Cassazione Penale, Ordinanza n. 11484/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per un ulteriore reato contravvenzionale. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 337 e 651 c.p., sostenendo, da un lato, che il suo stato di ubriachezza avrebbe inciso sulla configurabilità della responsabilità e, dall'altro, che la mancata esibizione dei documenti sarebbe stata irrilevante perché egli era comunque stato correttamente identificato. Con il terzo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e la mancata disapplicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi riproponessero censure già esaminate e disattese in appello con motivazione puntuale e logicamente adeguata, evidenziandosi in particolare che la condotta dell'imputato era idonea a ostacolare l'attività di identificazione degli agenti. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva giustificato la conferma della recidiva sulla base di plurimi precedenti penali idonei a dimostrare una spiccata capacità criminale. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta è stata ritenuta compatibile con la resistenza a pubblico ufficiale, in quanto idonea a ostacolare l'attività di identificazione degli agenti.
La censura difensiva sulla mancata esibizione dei documenti è stata disattesa perché la condotta è stata considerata comunque rilevante ai fini della contestazione relativa alla identificazione richiesto dagli agenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si limitino a riprodurre censure già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, è sufficiente una condotta concretamente idonea a ostacolare l'attività dell'agente, anche quando l'identificazione del soggetto sia stata comunque successivamente possibile.
- Lo stato di ubriachezza dell'imputato non esclude di per sé la responsabilità penale se non viene dimostrato un effettivo rilievo impeditivo sulla capacità di comprendere e volere o sulla concreta riferibilità della condotta.
- La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito dia conto di plurimi precedenti penali e della loro attitudine a evidenziare una spiccata capacità criminale, con motivazione sufficiente anche ai fini del trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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