Sentenza n. 444/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto n. 27599 del 4 agosto 2021, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non aveva incluso i sei scatti stipendiali, nonché il silenzio serbato dall'INPS sull'istanza di ricalcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già brigadiere capo dell'Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda il 1° agosto 2019, dopo avere maturato 55 anni di età e 45 anni di servizio utile ai fini pensionistici. Contestava la liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui non aveva computato i sei scatti stipendiali figurativi previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Dopo avere chiesto all'INPS il ricalcolo della buonuscita, senza ottenere risposta, deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, dell'art. 21 della l. n. 232/1990 e dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti e violazione dell'art. 36 Cost. Chiedeva l'annullamento degli atti di liquidazione, l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS e la corresponsione delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio, previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, si applichi anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, e quindi anche agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Il ricorrente possedeva i requisiti previsti dalla norma, avendo compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile. Il Collegio ha inoltre escluso che la presentazione della domanda di collocamento a riposo oltre il termine del 30 giugno comporti la perdita del beneficio, poiché tale termine non è qualificato come perentorio e la legge non prevede alcuna decadenza. È stato quindi accertato il diritto al beneficio ed è stato imposto all'INPS di rideterminare il TFS già liquidato includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. nella l. n. 472/1987
Al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile sono attribuiti sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche al personale che chieda il collocamento a riposo, quando abbia maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza in assenza di un'espressa previsione legislativa.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387.
La disposizione mantiene l'applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresa l'Arma dei Carabinieri.
art. 21 l. n. 232/1990
Richiamato dal ricorrente quale ulteriore fondamento del beneficio, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Concorre a fondare la regola secondo cui sulle somme dovute devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme spettanti.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
- Al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento a riposo spettano i sei scatti stipendiali quando, alla data del pensionamento, abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non è perentorio e il suo superamento non comporta decadenza dal beneficio, in mancanza di un'espressa previsione legislativa.
- Quando il trattamento di fine servizio sia stato liquidato senza computare i sei scatti stipendiali spettanti, l'ente previdenziale deve ricalcolare l'indennità includendo tali scatti nella base di calcolo e corrispondere le somme dovute.
- Sulle somme arretrate relative al trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 867/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 868/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 869/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 870/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 871/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 872/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →