Cassazione Penale, Sentenza n. 28243/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un condannato ha impugnato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la sua istanza di concessione dell'affidamento in prova e, in subordine, della detenzione domiciliare. Deduceva violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 47-ter ord. pen., sostenendo che il Tribunale avesse equivocato il contenuto dell'istanza: la richiesta di esecuzione in Francia riguardava solo l'affidamento in prova, mentre la detenzione domiciliare doveva essere eseguita presso il padre in Italia. Secondo il ricorrente, per tale errore il Tribunale non aveva esaminato la domanda subordinata di detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Pur prendendo atto che il Tribunale di sorveglianza non aveva considerato specificamente la richiesta di detenzione domiciliare in Italia, ha affermato che il motivo era comunque non decisivo, perché il diniego dell'affidamento in prova era fondato su elementi insuperabili e logicamente incompatibili con entrambe le misure: la stabile presenza del condannato all'estero, il suo disinteresse per il procedimento e la mancata instaurazione di contatti con l'UEPE. Tali circostanze denotavano una radicale assenza di collaborazione, rilevante anche rispetto alla detenzione domiciliare. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, c.p.p.
richiamato come norma violata dal ricorrente, ma la Corte esclude che la dedotta omissione motivazionale sia decisiva ai fini dell'annullamento
art. 47-ter ord. pen.
richiamato dal ricorrente quale base della domanda di detenzione domiciliare; la Corte ne evidenzia la diversa natura rispetto all'affidamento in prova, ma afferma che entrambe le misure presuppongono una forma di collaborazione del condannato
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
la Corte richiama la funzione rieducativa e trattamentale dell'affidamento in prova, finalizzato al reinserimento sociale e alla neutralizzazione dei fattori di recidiva
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia o di carenza motivazionale su un motivo di impugnazione è utile solo se l'elemento trascurato abbia carattere decisivo, cioè sia idoneo, se esaminato, a determinare un esito diverso del giudizio.
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione contro la mancata considerazione di un motivo di impugnazione che, anche se accolto, non potrebbe condurre a un risultato favorevole in sede di rinvio.
- Nel giudizio sulle misure alternative alla detenzione, il mancato contatto con gli organi dell'esecuzione penale esterna, il disinteresse per il procedimento e la stabile localizzazione all'estero possono essere valutati come indice di radicale mancanza di collaborazione, ostativa non solo all'affidamento in prova ma, in concreto, anche alla detenzione domiciliare.
- Affidamento in prova e detenzione domiciliare sono istituti diversi per intensità afflittiva e finalità, ma condividono un nucleo minimo di affidabilità/collaborazione del condannato che il giudice può valorizzare nel negarne la concessione.
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