Cassazione Civile, Ordinanza n. 19125/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2012, con recupero di imposta relativo, tra l'altro, alle detrazioni fruite per interventi di risparmio energetico su un immobile ad uso abitativo. Sosteneva di avere eseguito, quale comodatario di una quota dell'immobile, lavori di ristrutturazione e di avere diritto alla detrazione del 55% prevista dalla legge finanziaria. In cassazione articolava dodici motivi: omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla contestazione relativa alla rettifica; violazione della disciplina dell'agevolazione energetica e dell'art. 1803 c.c. per avere la CTR negato l'idoneità del comodato quale titolo; motivazione apparente; omesso esame del fatto decisivo relativo all'oggetto del comodato; ulteriori censure sulla disponibilità dell'immobile, sull'incidenza delle vicende negoziali del bene, sulla donazione della nuda proprietà e sulla permanenza dell'usufrutto; e, infine, censure sul presupposto oggettivo della detrazione, sulle fatture, sui bonifici, sull'asseverazione e sulla ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il primo motivo e comunque infondato perché la CTR aveva in realtà esaminato la censura sulla motivazione della rettifica. Ha dichiarato infondati, e in parte inammissibili perché diretti a una rivalutazione del merito, i motivi centrali: ha affermato che il comodato è in astratto titolo idoneo a fondare la detrazione per interventi di risparmio energetico, ma che l'Ufficio può superare tale presunzione fornendo prova contraria di una situazione concreta incompatibile con un comodato effettivo; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato elementi indiziari concordanti (residenza altrove del contribuente, occupazione dell'immobile da parte di altri soggetti, vicende della nuda proprietà e dell'usufrutto) per escludere la reale disponibilità del bene in capo al ricorrente. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi sull'asserito vizio motivazionale e sull'omesso esame di fatti decisivi, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e la doglianza mirava in sostanza a una nuova valutazione delle prove. I motivi dall'ottavo all'undicesimo sono stati reputati inammissibili per difetto di interesse, essendo ormai intangibile la ratio decidendi autonoma già ritenuta sufficiente dalla CTR in tema di requisiti soggettivi. Anche il dodicesimo motivo, sull'onere della prova e sulle presunzioni, è stato dichiarato inammissibile perché pretendeva una revisione del giudizio di fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
il controllo formale della dichiarazione costituisce il presupposto della rettifica e del successivo recupero a tassazione
art. 7 L. n. 212/2000
la rettifica/atto impositivo deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche
art. 1, commi 344-347, L. n. 296/2006
prevede la detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
L. n. 244/2007
ha prorogato la disciplina dell'agevolazione per il risparmio energetico
art. 2, comma 1, lett. a), D.M. n. 47/2007
individua i soggetti che possono fruire della detrazione: persone fisiche ed altri soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti
art. 1803 c.c.
il comodato è considerato titolo idoneo alla detenzione dell'immobile rilevante ai fini dell'agevolazione
art. 981 c.c.
richiamato per le vicende reali dell'immobile, ma non dirimente ai fini della detrazione una volta accertata la situazione concreta
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non basta la critica alla sua sufficienza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiede una motivazione intellegibile, soddisfatta nel caso concreto
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
delimitano i vizi deducibili in cassazione; non consentono la rivalutazione del merito o delle prove
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
l'onere di specificità/autosufficienza impone l'indicazione e l'adeguata localizzazione degli atti richiamati
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
il documento richiamato deve essere corredato da un riferimento idoneo a identificarne la fase di produzione nel merito
art. 2697 c.c.
la violazione sussiste solo se l'onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di ragionamento inferenziale e presunzioni
art. 2728 c.c.
richiamato nel quadro della prova presuntiva e della prova contraria
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti e vanno valutate globalmente, non atomisticamente
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dal ricorrente in relazione alla documentazione fiscale, senza accoglimento
art. 4, comma 1, lett. a), lett. c), lett. d) e comma 1-quater, D.M. n. 47/2007
richiamato dal ricorrente sulla documentazione e attestazione degli interventi, ma le censure sono state dichiarate inammissibili o assorbite
art. 380-bis.1 c.p.c.
disciplina della trattazione in camera di consiglio e della memoria illustrativa
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- In materia di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, il comodato può costituire titolo idoneo a integrare il requisito della detenzione dell'immobile, senza che il contribuente debba provare anche un concreto e attuale potere materiale sul bene, salvo prova contraria dell'Ufficio.
- L'Amministrazione finanziaria può superare la valenza del contratto di comodato dimostrando, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che la situazione concreta è incompatibile con un comodato effettivo e che il contribuente non aveva la reale disponibilità dell'immobile.
- La prova presuntiva deve essere valutata unitariamente: il giudice di merito non deve isolare i singoli indizi, ma verificarne la convergenza complessiva verso il fatto da provare.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta che il giudice abbia ritenuto raggiunta o meno la prova sulla base delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato al minimo costituzionale: ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile, non anche per mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, tutte idonee a sorreggerla, il ricorso deve investire con successo ciascuna di esse; l'infondatezza o l'omessa censura di una sola ratio rende inammissibili o infondati i motivi diretti alle altre.
- In cassazione non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio o la sostituzione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito con una diversa lettura delle prove.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18981/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18982/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18983/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18984/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18985/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18986/2025 del 11/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →