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Sentenza

Sentenza n. 1256/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, n. 126/2025, che riconosceva alla docente il beneficio della Carta elettronica per otto anni scolastici e condannava il Ministero al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori e spese

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, n. 126 del 21 maggio 2025 era passata in giudicato e non era stata eseguita, nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 6 ottobre 2025 e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il titolo riconosceva il diritto a 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2024/2025 e condannava il Ministero ad accreditare 4.000 euro sulla Carta, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, nonché alle spese del giudizio di lavoro. La ricorrente chiedeva l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Dopo aver riferito che il Ministero aveva eseguito integralmente il giudicato e corrisposto le somme solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di avvenuta integrale esecuzione del giudicato. Non ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’avvenuto pagamento era stato dichiarato dalla ricorrente senza documentazione a corredo; ha tuttavia ritenuto la circostanza provata ai fini delle spese perché non contestata dal Ministero, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Poiché l’adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso, ha condannato il Ministero, in base alla soccombenza virtuale, a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari. Non ha disposto la nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro, n. 126 del 21 maggio 2025, pronunciata all’esito del procedimento R.G. n. 88/2025

    Le disposizioni disciplinano l’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    In ordine alle spese e onorari del giudizio, il Collegio, preso atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui la sentenza è stata integralmente eseguita e le somme dovute sono state corrisposte, sebbene in data successiva al deposito del ricorso - senza essere smentita, sul punto, dal Ministero, nemmeno in sede di discussione in udienza, con la conseguenza che la circostanza può ritenersi provata in base al principio di non contestazione di cui all’art. 64, co. 2, c.p.a. – condanna l’Amministrazione alla rifusione, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

    La mancata contestazione dell’Amministrazione consente di ritenere provata, ai fini della decisione sulle spese, la dichiarazione della ricorrente circa l’esecuzione del giudicato e il pagamento delle somme.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; il giudice prende atto di tale sopravvenienza dichiarando l’improcedibilità, senza sostituirsi d’ufficio alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza e non contesta la dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuto adempimento, tale circostanza può ritenersi provata ai fini della regolazione delle spese in base al principio di non contestazione; le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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