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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12199/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di estinzione della pena pecuniaria a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) la doglianza che l'art. 47 Ord. pen. implicherebbe l'estinzione automatica anche della pena pecuniaria in caso di esito positivo dell'affidamento in prova; (2) la censura sulla valutazione delle "disagiate condizioni economiche" da parte del Tribunale di sorveglianza, per carenza di istruttoria e mancata considerazione di circostanze quali la separazione, la cessione di immobili alla moglie e ai figli e gli obblighi di mantenimento che avrebbero inciso sui redditi del ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso palesemente infondato: l'esito positivo dell'affidamento estingue automaticamente solo la pena detentiva, mentre l'estinzione della pena pecuniaria è facoltativa e subordinata alla sussistenza di "disagiate condizioni economiche" dell'interessato. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che le circostanze addotte dal ricorrente erano dedotte solo in fatto e prive di documentazione probatoria; pertanto il ricorso violava il principio di autosufficienza e non poteva essere accolto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen. (Ordinamento penitenziario)

    La Corte interpreta l'art. 47 nel senso che l'esito positivo dell'affidamento in prova estingue di diritto la pena detentiva, ma non automaticamente la pena pecuniaria. Quest'ultima può essere dichiarata estinta solo se il condannato si trovi in "disagiate condizioni economiche", valutate con un bilancio comparativo tra sanzione e mezzi reddituali/patrimoniali.

  • d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49

    La Corte richiama che la facoltà di estinguere la pena pecuniaria in relazione all'esito positivo dell'affidamento è stata introdotta/rafforzata da tale intervento normativo, ma rimane subordinata alla verifica delle condizioni economiche del beneficiario.

  • Principio di autosufficienza del ricorso (giurisprudenza)

    La Corte applica il principio secondo cui le doglianze di fatto in Cassazione devono essere supportate da adeguata documentazione: fatti nuovi o alternativi rispetto alla motivazione impugnata, se privi di prova documentale, non possono fondare l'impugnazione e determinano l'inammissibilità.

Massime di principio

  • L'esito positivo dell'affidamento in prova estingue soltanto la pena detentiva: per ottenere l'estinzione della pena pecuniaria è necessario provare le "disagiate condizioni economiche" mediante documentazione.
  • La verifica delle "disagiate condizioni economiche" è una valutazione comparativa e complessiva che confronta entità della sanzione con mezzi reddituali e patrimoniali disponibili, tenendo conto di obblighi di mantenimento e oneri familiari; l'obiettivo è bilanciare il recupero del credito con il reinserimento sociale.
  • Le cessioni di beni a familiari e altri atti che incidono sul patrimonio devono essere dimostrati documentalmente e possono essere scrutinati dal giudice per valutarne l'effettiva incidenza sulle condizioni economiche del richiedente.
  • In fase di impugnazione in Cassazione le allegazioni di fatto richiedono prova documentale (principio di autosufficienza); se le circostanze favorevoli al ricorrente non sono documentate, il ricorso rischia l'inammissibilità.
  • Quando si intende chiedere l'estinzione della pena pecuniaria, è opportuno produrre in primo grado e in sede di reclamo tutti i documenti che attestino redditi, spese deducibili (obblighi di mantenimento), trasferimenti patrimoniali e spese giudiziarie per convincere il giudice a valutare lo stato di bisogno.
  • In caso di rigetto dell'istanza il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende; occorre quindi valutare attentamente la documentazione probatoria prima di procedere in impugnazione.

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