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Interpello

Risposta n. 372 del 10/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’Agenzia, l’obbligo di accatastamento non dipende dalla sola tipologia indicata nella circolare del 2008, ma dalla verifica concreta dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.M. n. 28/1998: autonomia funzionale e reddituale e stabilità nel tempo; se tali requisiti sussistono, i manufatti vanno dichiarati in Catasto.

Obbligo di accatastamento dei manufatti realizzati su area demaniale dagli stabilimenti balneari, se dotati dei requisiti del D.M. n. 28/1998.

Il quesito

L’associazione chiede se gli stabilimenti balneari concessionari debbano presentare gli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati sull’arenile demaniale anche quando tali opere non rientrino nelle tipologie richiamate dalla circolare del 2008 (categorie A, B e C).

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’obbligo di presentare gli atti di aggiornamento catastale sussista per i manufatti realizzati sull’area demaniale quando essi abbiano i requisiti di unità immobiliare ai sensi del D.M. n. 28/1998. La mancata menzione nella circolare di altre tipologie di opere non esclude di per sé l’obbligo, mentre per concessioni demaniali prive di costruzioni non vi è obbligo di accatastamento.

Obbligo di accatastamento dei manufatti su area demaniale negli stabilimenti balneari

L’interpello riguarda l’eventuale obbligo, per i concessionari di stabilimenti balneari, di presentare gli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati su area demaniale. Il tema nasce da una richiesta del Comune di Beta, che aveva invitato i concessionari a regolarizzare catastalmente le strutture insistenti sulle aree in concessione.

Contesto e fattispecie

Nel febbraio 2019 il Comune di Beta ha inviato ai propri iscritti una nota con cui chiedeva la presentazione degli atti di aggiornamento catastale delle strutture in concessione. Nella nota il Comune richiamava le istruzioni operative contenute nella circolare prot. n. 216473 del 7 dicembre 2016 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, sostenendo che gli atti dovessero essere presentati direttamente dal concessionario.

L’Associazione Alfa, nell’interesse di alcune imprese balneari associate, ha quindi chiesto se tali soggetti siano effettivamente tenuti a presentare gli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati sull’arenile demaniale, anche quando le costruzioni non rientrino nelle categorie richiamate dalla circolare del 2008.

Quesito del contribuente

Il quesito è se i concessionari di stabilimenti balneari siano obbligati all’accatastamento dei manufatti realizzati sull’area demaniale concessa quando tali opere non rientrino nelle tipologie “A”, “B” e “C” indicate nella circolare M_TRA/DINFR 2592 del 4 marzo 2008.

Soluzione interpretativa prospettata dall’Associazione

L’Associazione ritiene che i concessionari non siano obbligati a presentare gli atti di aggiornamento catastale se sull’area demaniale sono stati realizzati manufatti di tipologia diversa da quelle espressamente considerate nella circolare congiunta del 4 marzo 2008, cioè le categorie:

  • A: costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;
  • B: costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;
  • C: strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o affogate con calcestruzzo al basamento.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama anzitutto le norme catastali di base:

  • articolo 4 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, secondo cui sono immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, comprese anche le costruzioni sospese o galleggianti stabilmente assicurate al suolo;
  • articolo 5 del medesimo decreto, che definisce l’unità immobiliare urbana come ogni unità di immobile che, nello stato in cui si trova, sia di per sé stessa utile e atta a produrre un proprio reddito;
  • articolo 40 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, che considera unità immobiliare ogni fabbricato, porzione di fabbricato o insieme di fabbricati appartenente allo stesso proprietario e che, secondo l’uso locale, rappresenti un cespite indipendente.

È poi richiamato il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, in particolare:

  • articolo 2, comma 1, che definisce l’unità immobiliare come porzione di fabbricato, fabbricato, insieme di fabbricati o area che presenti potenzialità di autonomia funzionale e reddituale;
  • articolo 2, comma 3, secondo periodo, che considera unità immobiliari anche i manufatti prefabbricati, ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale;
  • articolo 3, che include tutte le unità immobiliari tra i beni oggetto dell’inventario catastale e quindi soggetti a dichiarazione.

Viene inoltre richiamata la circolare M_TRA/DINFR 2592 del 4 marzo 2008, emanata congiuntamente dal Ministero dei Trasporti, dall’Agenzia del Demanio e dall’Agenzia del Territorio, finalizzata all’allineamento delle banche dati. La circolare indicava come opere oggetto di accatastamento, in relazione alle concessioni demaniali, le tipologie A, B e C sopra richiamate, precisando però che tali indicazioni non modificano le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinati dalle norme vigenti.

Infine, è richiamata la nota prot. n. 216473 del 7 dicembre 2016, con cui sono stati forniti chiarimenti operativi sull’accatastamento degli stabilimenti balneari su area demaniale e si è ribadito l’obbligo di accatastamento per le tipologie di opere già indicate, precisando che nelle concessioni demaniali prive di costruzioni non sussiste obbligo di accatastamento.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che, per stabilire se un bene rientri nella nozione catastale di unità immobiliare, occorre verificare la presenza congiunta dei requisiti di autonomia funzionale e reddituale e di stabilità nel tempo.

In questa prospettiva, la circolare del 2008 non va letta in senso limitativo. Il fatto che essa menzioni espressamente alcune tipologie di opere non significa che solo quelle siano accatastabili: anche altri manufatti possono essere soggetti a dichiarazione in Catasto se rispondono ai requisiti del D.M. n. 28/1998. L’Agenzia richiama espressamente il caso dei manufatti prefabbricati anche semplicemente appoggiati al suolo, che restano accatastabili quando siano stabili nel tempo e dotati di autonomia funzionale e reddituale.

La mancata menzione, nella circolare del 2008, di altre tipologie di manufatti non esclude dunque l’obbligo di accatastamento; è invece necessario valutare in concreto la rispondenza dei beni ai requisiti previsti dalla normativa catastale.

Quanto alla nota del 2016, l’Agenzia precisa che l’affermazione secondo cui nelle concessioni demaniali prive di costruzioni non sussiste obbligo di accatastamento si riferisce alle sole concessioni di arenili senza autorizzazione alla realizzazione di manufatti rilevanti ai fini catastali. In tali casi, infatti, la concessione non produce trasformazioni oggettive del bene e l’arenile resta fisicamente invariato; si tratta quindi di una modifica solo soggettiva, non di un mutamento del bene da dichiarare al Catasto.

Parere finale dell’Agenzia

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia conclude che sussiste l’obbligo di presentare gli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati sull’area demaniale quando tali manufatti posseggano i requisiti previsti dal D.M. n. 28/1998. In sintesi, l’obbligo non dipende dalla sola riconducibilità alle tipologie indicate nella circolare del 2008, ma dalla concreta sussistenza dei requisiti di accatastabilità.

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