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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22508/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e altri tributi per l’anno d’imposta 2010, emesso nei confronti di una notaia. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello la CTR aveva rigettato il gravame dell’Ufficio, ritenendo, tra l’altro, utilizzabile la consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio, non operante la preclusione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 in assenza di un invito specifico e puntuale, e comunque insussistente la prova di compensi non dichiarati. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972, perché la CTR avrebbe indebitamente valorizzato documenti prodotti solo in giudizio, benché già richiesti nella fase istruttoria con invito specifico corredato dall’avvertimento di inutilizzabilità amministrativa e processuale in caso di mancata esibizione. La contribuente resiste con controricorso. La Corte esamina il contenuto dell’invito, constata che esso era puntuale e corredato delle necessarie avvertenze, e rileva che la documentazione tardivamente prodotta non poteva essere considerata, mancando la dichiarazione di impossibilità non imputabile da inserirsi nell’atto introduttivo di primo grado.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di appello in diversa composizione per nuovo esame, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è fondata sul rilievo che la CTR ha errato nel considerare utilizzabili documenti non esibiti in sede amministrativa, nonostante un invito specifico e munito di avvertimento di legge, e nel non distinguere tra documenti tempestivamente prodotti e documenti depositati solo in giudizio unitamente alla consulenza di parte.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa»

    la preclusione all’utilizzo in giudizio opera quando l’Ufficio abbia formulato un invito specifico e puntuale, corredato dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta; la deroga è ammessa solo se il contribuente, nell’atto introduttivo di primo grado, dichiara di non avere potuto adempiere per causa a lui non imputabile.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    viene richiamato quale norma che estende, per l’IVA, il meccanismo di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione violata, in relazione alla fase istruttoria e agli obblighi di esibizione documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    la CTR lo aveva evocato per ritenere utilizzabile la consulenza tecnica di parte prodotta solo in giudizio; la Cassazione chiarisce però che il problema non riguarda la valutazione della perizia di parte in sé, ma la tardiva produzione dei documenti a essa allegati.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte esclude che possa superare la preclusione posta dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte afferma che non impedisce l’operatività della preclusione derivante dalla mancata esibizione documentale in sede amministrativa.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel quadro giurisprudenziale sulla richiesta di documentazione giustificativa di redditi esenti, ritenuti tassati forfettariamente o derivanti da disinvestimenti e smobilizzi.

  • art. 24 Cost.

    evocato nel bilanciamento operato dalla giurisprudenza: la preclusione documentale è considerata una deroga giustificata in funzione della leale collaborazione con il Fisco.

  • art. 53 Cost.

    richiamato insieme all’art. 24 Cost. per spiegare la ragione della sanzione di inutilizzabilità in caso di mancata collaborazione del contribuente.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione della documentazione richiesta in sede amministrativa comporta, in presenza di un invito specifico e puntuale corredato da avvertimento, l’inutilizzabilità amministrativa e processuale dei documenti successivamente prodotti a favore del contribuente.
  • La preclusione probatoria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera automaticamente per il solo fatto dell’omessa o intempestiva risposta all’invito dell’Ufficio e non richiede una ulteriore eccezione dell’Amministrazione in giudizio.
  • La possibilità di superare la preclusione deve essere esercitata dal contribuente secondo la procedura prevista dalla norma, mediante dichiarazione nell’atto introduttivo di primo grado dell’impossibilità non imputabile di adempiere alla richiesta.
  • Il giudice di merito deve distinguere tra documenti tempestivamente esibiti nella fase amministrativa e documenti prodotti solo in giudizio, poiché solo i primi possono essere valutati ai fini dell’accertamento.
  • La consulenza tecnica di parte non sana la tardiva produzione dei documenti ad essa allegati: ciò che rileva è l’origine e il momento di produzione dei documenti, non la loro mera trasfusione in un elaborato difensivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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