Risposta n. 369 del 10/09/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe costruzioni strumentali agricole sono disciplinate dal solo comma 3-bis dell’art. 9, che richiede la strumentalità all’attività agricola e la destinazione a specifiche funzioni; non si applicano i requisiti soggettivi e dimensionali del comma 3, propri degli immobili abitativi.
Ruralità di una costruzione strumentale agricola ai fini fiscali e applicazione dell’art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993
Il quesito
Se, per mantenere il carattere di ruralità di un fabbricato strumentale agricolo, debbano applicarsi congiuntamente i requisiti del comma 3 e del comma 3-bis dell’art. 9 del d.l. 557/1993 oppure solo quelli del comma 3-bis, senza i requisiti dimensionali e reddituali previsti per le abitazioni.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia condivide l’impostazione del contribuente: per i fabbricati strumentali all’attività agricola rileva il comma 3-bis e non il comma 3. Tuttavia, il concreto possesso dei requisiti va verificato in sede di accertamento, accertando l’esistenza dell’azienda agricola e il collegamento effettivo tra terreni e costruzioni.
Ruralità delle costruzioni strumentali agricole ai fini fiscali
L’interpello riguarda il riconoscimento del carattere di ruralità di un fabbricato già accatastato in categoria D/10, utilizzato in ambito agricolo per il ricovero di mezzi e attrezzi. Il tema centrale è se, per mantenere tale qualifica, debbano essere applicati anche i requisiti previsti per gli immobili abitativi oppure se sia sufficiente la disciplina specifica dettata per le costruzioni strumentali agricole.
Fattispecie rappresentata dall’istante
La contribuente dichiara di svolgere attività agricola su un terreno di 0,44 ettari coltivato a vigneto e di essere titolare di partita IVA agricola. L’attività consiste nella vendita dell’uva alla cantina sociale, che emette autofattura, con volume d’affari non superiore a 7.000 euro annui.
L’istante segnala inoltre:
- un fabbricato già classificato in categoria D/10 nel comune di XXX;
- un’abitazione già classificata non rurale dal 1997, nello stesso comune;
- un terreno di 0,44 ettari situato in un comune confinante, separato dalla sola strada provinciale.
Quesito posto all’Agenzia
La contribuente chiede se, ai fini del mantenimento della ruralità del fabbricato strumentale, debbano applicarsi in modo congiunto i commi 3 e 3-bis dell’art. 9 del d.l. n. 557/1993, oppure se per le costruzioni strumentali debba valere esclusivamente il comma 3-bis.
In particolare, chiede se sia necessario anche:
- il possesso di una superficie fondiaria superiore a 10.000 mq riferita al terreno cui il fabbricato è asservito;
- il requisito secondo cui il reddito derivante dal terreno debba essere superiore al 50% degli altri redditi.
L’istante osserva che tali condizioni sarebbero previste per le abitazioni rurali e non per le costruzioni strumentali, le quali sarebbero rurali in base alla loro destinazione oggettiva. Rappresenta infine che, in caso di esito negativo, l’immobile verrebbe riclassato in categoria C/2, pur continuando a essere utilizzato per il ricovero di mezzi agricoli.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La contribuente distingue nettamente tra:
- i requisiti del comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 557/1993, riferiti agli immobili abitativi;
- i requisiti del comma 3-bis, riferiti alle costruzioni agricole e strumentali.
Secondo la sua interpretazione, per le costruzioni agricole non sarebbero richiesti né la superficie minima superiore a 10.000 mq né il requisito reddituale del 50%. Ritiene invece decisivi:
- la reale coltivazione del fondo;
- la vendita dei prodotti agricoli;
- l’effettiva e oggettiva destinazione dell’immobile allo svolgimento dell’attività agricola.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama come disciplina di riferimento il decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e in particolare l’art. 9.
Per gli immobili destinati ad abitazione, vengono ricordati i commi 3, 4, 5 e 6, che prevedono sia criteri oggettivi relativi all’azienda agricola e ai fabbricati sia criteri soggettivi riferiti all’utilizzatore o al conduttore dei terreni. Tra questi, l’Agenzia richiama:
- la superficie minima dei terreni aziendali;
- il possesso della qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese;
- il volume d’affari derivante da attività agricole.
Per le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola, invece, l’Agenzia evidenzia che la norma rilevante è il comma 3-bis dell’art. 9, il quale riconosce il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e destinate, tra l’altro, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine e degli attrezzi, all’allevamento, all’agriturismo, ad ufficio dell’azienda agricola e ad altre funzioni elencate dalla disposizione.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia afferma che, a differenza degli immobili abitativi, il comma 3-bis non prevede espressamente requisiti soggettivi, ma soltanto un elenco di destinazioni oggettive idonee a far riconoscere la ruralità del fabbricato.
Viene precisato che, in linea generale, per riconoscere come rurale un fabbricato strumentale all’attività agricola è necessaria la presenza dei terreni, poiché la strumentalità perderebbe significato in assenza di un fondo agricolo. In altre parole, per gli immobili strumentali occorre verificare che esista un’azienda agricola, ossia un insieme di terreni e costruzioni effettivamente correlati alla produzione agricola.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia condivide la soluzione interpretativa prospettata dall’istante quanto all’applicazione del solo comma 3-bis dell’art. 9 del d.l. n. 557/1993 per le costruzioni strumentali agricole.
Ne consegue che i requisiti previsti per gli immobili abitativi dal comma 3 non sono richiesti per i fabbricati strumentali. Resta però fermo che il concreto rispetto dei requisiti del comma 3-bis può essere verificato solo in sede di attività di accertamento.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello chiarisce che:
- il regime della ruralità delle abitazioni e quello delle costruzioni strumentali sono distinti;
- per i fabbricati strumentali all’attività agricola si applica il solo comma 3-bis;
- non operano, per tali immobili, i requisiti dimensionali e reddituali previsti per le abitazioni rurali;
- il riconoscimento concreto della ruralità resta comunque subordinato alla verifica in fatto dell’esistenza dell’azienda agricola e della destinazione strumentale del bene.
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