1997.
Oneri e disciplina degli interessi
Per la dilazione aggiuntiva non sono previsti aggravii di interessi o altri oneri. Rimane però fermo che, per i soggetti che hanno scelto il piano in 96 mensilità, gli interessi al tasso legale devono essere corrisposti anche sulle rate accodate al termine del piano di ammortamento.
Conferma delle disposizioni precedenti
Per tutti gli altri profili del recupero dei contributi sospesi, la circolare conferma l'applicazione delle precedenti disposizioni, purché compatibili con la nuova facoltà di accodamento delle rate introdotta dalla legge n. 266/1997.
Punti principali
Ambito soggettivo e territoriale
La disposizione riguarda i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, cioè i destinatari del recupero dei contributi sospesi per l'evento sismico.
Norma di riferimento e finalità
La circolare commenta l'art. 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, pubblicata in G.U. n. 186 dell'11 agosto 1997, che introduce una ulteriore agevolazione per chi non riesca a pagare integralmente le rate di rimborso dei contributi sospesi.
Meccanismo dell'accodamento delle rate
Se il debitore non è in grado di versare integralmente una o più rate, può pagare alla scadenza naturale il 50% di ciascuna rata e rinviare il restante 50% all'ultima rata del piano di ammortamento, proseguendo in questo modo per tante rate quante sono quelle pagate solo in parte.
Rapporto con i piani di rateazione previsti dalla legge n. 341/1995
La misura si innesta sui due piani già previsti dall'art. 25, comma 3, della legge n. 341/1995: rateazione in 60 rate mensili senza interessi oppure in 96 rate mensili con interessi al tasso legale.
Durata massima dei piani ricalcolati
L'applicazione dell'accodamento può portare il piano complessivo fino a un massimo di 120 rate nel caso del piano originario in 60 rate, oppure fino a un massimo di 192 rate nel caso del piano originario in 96 rate.
Oneri finanziari
Per la nuova forma di dilazione non sono previsti interessi o altri oneri aggiuntivi. Tuttavia, per chi ha scelto il piano in 96 rate, restano dovuti gli interessi al tasso legale anche sulle rate accodate alla fine del piano.
Decorrenza e applicazione residuale delle precedenti disposizioni
La rateazione decorrerebbe da ottobre 1997. Per gli ulteriori aspetti del recupero dei contributi sospesi continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni, purché compatibili con quanto chiarito nella circolare.
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