Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33251/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento emessi per maggiori imposte IRAP e IVA relative agli anni 2006, 2007 e 2008. Gli accertamenti si fondavano su accessi della Guardia di Finanza sui conti correnti bancari personali intestati ai soci della società e ad alcuni loro familiari: i movimenti in entrata e in uscita rilevati su tali conti venivano imputati a ricavi non dichiarati della società. I ricorsi erano stati respinti in primo grado e in appello; il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma successivamente comunicava che l'Ufficio aveva parzialmente annullato gli avvisi per le annualità 2006 e 2007 e dichiarava di rinunciare al ricorso, con accordo sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della comunicazione della rinuncia all'Agenzia delle Entrate, dichiarando cessata la materia del contendere e, in sostanza, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non ha provveduto sulle spese per la tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che tale misura non si applica nei casi di cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso, essendo prevista solo per rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione ed essendo norma di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per indicare la costituzione dell'Agenzia al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, e non anche quando intervenga cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso; la norma è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando sia comunicata alla controparte ed intervenga dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso, non occorre riprodurre o scrutinare nel merito le singole censure proposte.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 non si applica oltre i casi espressamente previsti, non potendo essere esteso analogicamente a fattispecie diverse quali la rinuncia al ricorso con cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.