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Legge

L.R. Toscana 12/2016

Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 26/2009, 40/2009 e 70/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 12/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica varie disposizioni della l.r. Toscana 1/2009, 26/2009, 40/2009 e 70/2015 su deleghe dirigenziali, personale di gabinetto, portavoce e uffici regionali, oltre alla partecipazione alle conferenze di servizi e al trasferimento di personale di supporto. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del 26 febbraio 2016.

Personale regionale, uffici di supporto e conferenze di servizi

Personale regionale, uffici di supporto e conferenze di servizi

La legge regionale toscana interviene su disciplina del personale, organizzazione degli uffici di supporto agli organi politici e partecipazione alle conferenze di servizi. Le modifiche riguardano principalmente la l.r. 1/2009, la l.r. 26/2009, la l.r. 40/2009 e la l.r. 70/2015, con effetti nell’ambito della Regione Toscana.

Deleghe e poteri sostitutivi nell’organizzazione regionale

Viene ampliata la possibilità di intervento del Direttore nei casi di emergenza: in presenza di cause di forza maggiore debitamente motivate e di oggettiva impossibilità dei dirigenti a provvedere, il Direttore può adottare gli atti di competenza dirigenziale. Inoltre, il Direttore può delegare al dirigente responsabile di settore la funzione relativa alla commissione quando essa svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso.

I responsabili di settore possono a loro volta delegare alcune funzioni a dipendenti della categoria più elevata titolari di posizione organizzativa, nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Direttore generale della Giunta regionale. La delega deve essere scritta e motivata, disposta per specifiche esigenze funzionali o di progetto, non può superare tre anni e, in ogni caso, deve avere durata inferiore all’incarico del delegante. È inoltre prevista la possibilità di delega per la partecipazione alle conferenze di servizi.

Requisiti dirigenziali e ruolo dirigenziale regionale

Per la nomina del Direttore generale e dei direttori, la modifica lessicale sostituisce il riferimento alla “Regione” con quello al “ruolo dirigenziale regionale”, allineando il requisito di appartenenza al sistema dirigenziale regionale.

Personale degli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Per l’Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, gli autisti a tempo indeterminato sono espressamente assegnati a tale ufficio e selezionati secondo le modalità previste per il relativo personale di supporto. Il numero del personale a tempo determinato dell’ufficio è calcolato escludendo, oltre al responsabile, anche il contingente degli autisti a tempo indeterminato.

Per l’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, i criteri prioritari di selezione del personale non si applicano al responsabile dell’ufficio e agli autisti assegnati al medesimo ufficio. Anche qui gli autisti a tempo indeterminato sono assegnati all’ufficio di gabinetto e scelti con le modalità previste per il relativo personale; per essi non si applica, in deroga, una specifica disposizione sul trattamento giuridico/economico richiamata dalla norma previgente.

Portavoce e relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale

La rubrica dell’articolo dedicato è ampliata per comprendere anche il “responsabile delle relazioni istituzionali”. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l’intera durata del mandato, di un portavoce, di un responsabile delle relazioni istituzionali o di entrambe le figure, anche esterne all’amministrazione, con funzioni di diretta collaborazione per i rapporti politico-istituzionali e con gli organi di informazione.

Il trattamento economico è determinato con la deliberazione prevista dalla disciplina generale sul personale di supporto politico-istituzionale, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati. Le previsioni che riguardano il portavoce si estendono anche al responsabile delle relazioni istituzionali.

Ufficio di Bruxelles e attività europee della Regione Toscana

La disciplina dell’ufficio regionale a Bruxelles viene ampliata: oltre alle funzioni già previste, l’ufficio può svolgere attività di sostegno e informazione a favore degli enti locali toscani, delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che operino in ambito comunitario a favore della Regione Toscana. Tale sostegno può avvenire anche mediante messa a disposizione di locali e dotazioni dell’ufficio di Bruxelles, secondo le modalità della normativa regionale su demanio e patrimonio e sulla base di specifici accordi approvati dalla Giunta regionale.

Si specifica inoltre che l’ufficio può sviluppare rapporti, oltre che con le istituzioni dell’Unione europea, anche con altre regioni europee e con reti interregionali europee.

Personale dell’ufficio di Bruxelles

La quota di personale che può essere impiegata per l’ufficio regionale di Bruxelles viene innalzata: il limite precedentemente fissato “non superiore al 50 per cento” è sostituito da una misura “pari al 65 per cento”.

Conferenze di servizi e rappresentanza regionale

Nelle conferenze di servizi, nei casi previsti dalla norma, il dirigente può delegare la partecipazione a un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione contrattuale, titolare di posizione organizzativa e assegnato alla struttura di cui il dirigente è responsabile. La delega avviene ai sensi della disciplina regionale sulla delega di funzioni dirigenziali.

Trasferimento del personale di supporto nel riordino delle funzioni provinciali

In materia di trasferimento del personale di supporto, viene introdotta una clausola di salvaguardia: le regole temporali e procedurali previste non si applicano se, entro quindici giorni dall’approvazione delle graduatorie, Regione ed ente di provenienza del personale idoneo raggiungono un’intesa formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, finalizzata a tenere conto delle esigenze organizzative dell’ente. In tal caso, è l’ente locale a procedere alle autorizzazioni al trasferimento.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 26 febbraio 2016.

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