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Sentenza

Sentenza n. 666/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia e adozione di ogni opportuna misura cautelare, nonché attività istruttoria di verifica delle schede: 1) del verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Melicuccà, redatto in data 26 maggio 2026, con cui è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Emanuele Antonio Oliveri e sono stati proclamati eletti i consiglieri comunali della relativa lista n. 1 “RADICI E ORIZZONTI”; 2) del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione n. 1 del Comune di Melicuccà, relativo alle medesime elezioni, nella parte in cui attribuisce al candidato (incandidabile) a consigliere -OMISSIS- della lista n. 1 (“RADICI E ORIZZONTI”) n. 5 voti, conteggiando detti voti ed attribuendoli alla lista collegata al candidato a Sindaco Oliveri Emanuele Antonio “RADICI E ORIZZONTI”; 3) del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione n. 1 del Comune di Melicuccà, relativo alle medesime elezioni, nella parte in cui dichiara nulle 5 schede elettorali; 4) del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione n. 2 del Comune di Melicuccà, relativo alle elezioni comunali del 24-25 maggio 2026, nella parte in cui dichiara nulle n. 2 schede elettorali; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il manifesto dei candidati proclamati eletti e le singole tabelle di scrutinio delle sezioni n. 1 e n. 2; 6) avverso altresì le schede elettorali vidimate, in numero pari agli elettori iscritti e votanti presso ciascuna sezione; 7) di tutti gli atti endoprocedimentali conseguenti o comunque agli stessi connessi, anche se non noti; 8) altresì, avverso ogni atto pregresso, collegato e/o presupposto comunque legato alla consultazione elettorale di che trattasi ed affetto la vizi di legittimità in sé ovvero in relazione alla stessa; 9) e per la correzione dei risultati elettorali con la proclamazione del Sig. Vincenzo Oliverio alla carica di Sindaco del Comune di Melicuccà e la conseguente rideterminazione della composizione del Consiglio Comunale facente capo al Sindaco regolarmente eletto;

Giustizia amministrativa202600313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbali di proclamazione e scrutinio delle elezioni comunali di Melicuccà del 24 e 25 maggio 2026, inclusi l’attribuzione di cinque voti a un candidato consigliere incandidabile della lista vincitrice e la dichiarazione di nullità di sette schede; richiesta di correzione dei risultati e proclamazione del candidato sindaco della lista seconda classificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato sindaco e i candidati consiglieri della lista seconda classificata hanno impugnato i risultati delle elezioni comunali di Melicuccà, vinte dalla lista n. 1 con 271 voti contro i 267 della lista n. 2. Hanno dedotto, con i primi due motivi, che un candidato consigliere della lista vincitrice, condannato in via definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo e quindi incandidabile ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), d.lgs. 235/2012, aveva ottenuto cinque preferenze, automaticamente computate anche a favore della lista e del candidato sindaco collegato nei comuni sotto i 15.000 abitanti; la sottrazione di tali voti avrebbe invertito il risultato. Hanno invocato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. 235/2012, eccesso di potere e nullità delle operazioni elettorali, chiedendo la correzione dei risultati e, in subordine, l’annullamento dell’intera competizione. Con il terzo motivo hanno denunciato, ai sensi degli artt. 54 e 68 del d.P.R. 570/1960, l’illegittima dichiarazione di nullità di sette schede (cinque nella sezione n. 1 e due nella sezione n. 2), sostenendo che alcune recavano soltanto storpiature o varianti dialettali dei nomi di candidati e che la loro attribuzione alla lista n. 2 avrebbe potuto ribaltare l’esito; hanno lamentato difetto di istruttoria e travisamento e chiesto la verificazione delle schede. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità per notifica a un indirizzo PEC diverso da quello censito, nonché l’inammissibilità per carenza d’interesse e l’infondatezza dei motivi. È stata inoltre eccepita la carenza di legittimazione passiva delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha estromesso dal giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria: nel contenzioso elettorale comunale ex art. 130 c.p.a. l’ente locale interessato è la parte pubblica necessaria, mentre le amministrazioni statali non lo sono. Ha respinto l’eccezione comunale di irricevibilità: il ricorso era stato effettivamente consegnato il 2 luglio 2026 all’indirizzo PEC del Comune risultante dall’Indice PA-IPA, entro il termine fissato; l’errata indicazione dell’indirizzo nella relata costituiva una mera irregolarità, sanata dal raggiungimento dello scopo, comprovato anche dalla costituzione del Comune e dalla ricevuta di protocollo. Nel merito ha rigettato i primi due motivi. Ha ritenuto pacifica l’incandidabilità del candidato consigliere, ma ha escluso che l’accertamento successivo all’ammissione delle candidature travolga i voti autonomamente espressi per il sindaco e per la lista collegata. Nel sistema dei comuni fino a 15.000 abitanti, il voto di preferenza per un consigliere comporta per legge anche il voto alla lista e al sindaco collegati, ma le manifestazioni di voto conservano effetti autonomi; l’art. 12, comma 4, d.lgs. 235/2012, quando l’incandidabilità è accertata dopo la fase di ammissione, ne prevede la rilevazione ai fini della mancata proclamazione del candidato, non l’esclusione retroattiva dalla competizione né l’invalidazione della lista, dei voti alla lista o del voto al sindaco. La nullità riguarda quindi l’eventuale elezione del solo candidato incandidabile, non l’intero risultato elettorale. Il terzo motivo è stato respinto perché generico e ipotetico: i ricorrenti non hanno precisato in quante e quali schede fosse stato espresso il voto per il loro candidato sindaco, né hanno fornito elementi idonei a individuare le asserite storpiature; non risultavano contestazioni dei rappresentanti di lista verbalizzate né erano state prodotte dichiarazioni di persone presenti allo scrutinio. La richiesta di verificazione aveva pertanto carattere esplorativo. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 130, commi 3 e 7, c.p.a.

