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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9957/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe basato la condanna su fatti diversi da quelli contestati in imputazione (estensione automatica degli effetti di un pignoramento a tutti i beni del debitore e valutazione di procedure esecutive future mai incardinate). Contesta inoltre la sussistenza del nesso causale tra la mail del 07/06/2011 e il presunto differimento dell'azione esecutiva della SIPCAM, deducendo che la mail non costituì l'artefizio idoneo a consentire la cessione d'azienda né l'escussione del corrispettivo (considerando la tempistica dell'azione dell'imputato). Infine censura la valutazione sull'elemento soggettivo, ritenendo che le circostanze indicate non dimostrino il dolo di concorso di ALOISE, che secondo la difesa non avrebbe avuto convenienza ad attendere fino al 23/09/2011 se fosse stato consapevole della truffa.

La decisione

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio secondo cui per valutare la corrispondenza tra pronuncia e contestazione va considerato non solo il fatto descritto in imputazione ma anche le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato sulle quali questi ha potuto difendersi. Ritiene corretta e dettagliata la ricostruzione operata dalla Corte d'Appello (confermata dal Tribunale), che ritenne integrata la truffa attraverso: la mail del 07/06/2011 volta a far desistere la SIPCAM dal pignoramento; la vendita dei beni aziendali già avvenuta; la consegna all'ALOISE di un assegno consistente; l'uso di quel titolo per ottenere un pignoramento presso terzi e l'assegnazione del corrispettivo, sottraendolo alla soddisfazione della SIPCAM. La Cassazione considera i motivi come mera ripetizione delle argomentazioni già disattese in appello non idonee a sollevare questioni di diritto ammissibili e, pertanto, inammissibili. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il principio della corrispondenza tra accusa e sentenza deve essere valutato tenendo conto non solo del contenuto formale dell'imputazione ma anche delle risultanze probatorie emerse e comunque conosciute dall'imputato e oggetto di contestazione, sicché il giudice può decidere sulla base di prove che siano state materialmente conosciute e contestate dall'imputato

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altre pronunce citate)

    Richiamate per affermare che la valutazione della corrispondenza fra accusa e pronuncia comprende tutte le risultanze probatorie note all'imputato; inoltre reiterazione di principi secondo cui sono inammissibili i motivi di cassazione che si risolvono nella riproposizione di deduzioni di fatto o di mero dissenso sulle valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito

Massime di principio

  • Per il giudice la verifica della corrispondenza tra imputazione e sentenza considera non solo il contenuto formale dell'imputazione ma tutte le risultanze probatorie emerse e conosciute dall'imputato; se l'imputato ha potuto difendersi su tali elementi, non sussiste violazione della correlazione
  • In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a riproporre censure di fatto o alternative di merito già esaminate e rigettate dai giudici di merito; occorre una specifica questione di diritto o una palese illogicità/contraddittorietà della motivazione
  • Il nesso eziologico tra artificio/raggiro e il conseguente danno (ad es. il differimento di azioni esecutive) è valutato dal giudice di merito sulla base della ricostruzione temporale e delle circostanze concrete; contestarne la valutazione richiede evidenziare vizi manifesti di motivazione
  • La prova del concorso doloso richiede la valutazione complessiva della condotta, della tempistica e degli atti collegati (es. consegna assegno, ritiro dell'atto di rinuncia al pignoramento, comportamento nella fase esecutiva); tali apprezzamenti sono riservati al giudice di merito e difficilmente riformabili in cassazione se adeguatamente motivate
  • Se si intende contestare la mancanza di correlazione tra contestazione e sentenza è necessario dimostrare che sono state utilizzate risultanze a sorpresa o non conosciute dall'imputato nel dibattimento, non la semplice divergenza interpretativa dei fatti

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