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Interpello

Risposta n. 371 del 10/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che le imposte ipotecaria e catastale debbano applicarsi in misura fissa di 200 euro ciascuna e che i titoli non siano soggetti ad imposizione.

Tassazione di una successione testamentaria con trust: imposta di successione, ipotecaria e catastale su immobile e titoli bancari situati in Italia

Il quesito

Il contribuente chiede come debbano essere calcolate le imposte di successione, ipotecarie e catastali in relazione a un testamento redatto in Italia che istituisce un trust estero a favore della nipote del de cuius, residente in Australia, con trasferimento di un immobile A/2 e di titoli bancari.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene applicabile l’imposta di successione proporzionale nella misura del 6% senza franchigia, limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia conferiti nel trust; l’immobile italiano è quindi imponibile, così come i titoli bancari se considerati esistenti in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 3, TUS. Sull’immobile si applicano inoltre le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, rispettivamente del 2% e dell’1%, non in misura fissa.

Tassazione di una successione testamentaria con trust su beni situati in Italia

L’interpello riguarda la tassazione, ai fini delle imposte di successione, ipotecaria e catastale, di una successione testamentaria che dispone la costituzione di un trust estero con conferimento di un immobile sito in Italia e di titoli bancari. Il de cuius era residente in Australia e il trust, denominato "YYY Trust", è stato istituito con testamento depositato in Italia a favore della nipote del defunto.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante riferisce di essere stato nominato esecutore testamentario e trustee del trust costituito con il medesimo testamento. I beni oggetto del quesito sono:

  • un appartamento classificato catastalmente A/2;
  • titoli bancari. Il beneficiario finale del trust è la nipote del de cuius, figlia della sorella del defunto.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il contribuente chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale della successione, in particolare:

  • la misura dell’imposta di successione dovuta sul patrimonio destinato al trust;
  • se i titoli bancari siano imponibili oppure esclusi da tassazione;
  • se le imposte ipotecaria e catastale debbano essere versate in misura fissa o proporzionale.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante sostiene che:

  • le imposte ipotecaria e catastale debbano essere dovute in misura fissa pari a 200 euro ciascuna;
  • i titoli bancari non debbano essere assoggettati ad alcuna imposta.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni estendendola anche alla costituzione di vincoli di destinazione;
  • le Circolari n. 48 del 6 agosto 2007 e n. 3 del 22 gennaio 2008, che hanno illustrato l’applicazione dell’imposta ai trust;
  • l’articolo 2 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), relativo alla territorialità dell’imposta in caso di de cuius non residente in Italia;
  • l’articolo 8 del TUS, per la determinazione del valore complessivo netto dei beni devoluti;
  • il Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale (d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347), per la base imponibile delle imposte connesse al trasferimento immobiliare.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia chiarisce che il trust rientra tra i vincoli di destinazione assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni. Nel caso in esame, poiché il beneficiario finale del patrimonio è la nipote del de cuius, si applica l’aliquota del 6% senza franchigia, prevista per i trasferimenti in favore di altri parenti non rientranti nelle ipotesi agevolate.

Territorialità dell’imposta di successione

Poiché il de cuius era residente in Australia al momento del decesso, l’imposta è dovuta solo per i beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato italiano. In tale ambito rientra certamente l’immobile di categoria A/2 situato in Italia e conferito nel trust.

Per i titoli bancari, l’imponibilità dipende dalla loro qualificazione come beni esistenti in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del TUS. L’Agenzia precisa che, ad esempio, i titoli obbligazionari emessi da istituti bancari aventi sede in Italia sono soggetti a imposizione.

Imposte ipotecaria e catastale

Poiché il trasferimento dell’appartamento italiano al trust ha effetti traslativi, l’operazione è soggetta anche alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale:

  • imposta ipotecaria: 2%;
  • imposta catastale: 1%. La base imponibile è determinata ai sensi degli articoli 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990.

Conclusioni operative

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, nella fattispecie esaminata:

  • l’imposta sulle successioni si applichi in misura proporzionale del 6% senza franchigia, in relazione ai beni esistenti in Italia conferiti nel trust;
  • l’immobile italiano sia imponibile ai fini successori;
  • i titoli bancari siano imponibili se esistenti in Italia secondo i criteri dell’articolo 2, comma 3, del TUS;
  • le imposte ipotecaria e catastale non siano dovute in misura fissa, ma rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% sul trasferimento immobiliare.

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