Sentenza del 12/12/2018 n. 32084 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi la plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d'azienda nel riquadro relativo ai redditi soggetti a tassazione separata, anziché in quello relativo ai redditi soggetti a imposta sostitutiva. Sosteneva che si trattasse di un mero errore materiale emendabile e chiedeva quindi la riduzione dell'imposta e la disapplicazione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la possibilità di correggere la scelta, sostenendo che l'opzione per la tassazione separata costituisce una manifestazione di volontà negoziale e non una semplice dichiarazione di scienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha stabilito che l'opzione per la tassazione separata deve essere espressa tempestivamente, in modo univoco e concludente, e non può essere modificata successivamente come se fosse un semplice errore materiale. La Corte ha quindi ritenuto corretta la rettifica operata dall'Ufficio, ha escluso la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per modificare la scelta fiscale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato al pagamento di 2.200 euro, oltre spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 21 (TUIR)
La tassazione separata è consentita, per le plusvalenze da cessione d'azienda in presenza dei presupposti previsti, quando ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta interessato.
La tassazione ordinaria costituisce il regime naturale; la tassazione separata è un'opzione fiscale alternativa che il contribuente deve esercitare tempestivamente e in modo univoco nella dichiarazione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6
La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla disapplicazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto fondati i motivi dell'Ufficio, confermando che l'errore riguardava una scelta fiscale non emendabile come errore materiale.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
Le norme sulle dichiarazioni integrative non consentono di modificare, dopo la scadenza, un'opzione fiscale negoziale errata od omessa.
Codice civile, artt. 1427 e seguenti
La modifica dell'opzione avrebbe potuto essere valutata soltanto in presenza di un vizio della volontà giuridicamente rilevante, che il contribuente non aveva dedotto.
Codice di procedura civile, art. 384
Poiché non erano necessarie ulteriori valutazioni di fatto, la Corte di cassazione ha deciso direttamente la causa nel merito, rigettando il ricorso originario.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra errori materiali o dichiarazioni di scienza, normalmente emendabili, e opzioni fiscali, che esprimono una scelta negoziale tra regimi tributari alternativi.
- Quando il contribuente sceglie un regime fiscale agevolato o alternativo, la scelta deve essere manifestata nei termini e con le modalità previste dalla legge; l'omessa o errata indicazione non è normalmente correggibile tramite dichiarazione integrativa.
- L'indicazione di un regime fiscale diverso da quello desiderato non viene automaticamente considerata un semplice errore formale, soprattutto se comporta l'esercizio di una facoltà riservata al contribuente.
- Per contestare una scelta fiscale già effettuata può essere necessario dimostrare un vero vizio della volontà, come errore essenziale e riconoscibile, dolo o violenza; la mera disattenzione nella compilazione non è di regola sufficiente.
- La possibilità di correggere una dichiarazione entro i termini ordinari non implica necessariamente la possibilità di modificare un'opzione tributaria già esercitata o di esercitarne tardivamente una omessa.
- In situazioni analoghe è quindi fondamentale verificare preventivamente la natura dell'adempimento: se si tratta di una scelta negoziale prevista dalla legge, il rispetto del termine e delle modalità di esercizio assume carattere essenziale.
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