Cassazione Penale, Ordinanza n. 14731/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la riconducibilità di due condanne per reati in materia di stupefacenti al medesimo disegno criminoso, negando quindi il vincolo della continuazione in sede esecutiva. Il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato la disomogeneità delle condotte e la distanza temporale tra i fatti. Nel ricorso per cassazione la difesa contestava tale motivazione, sostenendone l'erroneità e la non condivisibilità, ma in modo generico e meramente confutativo, senza indicare specifici vizi logici o travisamenti, né elementi concreti idonei a dimostrare l'originaria programmazione unitaria dei reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i principi sulla continuazione, escludendo il medesimo disegno criminoso alla luce della disomogeneità delle condotte e della distanza temporale, e che le doglianze difensive si risolvessero in una critica generica e avversativa della motivazione, non idonea a scalfire l'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
continuazione in sede di esecuzione
Il riconoscimento della continuazione in executivis richiede che le violazioni siano parte di un unico programma criminoso originario, già delineato nelle sue linee essenziali al momento del primo reato.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La continuazione in sede esecutiva può essere ճանաչita solo se le diverse violazioni siano state originariamente concepite ed eseguite nell'ambito di un programma criminoso unitario, già delineato almeno nelle sue caratteristiche essenziali.
- Non basta la mera reiterazione di reati della stessa specie o la generica inclinazione a delinquere: la continuazione è cosa diversa dalla professionalità o abitualità criminosa e richiede un favor rei fondato sull'unità del disegno.
- L'accertamento dell'unitarietà del disegno criminoso richiede una verifica concreta di indici sintomatici come omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità, ma la presenza di uno solo di tali indici non è di per sé decisiva.
- In cassazione è insindacabile la valutazione di merito sulla continuazione quando sia sorretta da motivazione adeguata, congrua e immune da vizi logici o travisamento dei fatti; sono inammissibili censure che si limitino a una generica contrapposizione alla motivazione del giudice di merito.
- Per superare il diniego della continuazione non è sufficiente contestare in modo apodittico gli indici valorizzati dal giudice dell'esecuzione, essendo necessaria una critica specifica e supportata da elementi concreti idonei a dimostrare l'originaria programmazione unitaria dei reati.
Come è indicizzato
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