Cassazione Civile, Ordinanza n. 10026/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La società correntista aveva agito per ottenere, previa declaratoria di nullità delle clausole del rapporto di conto corrente, la restituzione di somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi passivi ultralegali capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese, relative a un conto corrente estinto nel 2000. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la banca aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale aveva ritenuto prescritte le rimesse anteriori al decennio rispetto alla domanda, assumendo che, in assenza di prova dell'esistenza di un'apertura di credito, le rimesse dovessero considerarsi solutorie; inoltre aveva escluso la possibilità di ricostruire il saldo finale del conto per la mancanza di tutti gli estratti conto. Nel ricorso per cassazione la società denunciava, con il primo motivo, la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla decorrenza della prescrizione, sostenendo che spettasse alla banca provare la natura solutoria delle rimesse e, quindi, l'assenza di un fido; con il secondo motivo censurava la decisione per non avere valorizzato la richiesta ex art. 119 TUB, per non avere tratto argomenti di prova dall'inottemperanza della banca all'ordine di esibizione e per avere negato rilievo alla consulenza tecnica che aveva ricostruito il saldo mediante il sistema di raccordo, sostenendo che la domanda dovesse essere esaminata anche tramite i criteri dell'azione di rendiconto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che, quando il correntista non alleghi l'esistenza di un'apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione non è onerata di provare la mancata stipula del fido; grava invece sul correntista dimostrare il contratto di apertura di credito, perché esso incide sulla natura delle rimesse e sulla decorrenza della prescrizione. Ha invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, il secondo motivo: pur essendo corretto il principio per cui il correntista deve produrre gli estratti conto necessari a provare la propria pretesa, la Corte ha ritenuto errata l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la mancanza di parte della documentazione impedisse comunque ogni ricostruzione del dare-avere. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se, nonostante l'incompletezza documentale, la pretesa residua fosse quantificabile sulla base degli estratti prodotti, di altre evidenze o del criterio di raccordo adottato dal CTU. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per ribadire che, in tema di prescrizione eccepita dalla banca, il correntista che contesta la decorrenza del termine deve provare il fatto impeditivo, cioè l'esistenza dell'apertura di credito; inoltre l'attore in ripetizione deve provare il pagamento indebito e la mancanza di causa giustificativa.
art. 2935 c.c.
Evocato nel primo motivo per la decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito.
art. 2033 c.c.
Usato per spiegare che solo i versamenti con effetti solutori integrano pagamento ripetibile; i versamenti meramente ripristinatori non fanno decorrere la prescrizione dalla singola rimessa.
art. 398, comma 4, c.p.c.
La proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine o il procedimento di cassazione, salvo apposito provvedimento del giudice della revocazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Richiamato solo per la segnalata pendenza del giudizio di revocazione proposto contro la sentenza impugnata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata nel giudizio di cassazione.
art. 119 T.U.B.
Evocato dalla ricorrente per lamentare il mancato riscontro della banca alla richiesta di copia del contratto e degli estratti conto.
art. 210 c.p.c.
Richiamato in relazione all'ordine di esibizione dei documenti bancari non rispettato dalla banca.
art. 116, comma 2, c.p.c.
Invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto trarre argomenti di prova dall'inottemperanza della banca.
art. 263 c.p.c.
Richiamato per la tesi secondo cui il rapporto avrebbe dovuto essere trattato come azione di rendiconto.
art. 264 c.p.c.
Citatо nel motivo insieme alle norme sull'azione di rendiconto.
art. 265 c.p.c.
Citatо nel motivo insieme alle norme sull'azione di rendiconto.
art. 88 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la doverosa valorizzazione dell'inottemperanza della banca.
Massime di principio
- In tema di ripetizione di indebito bancario, se il correntista non allega l'esistenza di un'apertura di credito, le rimesse effettuate su conto passivo si presumono solutorie e la banca che eccepisce la prescrizione non deve provare l'inesistenza del fido.
- L'esistenza di un contratto di apertura di credito è un fatto idoneo a incidere sulla decorrenza della prescrizione e deve essere provato dal correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione, poiché integra il presupposto per qualificare le rimesse come ripristinatorie e non solutorie.
- Nelle azioni di ripetizione fondate su nullità di clausole del conto corrente, l'attore deve provare sia gli addebiti indebiti sia l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento per la parte richiesta in restituzione.
- La mancata produzione di tutti gli estratti conto non impone automaticamente il rigetto integrale della domanda: il giudice deve verificare se, con gli estratti disponibili, con altre evidenze o con criteri tecnico-contabili attendibili, sia comunque possibile ricostruire il rapporto di dare e avere dal primo saldo documentalmente riscontrato.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è prova legale, ma se il giudice intende disattenderne le risultanze deve motivare specificamente sulle ragioni del dissenso e sugli elementi probatori utilizzati per una diversa ricostruzione.
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