Sentenza n. 14129/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento: a) del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; b) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; c) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); d) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; e) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, “ancorché non conosciuti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta disciplina rilevante, ritenendo che non residuasse un interesse attuale alla decisione sulla legittimità degli atti impugnati. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto ministeriale recante linee guida per il ripiano, accordo Stato-Regioni e circolare ministeriale presupposti
Esito
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e concertati riguardanti la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e la conseguente disciplina del ripiano a carico dei fornitori. Nel corso del giudizio, con nota del 12 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, rappresentando di avere provveduto a versare la quota degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali impugnati nei giudizi connessi, allegando la documentazione dei bonifici. La ricorrente ha inoltre richiamato la disciplina sopravvenuta che riconosce in detrazione, rispetto agli eventuali importi dovuti per gli anni successivi al 2018, le somme versate eccedenti la quota del 25 per cento, entro i limiti previsti dalla legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione.
art. 7, comma 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
La disciplina sopravvenuta riconosce, alle condizioni previste, le somme effettivamente versate oltre il 25 per cento in detrazione da eventuali importi dovuti per il ripiano degli scostamenti relativi agli anni successivi al 2018.
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È la disposizione richiamata quale base normativa della disciplina del tetto di spesa e del ripiano per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente, documentata e accompagnata da circostanze sopravvenute che eliminano l'interesse attuale alla decisione sulla legittimità degli atti impugnati, consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta disciplina che riconosce le somme già versate in detrazione da eventuali obblighi futuri può determinare, insieme all'avvenuto pagamento degli importi contestati, il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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