    Nel giudizio elettorale ex art. 130 c.p.a. l’ente locale interessato dalle elezioni, cui vanno imputati i risultati elettorali, è l’unica parte pubblica necessaria, mentre non lo è l’Amministrazione statale.

    Nel contenzioso relativo alle elezioni comunali il Comune è la parte pubblica necessaria; Ministero dell’Interno e Prefettura non sono legittimati passivamente quali parti necessarie e vanno estromessi.

  • art. 130, comma 3, c.p.a.

    L’art. 130 co. 3 c.p.a. prevede, infatti, che “Il ricorso è notificato (…): a) all’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, …; (…) c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato”

    La disposizione individua l’ente interessato dalle elezioni comunali e i controinteressati quali destinatari della notificazione; non include le amministrazioni statali tra le parti necessarie.

  • art. 129, comma 3, c.p.a.

    diversamente da quanto disposto dall’art. 129 co. 3 c.p.a., a mente del quale “Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza: a) notificato … all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati”.

    La previsione di notifica alla Prefettura contenuta nell’art. 129 per il diverso rito elettorale non si applica al giudizio sulle operazioni elettorali comunali disciplinato dall’art. 130.

  • art. 130, comma 2, c.p.a.

    Con il decreto presidenziale n. 40 del 26/06/2026 ex art. 130 co. 2 c.p.a., è stata fissata per la discussione della causa l’udienza del 7/10/2026.

    La disposizione è richiamata per la fissazione dell’udienza speciale elettorale; il testo non sviluppa un’ulteriore interpretazione sostanziale della norma.

  • art. 130, comma 8, c.p.a.

    Manda alla Segreteria di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Melicuccà e al Prefetto di Reggio Calabria, per gli adempimenti di cui all’art. 130, comma 8, c.p.a..

    A seguito della decisione, la sentenza deve essere trasmessa al sindaco e al prefetto per gli adempimenti previsti dalla disposizione.

  • art. 71, commi 1, 3-8, d.lgs. 267/2000

    Al di là di ogni considerazione in ordine al carattere “preminente” del voto al sindaco, non può di certo dubitarsi (quantomeno) dell’autonomia dell’espressione di voto al candidato sindaco, in qualsiasi modo espressa la volontà dell’elettore (anche laddove espressa la sola preferenza al candidato consigliere), in virtù del menzionato “collegamento” tra sindaco e lista e delle finalità ad esso sottese.

    Nei comuni fino a 15.000 abitanti il sistema prevede il collegamento tra candidato sindaco e lista e attribuisce autonomi effetti alle manifestazioni di voto. Anche quando il voto di preferenza determina per legge l’attribuzione del voto alla lista e al sindaco collegati, l’autonomia del voto al sindaco impedisce che esso sia travolto dalla successiva emersione dell’incandidabilità del singolo candidato consigliere.

  • art. 10, comma 1, lett. e), e comma 3, d.lgs. 235/2012

    In tal modo confermando che l’eventuale nullità che colpisce il voto di preferenza non si estende, altresì, al voto espresso per il sindaco e per la lista collegata, nell’interesse alla stabilità del risultato elettorale e per rispettare le volontà degli elettori espresse con riferimento al candidato sindaco e alla lista collegata (sindaco e lista collegata che non possono subire, evidentemente, conseguenze dall’eventuale falsa dichiarazione resa esclusivamente dal singolo candidato né da mancati controlli, non previsti dalla legge, sul contenuto della stessa dichiarazione da parte delle autorità amministrative competenti in materia di procedimento elettorale).

