Circolare numero 222 del 11-11-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative ai datori di lavoro agricoli operanti nelle aree del Mezzogiorno ricomprese nell’Obiettivo n. 1 del Regolamento C.E.E. n. 2081/93, con riferimento all’estensione per 12 mesi delle agevolazioni contributive previste dall’art. 15 della legge n. 196/97 quando i contratti di formazione e lavoro di tipologia A) vengono trasformati in rapporti a tempo indeterminato. Viene precisato l’adempimento documentale da allegare alla dichiarazione trimestrale di manodopera e le sigle da indicare nel modello ACC1 OTI, nonché le modalità di acquisizione dei dati da parte delle Sedi.
Agevolazioni contributive per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in rapporti a tempo indeterminato nelle aree Obiettivo 1
Agevolazioni contributive per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro nelle aree Obiettivo 1
La circolare fornisce istruzioni operative ai datori di lavoro agricoli che operano nelle aree individuate dall’obiettivo n. 1 del regolamento C.E.E. n. 2081/93 e che trasformano contratti di formazione e lavoro di tipologia A) in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’intervento si colloca nel quadro dell’art. 15 della legge n. 196/97, che ha esteso per ulteriori 12 mesi le agevolazioni contributive già vigenti in materia.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata prevede che, qualora i giovani abbiano terminato il periodo formativo e il rapporto venga trasformato a tempo indeterminato, i datori di lavoro che operano nelle aree agevolate possano continuare a beneficiare delle agevolazioni contributive per un ulteriore periodo di 12 mesi. La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 174 del 31.07.1997, diffusa con Messaggio n. 18909, con cui l’Istituto aveva già reso note le disposizioni normative contenute nell’art. 15 della legge n. 196/97 e i relativi adempimenti.
Soggetti interessati
Le istruzioni riguardano in modo specifico i datori di lavoro agricoli operanti nei territori del Mezzogiorno rientranti nell’Obiettivo n. 1. L’agevolazione si applica ai casi di trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro di tipologia A).
Adempimenti richiesti ai datori di lavoro
Per fruire delle ulteriori agevolazioni contributive, i datori di lavoro devono:
- allegare alla dichiarazione di manodopera del trimestre in cui si è verificata la trasformazione una copia del Mod. Registro d’Impresa attestante l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore interessato;
- compilare il Mod. ACC1 OTI indicando nel riquadro contrassegnato da due asterischi le sigle "CG" oppure "LECG" nel caso di lavoratore extracomunitario.
Indicazioni per le Sedi
Le Sedi devono acquisire i dati della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata seguendo le ordinarie modalità operative già in uso. La circolare non introduce ulteriori passaggi procedurali, ma chiarisce l’integrazione documentale necessaria per l’applicazione dell’agevolazione.
Punti principali
Ambito normativo e destinatari
La circolare richiama l’art. 15 della legge n. 196/97, che ha previsto per i datori di lavoro operanti nelle aree dell’Obiettivo n. 1 del Regolamento C.E.E. n. 2081/93 l’estensione di ulteriori 12 mesi delle agevolazioni contributive vigenti per i contratti di formazione e lavoro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato dei giovani che abbiano terminato il periodo formativo. Le istruzioni sono rivolte ai datori di lavoro agricoli operanti nei territori del Mezzogiorno indicati dalla norma.
Adempimento documentale richiesto
Per ottenere le ulteriori agevolazioni, i datori di lavoro devono allegare alla dichiarazione di manodopera del trimestre in cui è avvenuta la trasformazione del rapporto copia del Mod. Registro d’Impresa, dal quale risulti l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore interessato.
Compilazione del modello ACC1 OTI
Nel riquadro contrassegnato da due asterischi del Mod. ACC1 OTI devono essere indicate le sigle "CG" oppure "LECG" se il lavoratore è extracomunitario. Tali sigle risultano già previste per i casi di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato avvenuta prima della scadenza.
Gestione da parte delle Sedi
Le Sedi INPS devono procedere, con le consuete modalità, all’acquisizione dei dati contenuti nella dichiarazione trimestrale della manodopera occupata.
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