L.R. Toscana 11/2016
Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace. Modifiche alla l.r. 38/2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce, tramite il Comune di Stazzema e con partecipazione della Regione Toscana, la struttura di gestione del Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, definendone funzioni e finalità culturali. Prevede inoltre un contributo regionale annuale al Comune fino alla costituzione dell’istituzione, da perfezionarsi entro un anno dall’entrata in vigore della norma, poi destinato all’istituzione stessa.
Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema e contributo regionale
Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace
La legge regionale disciplina la gestione del Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, inserendola nell’ambito delle politiche toscane di tutela della memoria storica, della cultura della pace e della valorizzazione della resistenza. La disciplina modifica la l.r. Toscana 38/2002 e individua una specifica istituzione come forma organizzativa della gestione.
Assetto dell’istituzione e ruolo della Regione
La Regione individua nell’istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, in coerenza con la legge statale istitutiva del Parco. La Regione Toscana partecipa con un proprio rappresentante nell’organo di amministrazione dell’istituzione, assicurando un coinvolgimento diretto nella governance.
Costituzione da parte del Comune di Stazzema e finalità
L’istituzione è costituita dal Comune di Stazzema, che ne orienta l’azione secondo alcuni indirizzi specifici:
- promozione della cultura della pace, del riconoscimento delle memorie storiche e dell’integrazione tra i popoli;
- organizzazione di manifestazioni, incontri, convegni, mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo;
- promozione e pubblicazione di studi e documentazione;
- creazione di una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;
- organizzazione e assegnazione di premi a persone o enti che abbiano contribuito alla pace, al disarmo e alla collaborazione internazionale;
- valorizzazione del Museo storico della resistenza.
Comitato per le onoranze ai martiri di Sant’Anna di Stazzema
Nell’ambito delle attività dell’istituzione è espressamente riconosciuta la funzione del Comitato per le onoranze ai martiri di Sant’Anna di Stazzema, già costituito per iniziativa del Comune di Stazzema. La norma ne valorizza quindi il ruolo storico e operativo all’interno della nuova struttura di gestione.
Compiti del Comune di Stazzema sul Parco
Il Comune di Stazzema, ai sensi della legge statale richiamata, provvede a:
- determinare i confini del Parco nazionale della pace;
- redigere il progetto di sistemazione dell’area destinata al Parco.
Contributo regionale e regime transitorio
Fino alla costituzione dell’istituzione, la Regione sostiene il Comune di Stazzema con un contributo annuale per iniziative e manifestazioni volte a esaltare i valori storici e civili di cui il Comune è simbolo. La costituzione dell’istituzione deve essere perfezionata entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Da quando l’istituzione è costituita, il contributo annuale non è più destinato al Comune ma all’istituzione stessa.
Determinazione del contributo e salvaguardia di rapporti preesistenti
L’importo del contributo annuale è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La legge fa inoltre salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della l.r. 63/1995, relativi all’intervento a sostegno dell’Istituto storico della Resistenza.
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