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Legge

L.R. Toscana 3/2016

Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 3/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 20/2006 sulla tutela delle acque, trasferendo molte funzioni dalle province alla struttura regionale competente, disciplinando le autorizzazioni allo scarico e alcune procedure tecniche nell’ambito dell’AUA, e introducendo una sanzione per il rilascio non conforme delle acque di restituzione. È entrata in vigore il 30 gennaio 2016.

Tutela delle acque dall’inquinamento: adeguamento di competenze e procedimenti autorizzativi

Tutela delle acque dall’inquinamento e riordino delle competenze in Toscana

La legge regionale Toscana 29 gennaio 2016, n. 3 interviene sulla l.r. 20/2006 per adeguarne la disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. Il provvedimento aggiorna definizioni, procedure autorizzative, competenze amministrative e regole transitorie, in coerenza con il trasferimento di funzioni alla struttura regionale competente e con il sistema dell’autorizzazione unica ambientale (AUA).

Ambito della disciplina

La normativa regionale viene ricondotta espressamente alla tutela delle acque e dei corpi idrici. L’intervento non introduce una disciplina autonoma completa, ma modifica in più punti la l.r. 20/2006, chiarendo il ruolo della Regione e della struttura regionale competente in numerosi procedimenti in precedenza attribuiti alle province o ad altri enti.

Riorganizzazione delle funzioni amministrative

Un asse centrale della legge è il trasferimento di competenze verso la struttura regionale competente. In più disposizioni, le precedenti attribuzioni provinciali vengono sostituite con riferimenti al dirigente della struttura regionale competente o alla struttura medesima. Questo vale, tra l’altro, per:

  • autorizzazioni agli scarichi fuori pubblica fognatura e in pubblica fognatura;
  • rilascio di autorizzazioni per acque di prima pioggia e acque meteoriche dilavanti contaminate;
  • scaricatori di piena;
  • restituzione di acque prelevate e di acque di ricerca;
  • classificazioni e atti relativi a specifiche matrici idriche;
  • applicazione di limiti di emissione e attività connesse ai controlli.

Autorizzazioni allo scarico fuori pubblica fognatura

Per gli scarichi di acque reflue industriali, urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate non in pubblica fognatura, le autorizzazioni sono rilasciate dal dirigente della struttura regionale competente nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013.

Per le acque reflue domestiche non rientranti nel campo di applicazione del d.p.r. 59/2013:

  • resta ferma la disciplina specifica prevista dalla l.r. 20/2006;
  • i comuni possono disciplinare con proprio regolamento il rilascio dell’autorizzazione allo scarico nell’ambito del permesso di costruire o di altri atti edilizi.

La comunicazione del gestore del servizio idrico integrato prevista dall’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo è trasmessa alla struttura regionale competente.

Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura

Per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, urbane e meteoriche di dilavamento contaminate, l’autorizzazione è rilasciata, nell’ambito dell’AUA, dal dirigente della struttura regionale competente, previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico.

Per i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, l’autorizzazione è rilasciata sulla base di una relazione tecnica dei gestori del servizio idrico.

Il gestore del servizio idrico integrato e il gestore degli impianti di cui all’articolo 13 bis devono collaborare tecnicamente con la struttura regionale competente nell’esercizio di tali funzioni.

Acque di prima pioggia, meteoriche e scaricatori di piena

La disciplina delle acque di prima pioggia e delle acque meteoriche dilavanti contaminate viene ricondotta alla struttura regionale competente. In particolare, il rilascio dei relativi titoli autorizzativi avviene nell’ambito dell’AUA, con coinvolgimento del gestore del servizio idrico integrato e, nei casi previsti, del comune e dell’ARPAT.

Per gli scaricatori di piena:

  • l’autorizzazione è rilasciata dalla struttura regionale competente;
  • le istanze e le comunicazioni sono indirizzate alla medesima struttura;
  • nei casi previsti dall’articolo 21, comma 6, il dirigente può imporre limiti di emissione più restrittivi per le sole sostanze indicate nelle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1, parte III, del decreto legislativo, quando gli scarichi determinano il superamento degli standard di qualità;
  • se non è possibile procedere in tal modo, l’AIT adegua il regolamento di accettazione.

Restituzione di acque prelevate e acque di ricerca

La legge riformula la rubrica dell’articolo 11 della l.r. 20/2006, riferendolo alla restituzione di acque prelevate ai sensi del r.d. 1775/1933. Analogamente, l’articolo 11 bis viene riferito alla restituzione delle acque di ricerca di cui alla l.r. 38/2004.

Per tali fattispecie:

  • gli atti e le istruttorie sono ricondotti alla struttura regionale competente;
  • in alcuni casi le funzioni e le istruzioni operative coinvolgono anche l’AIT.

È inoltre introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria per chi effettua il rilascio di acque di restituzione in violazione dell’articolo 11 bis: da euro 2.000 a euro 12.000.

Balneazione, molluschicoltura, acque idonee alla vita dei pesci e potabilizzazione

La legge aggiorna anche le competenze su alcune classificazioni e atti relativi a corpi idrici destinati a specifici usi:

  • per le acque destinate alla balneazione e alla molluschicoltura, le competenze passano al dirigente della struttura regionale competente;
  • per le acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta regionale emana, sentito l’ARPAT, gli atti urgenti previsti dal decreto legislativo;
  • per le acque superficiali destinate alla potabilizzazione, la competenza è attribuita al dirigente della struttura regionale competente.

Limiti di emissione e condizioni per piccoli agglomerati

In materia di limiti di emissione nei corpi recettori e di condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati, le funzioni istruttorie e decisorie sono attribuite alla struttura regionale competente. La legge sostituisce i riferimenti alla provincia con quelli alla struttura regionale competente anche nei procedimenti di classificazione e nelle comunicazioni connesse.

Regolamento regionale e depurazione di reflui a prevalente carattere industriale

La legge aggiorna la base regolamentare della l.r. 20/2006, precisando che il regolamento regionale disciplina le modalità di esercizio delle funzioni del capo II.

Per la depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale:

  • il calcolo e la disciplina tariffaria richiamano le delibere approvate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ed i servizi idrici;
  • il dirigente della struttura regionale competente subentra all’autorità competente ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo per il rilascio di atti e per le comunicazioni conseguenti.

Disposizioni transitorie sul trasferimento delle funzioni

È introdotto l’articolo 27 bis, che regola il passaggio delle attività già di competenza delle province in applicazione delle disposizioni transitorie della l.r. 20/2006.

Le attività e gli adempimenti provinciali sono svolti dalla Regione a decorrere dall’effettivo trasferimento delle funzioni disciplinate dalla legge come modificata dalla l.r. 3/2016. Dalla stessa data la Regione subentra alle province negli accordi già sottoscritti ai sensi degli articoli 25 e 26.

Abrogazioni

Sono abrogate alcune disposizioni della l.r. 20/2006, tra cui:

  • l’articolo 3 bis;
  • i commi 4 e 6 dell’articolo 5;
  • i commi 4 e 6 dell’articolo 10;
  • il comma 2 dell’articolo 13;
  • il comma 2 dell’articolo 22;
  • il comma 5 dell’articolo 27.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, quindi dal 30 gennaio 2016.

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