Cassazione Penale, Ordinanza n. 17921/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 18/06/2025. Dal testo emerge che in appello l'imputato aveva censurato soltanto il trattamento sanzionatorio; in cassazione ha invece dedotto anche una censura relativa al giudizio di responsabilità, ritenuta nuova e quindi proposta per la prima volta in questa sede. Le ulteriori doglianze riguardavano la recidiva e il giudizio di bilanciamento tra circostanze, nonché la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte rileva che tali censure non evidenziano alcun profilo di manifesta illogicità della motivazione e non si confrontano criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, la novità in cassazione della censura sul giudizio di responsabilità, poiché in appello era stato impugnato solo il trattamento sanzionatorio; dall'altro, ha ritenuto che le doglianze sul trattamento sanzionatorio, sulla recidiva e sul giudizio di bilanciamento fossero generiche e prive di specifici profili di manifesta illogicità, oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo la buona fede o l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica quando il ricorrente non sia in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca per la prima volta questioni non devolute al giudice di appello, quando dall'atto di appello risulti che il devolutum era limitato ad altri profili.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente un dissenso generico sulla valutazione di recidiva, bilanciamento delle circostanze o prevalenza delle attenuanti generiche.
- Il sindacato di legittimità non consente la mera riproposizione di censure di merito prive di specifici indicatori di manifesta illogicità della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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