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Legge

L.R. Toscana 9/2016

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 9/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sul riordino delle funzioni di province e Città metropolitana di Firenze, modificando le l.r. 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011. Disciplina trasferimenti di personale, beni, procedure e subentri regionali, con regole transitorie soprattutto per impianti termici, mercato del lavoro e forestazione, valide dal 2016 e in più casi limitate al 30 giugno o 31 dicembre 2016.

Riordino delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze; continuità dei servizi e trasferimenti organizzativi

Riordino delle funzioni provinciali e continuità amministrativa in Toscana

La legge regionale Toscana n. 9 del 2016 aggiorna il riordino delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze, intervenendo in modo puntuale sulle discipline già dettate dalle leggi regionali n. 22/2015, n. 70/2015, n. 82/2015 e n. 68/2011. Il provvedimento mira a garantire il trasferimento di funzioni, personale, beni e rapporti, assicurando al tempo stesso la continuità operativa nei settori più delicati.

Modifiche alla disciplina generale del riordino delle funzioni provinciali

La legge precisa e integra le regole generali del riordino contenute nella l.r. 22/2015, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti giuridici.

In materia di trasferimento del personale, viene precisato il criterio di calcolo del costo del personale da trasferire, con riferimento anche alle posizioni della categoria del comparto e alle progressioni economiche orizzontali conseguite nel 2015. Vengono inoltre disciplinati avvalimenti, distacchi e oneri connessi, stabilendo che la prestazione lavorativa resta gratuita, mentre gli altri costi, incluse le coperture assicurative, sono a carico dell’ente richiedente.

Per le opere di interesse strategico escluse dalla successione, province e Città metropolitana devono comunicare entro 15 giorni il RUP alla direzione regionale competente; entro i 30 giorni successivi il RUP trasmette il cronoprogramma. La Regione può attivare interventi sostitutivi se dal monitoraggio emergono ritardi superiori a 60 giorni.

Avvalimenti, distacchi e protezione civile

La legge amplia l’uso dell’avvalimento del personale regionale o degli enti locali per svolgere attività in favore di province e Città metropolitana. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione modalità, adempimenti e coperture assicurative, e l’assegnazione avviene su proposta dell’ente interessato, nei limiti compatibili con le funzioni regionali.

È previsto che il personale avvalso possa continuare a svolgere compiti di RUP nei casi stabiliti dalla Giunta. Inoltre, l’avvalimento può essere utilizzato anche per attività di protezione civile, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. È infine regolato il distacco di personale non trasferito alla Regione che svolgeva funzioni oggetto di riordino e che era prossimo alla cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 2016.

Successione nei beni e nei rapporti

La disciplina della successione nei beni e nei rapporti viene resa più flessibile. Se gli accordi non comportano ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale, essi diventano efficaci dalla data stabilita dalla deliberazione di Giunta e, se riguardano immobili, la deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni.

La Giunta può anche formalizzare una proposta di accordo sulla base della ricognizione delle funzioni e, in caso di mancato accordo o di effetti finanziari aggiuntivi/trasferimento di immobili, disporre direttamente con deliberazione oppure approvare una proposta di legge. Viene inoltre ribadita l’applicabilità della disciplina processuale civile quando pertinente.

Controllo degli impianti termici e subentro in società ed enti partecipati

La legge introduce una disciplina speciale per il trasferimento delle funzioni di controllo degli impianti termici e per il subentro della Regione in società ed enti partecipati.

Per la Provincia di Grosseto, dal 1° gennaio 2016 la Regione esercita direttamente le funzioni di controllo sugli impianti termici. Per le altre province e per la Città metropolitana di Firenze il trasferimento decorre dal 1° luglio 2016. Le amministrazioni interessate devono completare gli adempimenti entro il 31 maggio 2016.

Il subentro della Regione nelle quote di società o enti partecipati è subordinato al rispetto di requisiti statutari, contrattuali, gestionali e patrimoniali. La Giunta regionale individua i soggetti interessati entro il 20 giugno 2016; il subentro è efficace dal 1° luglio 2016. Se non ricorrono le condizioni per il subentro nelle quote, la Regione esercita comunque le funzioni dal 1° luglio 2016, senza però succedere nei rapporti delle società o degli enti partecipati.

Deroghe per procedimenti, interventi e arretrati

Viene inserita una disciplina speciale sul subentro della Regione nei procedimenti e nei rapporti in corso relativi a specifiche funzioni: agricoltura, caccia e pesca, orientamento e formazione professionale, ambiente, energia, difesa del suolo e VIA connessa.

La successione è dettagliatamente individuata dalla Giunta regionale, che può dettare termini speciali per la conclusione dei procedimenti e per lo smaltimento dell’arretrato. Se i termini sono già scaduti o prossimi alla scadenza, la deliberazione deve fissare termini non superiori a quelli originari per la definizione da parte della Regione.

