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Sentenza

Sentenza n. 740/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla istanza di autotutela del 18 gennaio 2025 relativa al parere regionale condizionato e al PAUR provinciale per un impianto di produzione di biometano e ammendante

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalla Regione Marche e dalla Provincia di Ascoli Piceno sulla richiesta del 18 gennaio 2025. L'istanza chiedeva alla Regione di avviare il procedimento di revoca del proprio parere favorevole condizionato e alla Provincia di revocare il PAUR rilasciato alla società controinteressata, assumendo che, prima dell'emanazione del PAUR, non fosse stato stipulato né acquisito il contratto di compravendita attestante la disponibilità delle aree. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 e la sussistenza dell'obbligo di provvedere entro trenta giorni, sostenendo che si trattasse di attività vincolata, poiché il mancato avveramento della condizione avrebbe imposto alle amministrazioni di qualificare il parere regionale come negativo e di adottare gli atti conseguenti, compresa la revoca del PAUR. La Provincia e la società controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuto giudicato sulla questione dell'acquisizione del contratto attestante la disponibilità dell'area, richiamando precedenti pronunce del TAR Marche e del Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Ha ritenuto fondate le eccezioni relative al giudicato formatosi sulla questione dell'acquisizione del contratto attestante la disponibilità dell'area, già esaminata in precedenti pronunce. Nel merito, ha escluso l'obbligo di provvedere sull'istanza di revoca in autotutela, rilevando che, in generale, non sussiste un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi su istanze di autotutela. Ha inoltre precisato che l'avveramento o il mancato avveramento di una condizione apposta a un atto consultivo non rende di per sé tale atto invalido o inopportuno: l'atto consultivo condizionato conserva le proprie caratteristiche sia quando la condizione si verifica sia quando non si verifica. La questione prospettata riguarda quindi gli effetti del parere endoprocedimentale sull'atto conclusivo, non la validità o l'opportunità del parere e, pertanto, non è utilmente perseguibile mediante l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, in favore della Provincia e di ulteriori 1.000 euro, oltre accessori, in favore della società controinteressata.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridico dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; non è praticabile per ottenere una pronuncia su una mera istanza di autotutela quando tale obbligo non sussiste.

  • art. 2 l. 241/1990

    La previsione del dovere generale di concludere il procedimento entro il termine previsto non determina, secondo la decisione, un obbligo di provvedere su ogni istanza di autotutela.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è inammissibile quando l'istanza rivolta all'amministrazione mira esclusivamente all'esercizio dell'autotutela, in assenza di uno specifico obbligo giuridico di pronunciarsi; in via generale, l'amministrazione non è tenuta a provvedere su una richiesta di annullamento o revoca in autotutela.
  • Il mancato avveramento di una condizione apposta a un atto consultivo endoprocedimentale non rende, per ciò solo, invalido o inopportuno l'atto consultivo, né impone l'esercizio dell'autotutela.
  • Quando la questione riguarda gli effetti che un atto consultivo condizionato produce sull'atto conclusivo del procedimento, essa attiene all'efficacia endoprocedimentale e non integra, di per sé, un presupposto per l'azione avverso il silenzio finalizzata a ottenere l'attivazione dell'autotutela.
  • Il giudicato formatosi su una determinata questione impedisce di riproporla mediante un'azione avverso il silenzio, anche se la nuova iniziativa è formalmente presentata come istanza di autotutela.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaTermini del procedimento e silenzio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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