Sentenza n. 2415/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del parere paesaggistico relativo a un’istanza di terzo condono edilizio e contestuale ordine di rimessione in pristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza di Messina, in relazione a una domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 della l. n. 326/2003, ha negato il parere paesaggistico e ordinato la rimessione in pristino delle opere abusive entro novanta giorni. Con il primo motivo ha dedotto la formazione del silenzio-assenso sul nulla-osta paesaggistico e, conseguentemente, l’illegittimità del successivo diniego quale atto di autotutela adottato senza il rispetto dei presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, nonché la violazione delle garanzie partecipative e dei principi di imparzialità, buon andamento, logicità e ragionevolezza. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di diniego, in violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Con il terzo motivo ha contestato la ritenuta automatica preclusione del condono derivante dalla presenza del vincolo paesaggistico, sostenendo che, nell’ordinamento siciliano, il divieto avrebbe dovuto riguardare soltanto i vincoli di inedificabilità assoluta; ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione dei principi di proporzionalità ed economicità. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione non avesse accertato in concreto l’esistenza, la tipologia, la fonte e la datazione del vincolo insistente sull’area.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo assorbente la censura di difetto di istruttoria. Il Collegio ha ricordato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il terzo condono in Sicilia è soggetto al limite statale dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, sicché la presenza di un vincolo paesaggistico, anche relativo, può essere ostativa alla sanatoria, salvo la ricorrenza congiunta delle condizioni individuate dalla giurisprudenza: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità dell’intervento alle opere minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto-legge e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. Tuttavia, tale disciplina non consente all’amministrazione di prescindere dalla puntuale ricognizione del presupposto vincolistico. Nel caso concreto, dagli atti risultava l’allegazione del ricorrente circa l’insussistenza di vincoli sull’area, mentre la Soprintendenza aveva opposto soltanto un generico richiamo al quadro normativo, senza dimostrare con elementi tecnici l’esistenza, la tipologia e la decorrenza del vincolo. L’amministrazione aveva quindi omesso l’istruttoria necessaria e la verifica preliminare dalla quale dipendeva ogni valutazione sulla condonabilità dell’opera. Il TAR ha inoltre affermato che l’ordine di rimessione in pristino non poteva essere inserito nel parere della Soprintendenza, avente natura endoprocedimentale, poiché l’organo consultivo è privo, nell’ambito del procedimento di sanatoria straordinaria, dei poteri ripristinatori e repressivi previsti dall’art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004. Sono state pertanto annullate la nota negativa e gli atti consequenziali, incluso l’ordine di rimessione in pristino. È stato fatto salvo il riesercizio del potere, previa nuova e completa istruttoria e previa motivazione puntuale sulla fonte, sulla datazione e sulla disciplina applicabile al vincolo, nonché sulle ragioni dell’eventuale accoglimento o rigetto della domanda di condono. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004
dalla «data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni»
La disposizione regionale recepisce il terzo condono previsto dall’art. 32 d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, compresi i limiti sostanziali alla condonabilità.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette, qualora istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
Nel terzo condono il vincolo paesaggistico, sia assoluto sia relativo, ha carattere ostativo, salvo la ricorrenza congiunta delle condizioni individuate dalla giurisprudenza.
art. 32 e 33 l. n. 47/1985
Costituiscono la disciplina generale richiamata dall’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003; non consentono di superare i limiti specifici introdotti per il terzo condono.
art. 1 l.r. Sicilia n. 19/2021
La disposizione regionale, che ammetteva la sanatoria per opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 252/2022.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente per sostenere che il diniego tardivo avrebbe dovuto rispettare i presupposti dell’annullamento d’ufficio; la questione è rimasta assorbita.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
È stato richiamato in relazione al procedimento di autorizzazione e valutazione paesaggistica e alle garanzie partecipative; le relative censure sono rimaste assorbite.
art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004
La Soprintendenza, quale organo preposto alla tutela del vincolo nell’ambito del procedimento di sanatoria straordinaria, non dispone dei poteri ripristinatori e repressivi previsti da tali disposizioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel procedimento di terzo condono edilizio in Sicilia, il rinvio operato dall’art. 24 l.r. n. 15/2004 all’art. 32 d.l. n. 269/2003 comprende anche il limite di cui al comma 27, lett. d); pertanto, la presenza di un vincolo paesaggistico può essere ostativa alla sanatoria anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta.
- La preclusione derivante dal vincolo paesaggistico non esonera l’amministrazione dall’accertare puntualmente l’esistenza del vincolo, la sua fonte, la tipologia, la data di imposizione e il rapporto temporale con la realizzazione dell’opera; un diniego fondato su un generico richiamo al quadro normativo è viziato per difetto di istruttoria.
- Quando il privato contesta specificamente l’esistenza o la rilevanza del vincolo, spetta all’amministrazione dimostrare, mediante elementi tecnici adeguati, la sussistenza del presupposto vincolistico dal quale dipende la decisione sulla condonabilità dell’opera.
- Il parere della Soprintendenza reso nel procedimento di sanatoria edilizia straordinaria ha natura endoprocedimentale e non può contenere autonomamente un ordine di rimessione in pristino, poiché l’organo consultivo non esercita, in tale procedimento, i poteri ripristinatori e repressivi previsti dall’art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004.
- L’annullamento di un diniego di condono per difetto di istruttoria non comporta il riconoscimento della condonabilità dell’opera: l’amministrazione conserva il potere di riesaminare la domanda, previa riedizione completa dell’istruttoria e previa motivazione puntuale sui presupposti vincolistici e normativi applicabili.
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