Cassazione Civile, Ordinanza n. 25531/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore di una parte costituita nel precedente giudizio di cassazione ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una ordinanza della Corte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente della riscossione e aveva condannato quest'ultimo al pagamento delle spese in favore della controparte, ma aveva omesso di statuire sulla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario nonostante l'istanza fosse stata formulata nel controricorso. Il ricorso per correzione è stato proposto ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. e la Corte ha affrontato preliminarmente anche il tema della necessità o meno di notificare l'istanza alla parte assistita dal difensore che chiedeva la distrazione. La doglianza era quindi centrata sull'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. e sulla corretta individuazione del rimedio processuale esperibile per ottenere la rettifica del dispositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. In via preliminare ha affermato che il ricorso per correzione di errore materiale volto a ottenere la distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte assistita dall'avvocato antistatario, poiché l'istanza si colloca nell'alveo del medesimo processo in cui è maturato il diritto alla distrazione e il difensore agisce in forza della procura già conferita nel giudizio concluso. Nel merito, ha rilevato che nel controricorso era effettivamente stata chiesta la distrazione delle spese e che, in caso di omessa pronuncia su tale istanza, il rimedio corretto è il procedimento di correzione degli errori materiali, non l'impugnazione ordinaria. Di conseguenza ha accolto il ricorso e ha corretto il dispositivo della precedente ordinanza, inserendo la formula di condanna alle spese "da distrarsi" in favore del procuratore antistatario. Non sono state liquidate spese per il procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La richiesta di distrazione può ritenersi ritualmente formulata anche senza una espressa dichiarazione del difensore sull'anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari; l'omessa pronuncia sulla distrazione rende esperibile la correzione dell'errore materiale.
art. 287 c.p.c.
La norma, letta in combinazione con l'istituto della distrazione, consente di ricomprendere nel ricorso per correzione sia il difensore sia la parte rappresentata, senza necessità di ulteriori notifiche alla parte assistita.
art. 288 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio per emendare l'omissione nel dispositivo relativa alla distrazione delle spese.
art. 391-bis c.p.c.
La correzione degli errori materiali è utilizzabile anche con riferimento alle pronunce della Corte di cassazione.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata disposta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese chiesta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e non una questione da devolvere ai normali mezzi di impugnazione.
- La domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c. è ritualmente proposta quando emerga la richiesta nel controricorso o nell'atto difensivo, anche in assenza di formule solenni sull'anticipazione delle spese e sulla mancata percezione dei compensi.
- Il ricorso per correzione volto a ottenere la distrazione delle spese non richiede la notificazione anche alla parte assistita, perché il difensore che agisce lo fa in forza della procura nel giudizio in cui l'errore si è verificato e la sua istanza resta internamente collegata a quel processo.
- Il procedimento di correzione è applicabile anche alle ordinanze della Corte di cassazione e risponde a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
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