La Regione subentra di diritto anche nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province e della Città metropolitana per attività già autorizzate o assentite. Restano comunque di competenza degli enti locali le controversie sorte da fatti anteriori al 1° gennaio 2016 e l’esecuzione delle relative sentenze.

Funzioni in materia di strade e ulteriori convenzioni

La Regione, le province e la Città metropolitana possono stipulare convenzioni per l’esercizio di funzioni in materia di strade. Le convenzioni possono prevedere avvalimento di personale, istituzione di uffici comuni e anche l’utilizzo gratuito del personale in condizioni di reciprocità. Sono approvate dalla Giunta regionale, che individua anche l’organo regionale competente alla stipula.

Trasferimento di funzioni alle unioni di comuni e foreste

Per le funzioni trasferite alle unioni di comuni, la legge coordina l’applicazione della disciplina generale del riordino con alcune esclusioni. In materia forestale, viene chiarito il trattamento dei contratti degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

I principi del decreto ministeriale 14 settembre 2015 si applicano, per quanto compatibili, anche a tale personale; il rinnovo del contratto aziendale, da concludersi entro il 30 giugno 2016, deve uniformare la retribuzione della parte variabile del salario e gli istituti della contrattazione regionale.

Sono inoltre ridefinite le modalità di assegnazione delle risorse alle unioni di comuni e ai comuni capoluogo, con specifiche regole per le unioni individuate nell’allegato D bis e con la previsione di riduzioni proporzionali se le risorse non bastano a coprire i contributi previsti.

Le unioni di comuni possono chiedere l’avvalimento gratuito del personale regionale per svolgere funzioni forestali già provinciali; il personale e le modalità sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Analoga possibilità è prevista per i procedimenti che devono essere conclusi dalla provincia, se il personale è passato alla Regione.

Modifiche alla disciplina del personale trasferito alla Regione

La legge modifica la l.r. 70/2015 sugli elenchi del personale da trasferire alla Regione e sul costo del personale. Vengono aggiornate le tabelle di costo del personale 2014 e introdotto un allegato D bis per il personale trasferito dalle unioni di comuni alla Regione.

È previsto che, nel caso di trasferimenti di personale, la Regione possa acquisire senza autorizzazione dell’ente di provenienza personale idoneo fino al limite del 15% del totale trasferito da ciascun ente, includendo anche il personale già trasferito ai sensi della l.r. 22/2015. Per il personale con determinate posizioni economiche o indennità contrattuali, l’ente di provenienza deve comunicare l’eventuale assenso al trasferimento con la medesima posizione.

Esclusioni e regole speciali in materia di mobilità e organizzazione regionale

La legge chiarisce che gli enti del Servizio sanitario regionale e gli enti dipendenti della Regione non sono tenuti alle procedure obbligatorie di mobilità previste dal decreto ministeriale 14 settembre 2015 per la copertura dei posti vacanti.

È inoltre prevista un’analisi organizzativa degli effetti a regime dell’acquisizione di funzioni e personale, da cui la Giunta regionale può far discendere la revisione del modello organizzativo e della dotazione organica dei dirigenti e direttori, con possibilità di copertura dei posti anche mediante personale dirigenziale a tempo indeterminato o altri strumenti previsti dalla normativa organizzativa regionale.

Continuità amministrativa nel mercato del lavoro

Per assicurare la continuità dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, la legge modifica la l.r. 82/2015 introducendo una fase transitoria più strutturata.

Province e Città metropolitana devono garantire la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato, dei contratti relativi al personale trasferito e dei procedimenti/attività finanziati con risorse pubbliche. A tal fine vengono istituiti uffici comuni tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione, coordinati da un dirigente individuato dal direttore regionale competente in materia di lavoro.

Gli uffici comuni gestiscono anche i procedimenti di valutazione del salario accessorio, le competenze amministrative relative ai contratti e gli atti di spesa, imputandoli all’ente locale tenuto alla gestione. Sono ammesse ulteriori forme di collaborazione e l’attribuzione di nuovi compiti tramite convenzione.

Trasferimento di beni mobili e veicoli

La legge disciplina il trasferimento gratuito alla Regione di specifici beni mobili registrati indicati in un allegato, con esenzione dalla tassa automobilistica dal 1° gennaio 2016 per i veicoli elencati.

Per i beni mobili in uso al personale trasferito, il passaggio avviene mediante verbale di consegna; in caso di mancata intesa, si applicano le regole generali sul trasferimento dei beni e sulla formalizzazione degli accordi.

Disposizioni transitorie per la Città metropolitana di Firenze in materia forestale

Per la Città metropolitana di Firenze è prevista una disciplina transitoria specifica per le funzioni forestali di cui alla l.r. 39/2000. È possibile richiedere l’avvalimento gratuito del personale dell’ufficio territoriale regionale che svolgeva quelle funzioni prima del trasferimento alla Regione.

L’avvalimento è disposto fino e non oltre il 30 giugno 2016, su richiesta motivata della Città metropolitana, con decreto del Direttore generale della Giunta regionale, in conformità alla disciplina generale sugli avvalimenti.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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