Cassazione Civile, Ordinanza n. 36067/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
Un pensionato ha agito nei confronti dell'ente previdenziale chiedendo la riliquidazione di un trattamento pensionistico di categoria VO con decorrenza dal 1° novembre 2005, previa neutralizzazione delle ultime 252 settimane di cassa integrazione e mobilità e, comunque, di tutte le ultime settimane non utili al raggiungimento del requisito per il trattamento di anzianità pari a 2.080 settimane. Ha chiesto anche il pagamento delle differenze maturate dalla decorrenza del trattamento, oltre interessi legali. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo applicabile la decadenza triennale di cui all'art. 47 d.P.R. 639/1970, come modificato dall'art. 38 d.l. 98/2011, e ha considerato tardivo il ricorso perché depositato il 29 novembre 2017, cioè oltre tre anni dal 6 luglio 2011. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 47, commi 2 e 6, d.P.R. 639/1970, come interpretato autenticamente dall'art. 6 d.l. 103/1991, nonché degli artt. 3, 36 e 38 Cost.; ha sostenuto che la decadenza sostanziale, nelle prestazioni pensionistiche rateali parzialmente riconosciute, non estingue l'intero diritto, ma solo il diritto alle differenze di rateo maturate prima dell'ultimo triennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo alla luce della giurisprudenza più recente, richiamando tra le altre Cass. n. 17430/2021, Cass. n. 123/2022 e Cass. n. 12278/2022, e ha affermato che, quando si chiede l'adeguamento o il ricalcolo di una prestazione pensionistica già riconosciuta in parte, la decadenza triennale dell'art. 47 d.P.R. 639/1970 opera soltanto sulle differenze dei ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale, non sull'intero diritto alla prestazione o alla riliquidazione. Per questo ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. 639/1970
La decadenza triennale per le azioni relative a prestazioni previdenziali opera, nelle prestazioni pensionistiche parzialmente riconosciute, solo sulle differenze dei ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale.
art. 6 d.l. 103/1991 conv. in l. 166/1991
È richiamato come interpretazione autentica della disciplina della decadenza previdenziale.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011
La disposizione sulla decadenza triennale si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dalla sua entrata in vigore.
art. 3 Cost.
È invocato nel motivo di ricorso, ma il testo non sviluppa una specifica ratio costituzionale autonoma.
art. 36 Cost.
È invocato nel motivo di ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nella decisione.
art. 38 Cost.
È invocato nel motivo di ricorso in relazione alla tutela previdenziale, senza autonoma trattazione oltre il richiamo alla disciplina della decadenza.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato per il rinvio alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali relative a prestazioni pensionistiche già riconosciute solo in parte, la decadenza triennale non travolge integralmente il diritto alla riliquidazione, ma incide soltanto sulle differenze di rateo maturate anteriormente al triennio precedente la domanda.
- La disciplina della decadenza sostanziale di cui all'art. 47 d.P.R. 639/1970, come modificata nel 2011, va letta in modo da distinguere tra diritto alla prestazione e singole ratei/differenze maturate, evitando un effetto estintivo generalizzato non coerente con la natura periodica della prestazione.
- Quando il giudice di merito applica la decadenza previdenziale come causa di inammissibilità totale della domanda di ricalcolo, la decisione è censurabile per violazione della corretta portata della norma se non si limita l'effetto preclusivo alle sole differenze anteriori al triennio.
- In sede di legittimità, la Corte può cassare la sentenza che abbia erroneamente esteso gli effetti della decadenza oltre quanto previsto dalla disciplina previdenziale, rinviando al giudice di merito per il riesame del quantum riferito ai ratei non decaduti.
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