Cassazione Penale, Sentenza n. 24379/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna in rito abbreviato per furto pluriaggravato: si censura la ritenuta idoneità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa (effettuato con dichiarata percentuale dell'80-90%, quindi non assoluta) e si contesta la valutazione dei precedenti penali e di polizia del ricorrente come elemento a confortare il riconoscimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha ritenuto che il riconoscimento fotografico, pur non espresso in termini di certezza assoluta, fosse sostenuto da ulteriori indizi probatori ritenuti significativi dalla corte di merito, quali immagini chiare del circuito di videoregistrazione e la circostanza che l'imputato fosse già stato coinvolto in fatti analoghi con gli stessi soggetti, a dimostrazione di un modus operandi e di frequentazioni che corroborano l'identificazione. La Corte ha osservato che i precedenti penali non sono prova diretta della responsabilità, ma la valutazione complessiva degli elementi operata in sede di merito è plausibile e non manifestamente illogica; pertanto la decisione di merito è stata confermata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale - norme sul reato di furto e sulle aggravanti
La fattispecie è qualificata come furto pluriaggravato; le aggravanti rilevano per la determinazione della responsabilità e della pena, secondo la valutazione di merito.
Codice di procedura penale - disciplina del rito abbreviato
Il processo si è svolto con rito abbreviato: ciò non altera lo standard probatorio richiesto per la condanna, che deve comunque essere fondato su valutazioni probatorie idonee e motivate.
Principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" e regole probatorie sul riconoscimento
Il principio richiede certezza razionale sulla responsabilità, ma la Corte può fondare la condanna su valutazione complessiva di più elementi (riconoscimento fotografico, immagini video, modus operandi, frequentazioni) purché la motivazione dimostri che la somma degli indizi supera il dubbio razionale.
Massime di principio
- Un riconoscimento fotografico non deve essere necessariamente assolutamente certo per essere valutato ai fini della responsabilità: se è corroborato da altri elementi probatori (es. immagini video chiare, modalità del reato, rapporti con gli stessi coindagati) può contribuire a formare la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- I precedenti penali non possono essere usati come prova diretta della colpevolezza per il fatto processato, ma la loro esistenza, insieme ad altri elementi, può essere considerata dal giudice di merito per spiegare ricorrenze di comportamenti o rapporti sociali che corredano l'identificazione.
- La valutazione di merito sulla corroborazione degli indizi e sulla credibilità del riconoscimento fotografico è sostanzialmente rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Nel rito abbreviato lo standard di accertamento resta elevato: la brevità del procedimento non giustifica una minor valutazione critica delle prove.
- In situazioni analoghe conviene cercare elementi probatori convergenti (video, testimoni, tracce materiali, coincidenze nel modus operandi e nelle frequentazioni) per sostenere o confutare un riconoscimento fotografico non assoluto.
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