Cassazione Penale, Sentenza n. 15680/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Venezia (10/01/2022) che confermava la condanna per tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni. I motivi principali sono: (1) travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa (Cancian) contenute nella denuncia-querela: secondo la difesa la circostanza che i due soggetti "avessero asportato dal frigo bar quattro birre" sarebbe una supposizione della persona offesa e non una constatazione, considerato che Hollomon era stato controllato poco prima e stava bevendo, sicché le birre potevano già essere in suo possesso; (2) omissione da parte della Corte d'Appello di riesaminare e ribilanciare le circostanze attenuanti (art. 62 n.4 cod. pen.) rispetto all'aggravante di rapina, come richiesto in appello per calibrarne la pena in relazione alla esigenza di risocializzazione del prevenuto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni: (1) il primo motivo è di natura meramente fattuale e quindi inammissibile in Cassazione, che non può procedere a una rivalutazione del compendio probatorio; non sussiste travisamento della prova perché la denuncia-querela contiene un'affermazione espressa ("notavo immediatamente che i due avevano asportato dal frigo della reception 4 (quattro) birre...") che giustifica la valutazione del giudice di merito; (2) il secondo motivo è generico: la richiesta di nuovo bilanciamento delle attenuanti rispetto all'aggravante era formulata in modo vago (si chiedeva solo di "calibrare la pena rispetto alla personalissima esigenza di risocializzazione del prevenuto"), rendendo il motivo di appello manifestamente inammissibile "ab origine"; di conseguenza l'eventuale pronuncia favorevole in sede di cassazione non avrebbe prodotto alcun effetto utile. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 62 cod. pen., n.4
Riferita come circostanza attenuante che il difensore chiedeva fosse riequilibrata rispetto all'aggravante di rapina; la Corte ha ritenuto la richiesta di ribilanciamento troppo generica e quindi inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per imporre, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di pagamento delle spese processuali e, se ravvisata colpa nella scelta del motivo, una somma a favore della Cassa delle ammende (qui fissata in euro 3.000,00).
Cass. sez. VI, 22/01/2014, n. 10289 (giurisprudenza richiamata)
Principio che la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel riesaminare il compendio probatorio e che le censure meramente relative alla valutazione dei fatti sono inammissibili.
Cass. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 (Bercigli, Rv. 27728)
Richiamata per ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione quando il motivo di appello sia manifestamente inammissibile "ab origine" per carenza di specificità, poiché l'eventuale accoglimento non produrrebbe effetti utili in sede di rinvio.
Massime di principio
- La Cassazione non è competente a riesaminare i fatti o a svolgere una nuova valutazione del compendio probatorio: i motivi che si limitano a contestare la valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili.
- Per ottenere che un giudice di grado superiore ribilanci attenuanti e aggravanti è necessario formulare in appello una critica specifica e motivata: richieste generiche o vaghe sulla calibrazione della pena sono inammissibili e precludono efficace impugnazione in cassazione.
- La doglianza per "travisamento della prova" richiede dimostrare errori logici, omissioni o contraddizioni evidenti nella valutazione probatoria del giudice di merito, non la semplice differente interpretazione delle dichiarazioni delle parti.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., soprattutto se sussistono profili di colpa nella scelta o nella determinazione dei motivi di impugnazione.
- In sede di redazione del motivo di impugnazione è fondamentale indicare con precisione le ragioni e gli elementi di fatto e diritto su cui si basa la censura, evitando argomentazioni meramente assertive o generiche che ne rendano l'esame precluso.
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