    La nullità conseguente all’incandidabilità investe l’eventuale elezione del candidato interessato e non si estende ai voti espressi per il sindaco o per la lista collegata, né alle operazioni elettorali complessive.

  • art. 12, commi 1, 2 e 4, d.lgs. 235/2012

    In altri termini, come lapidariamente prevede l’art. 12 co. 4 del D.Lgs. n. 235/2012 (“Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti”) se la condizione ostativa viene accertata dopo l’ammissione delle liste non è impedita la partecipazione alla procedura elettorale del candidato “incandidabile”, ma solo la sua proclamazione tra gli eletti.

    Se l’incandidabilità è accertata dopo le operazioni di ammissione delle candidature, la conseguenza prevista è la mancata proclamazione del candidato, non l’esclusione dalla competizione né l’invalidazione dei voti attribuiti alla lista e al sindaco collegati.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    La disciplina normativa di rango primario, pertanto, affida, in prima battuta, la verifica della sussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 al mero controllo della “dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni”.

    La fase iniziale di verifica delle cause di incandidabilità si fonda sulla dichiarazione sostitutiva resa dal candidato; l’ammissione non è subordinata a una verifica preventiva della veridicità della dichiarazione.

  • art. 30 d.P.R. 570/1960

    L’ammissione dei candidati avviene, da parte della Commissione Elettorale Circondariale, “entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature” (art. 30 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570). L’ammissione, quindi, al pari dell’eliminazione dei candidati incandidabili, è disposta alla luce delle autodichiarazioni sostitutive rese dai medesimi candidati ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000.

    L’ammissione delle candidature è effettuata entro il termine indicato sulla base delle autodichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

  • artt. 54 e 68 d.P.R. 570/1960

    La censura è, intanto, generica e non specifica, in quanto, solo in modo dubitativo e ipotetico, i ricorrenti ipotizzano che tali «7 schede nulle … se attribuite al candidato Oliverio e alla lista corrispondente contrassegnata con il n. 2 e la denominazione “INSIEME PER IL FUTURO

    Le censure sulla valutazione delle schede nulle devono individuare in modo specifico le irregolarità dedotte e fornire elementi concreti che consentano di verificare l’attribuzione dei voti; una richiesta meramente ipotetica non giustifica una verificazione esplorativa.

  • art. 25 c.p.a.

    Il ricorso è stato notificato in data 2/7/2026, nel termine assegnato con il decreto presidenziale n. 40 del 26/06/2026 (“entro dieci giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento”), all’indirizzo “protocollo@pec.comune.melicucca.rc.it”, risultante dall’Indice PA-IPA.

    La decisione rileva che la notificazione telematica è stata effettuata all’indirizzo PEC risultante dal pubblico elenco e nel termine fissato; l’art. 25 c.p.a. è menzionato nell’epigrafe in relazione al domicilio eletto, senza un’autonoma interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del Sig. -OMISSIS- ove citato in motivazione.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità del soggetto interessato a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, quando l’incandidabilità di un candidato consigliere è accertata dopo le operazioni di ammissione delle candidature, l’art. 12, comma 4, d.lgs. 235/2012 prevede la mancata proclamazione del solo candidato interessato; non ne deriva l’invalidità dei voti autonomamente espressi per il sindaco e per la lista collegata, né l’annullamento dell’intera competizione elettorale.
  • Nel sistema elettorale comunale maggioritario dei comuni sotto i 15.000 abitanti, il voto di preferenza per un candidato consigliere può comportare per legge anche l’attribuzione del voto alla lista e al sindaco collegati, ma tale effetto non elimina l’autonomia giuridica delle manifestazioni di voto; l’invalidità della preferenza riferita a un candidato incandidabile non si estende automaticamente al voto per il sindaco e per la lista.
  • Nel giudizio sulle operazioni elettorali comunali disciplinato dall’art. 130 c.p.a., l’ente locale interessato è la parte pubblica necessaria; Ministero dell’Interno e Prefettura non sono parti necessarie e possono essere estromessi per carenza di legittimazione passiva.
  • L’errata indicazione nella relata dell’indirizzo PEC non determina irricevibilità quando la notificazione è stata effettivamente consegnata, entro il termine, all’indirizzo corretto risultante dai pubblici elenchi e il destinatario ha ricevuto e compreso l’atto: l’irregolarità è sanata per raggiungimento dello scopo.
  • Nel contenzioso elettorale una richiesta di verificazione delle schede non può avere carattere esplorativo: chi deduce errori nello scrutinio deve allegare contestazioni specifiche e fornire un principio di prova che identifichi le schede e le irregolarità e renda verificabile la loro possibile incidenza sul risultato.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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