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Interpello

Risposta n. 375 del 10/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contribuente sostiene che la correzione sia ammissibile come mera rettifica formale, senza effetti sostanziali, e che per la dichiarazione modificativa debbano essere versate solo imposta di bollo, tasse ipotecarie e tributi connessi alle formalità di trascrizione, richiamando la risoluzione n. 8/E del 2012 e l’articolo 31, comma 3, del TUS.

Rettifica di un errore materiale nella dichiarazione di successione relativa alla data di decesso del de cuius.

Il quesito

La contribuente chiede se, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, possa correggere la data di morte indicata erroneamente, avvalendosi della disciplina sulla dichiarazione modificativa/rettificativa e limitando gli importi dovuti alle sole formalità di trascrizione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che l’articolo 31, comma 3, TUS consenta la modifica della dichiarazione solo entro un anno dalla data di apertura della successione; oltre tale termine la norma non è applicabile. Tuttavia, richiamando l’articolo 33, comma 2, TUS e la prassi, riconosce che gli errori materiali che non incidono sulla base imponibile e che non alterano il controllo dell’ufficio possono essere corretti mediante dichiarazione rettificativa, con versamento delle imposte catastale e ipotecaria in misura fissa, della tassa ipotecaria, dell’imposta di bollo e dei tributi speciali per le formalità di trascrizione.

Rettifica di un errore materiale nella dichiarazione di successione

L’interpello riguarda la possibilità di correggere una data di decesso indicata erroneamente in una dichiarazione di successione già presentata. Il tema è rilevante perché la correzione incide sul regime applicabile alle dichiarazioni modificative e sugli oneri da versare per le formalità connesse alla rettifica.

Fattispecie concreta

La contribuente Tizia ha presentato il 1 febbraio 2018 la dichiarazione di successione del coniuge Caio, deceduto in Germania il 26 giugno 2017. Nella dichiarazione ha però indicato per errore la data di decesso del 26 giugno 2016 invece di quella corretta del 26 giugno 2017.

L’errore non riguarda un elemento patrimoniale o un dato che incide, in sé, sulla determinazione della base imponibile, ma un’informazione anagrafica essenziale inserita in dichiarazione.

Quesito del contribuente

La contribuente chiede se sia possibile procedere alla variazione della data di morte errata ai sensi della risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012 e dell’articolo 31, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), trattando la correzione come rettifica di un errore meramente formale.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo la contribuente, la correzione sarebbe ammissibile mediante dichiarazione modificativa, con versamento esclusivo delle somme dovute per le formalità di trascrizione, cioè:

  • imposta di bollo;
  • tributi speciali;
  • imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

La tesi difensiva si fonda sull’idea che l’errore non produca effetti sostanziali e non arrechi pregiudizio all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 31, comma 1, del TUS, secondo cui la dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno dall’apertura della successione, e il comma 3 del medesimo articolo, che consente la modifica della dichiarazione fino alla scadenza del termine di presentazione.

Viene inoltre richiamato l’articolo 33, comma 2, del TUS, secondo il quale, in sede di liquidazione, l’Ufficio corregge gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile.

Per completare il quadro interpretativo, l’Agenzia menziona:

  • la risoluzione n. 101 del 18 giugno 1999, che aveva affrontato il tema dell’emendabilità oltre il termine di presentazione;
  • la risoluzione n. 23 del 12 febbraio 1997, relativa agli adempimenti e ai versamenti dovuti per le formalità di trascrizione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia chiarisce che la facoltà di presentare una dichiarazione modificativa prevista dall’articolo 31, comma 3, del TUS opera solo entro un anno dalla data di apertura della successione. Pertanto, nel caso concreto, tale disposizione non è direttamente applicabile perché la contribuente intende integrare o rettificare una dichiarazione già presentata oltre il termine annuale.

Tuttavia, l’Amministrazione precisa che il coordinamento tra l’articolo 31, comma 3, e l’articolo 33, comma 2, del TUS consente la correzione degli errori materiali che emergono immediatamente, cioè quelli percepibili "ictu oculi" e non incidenti sulla base imponibile. Al di fuori di tali ipotesi, eventuali precisazioni o rettifiche devono essere effettuate con le stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione originaria.

Nel caso esaminato, la variazione della data di decesso è qualificata come errore materiale che non incide nella determinazione della base imponibile. Di conseguenza, la contribuente può presentare una dichiarazione rettificativa e limitarsi a versare, per le formalità di trascrizione:

  • le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347/1990;
  • la tassa ipotecaria;
  • l’imposta di bollo;
  • i tributi speciali.

Conclusioni operative

L’interpello conferma che la correzione di un errore materiale nella dichiarazione di successione è ammessa quando non incide sulla base imponibile. In tale ipotesi, la rettifica può essere effettuata con dichiarazione rettificativa e con il solo pagamento dei tributi connessi alle formalità di trascrizione. Resta fermo, invece, che la disciplina dell’articolo 31, comma 3, TUS sulla dichiarazione modificativa opera entro il termine annuale di presentazione della dichiarazione di successione.

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