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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46825/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/02/2023 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riguardo a più condanne: reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), e guida senza patente (art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992). Il ricorrente sosteneva che i reati contestati fossero riconducibili a un unico disegno criminoso, richiamando collegamenti tra associati, contesto territoriale e coincidenza di soggetti (es. Di Caprio Michele), e lamentava che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente accertato i sintomi dell'unicità del disegno criminoso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza e condiviso la motivazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non era fornita prova della unicità del disegno criminoso. È stato osservato che i fatti contestati erano eterogenei e commessi in un ampio arco temporale (da aprile 2006 al 22/02/2018), più compatibili con una persistente tendenza a delinquere che con la programmazione, sin dall'origine, di reati finali riconducibili a un unico programma criminoso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che richiede che i reati finale siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo dell'associazione per poter riconoscere la continuazione con il reato associativo. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Parametro sostanziale per il riconoscimento della continuazione: la continuazione richiede un unico disegno criminoso programmato nelle linee essenziali fin dall'origine e la presenza dell'elemento volitivo per l'attuazione di detto programma.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione; il giudice dell'esecuzione verifica l'unicità del disegno criminoso ai fini dell'unificazione delle pene.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti oggetto delle pronunce di merito; la Corte ha valutato tali reati nel quadro dell'analisi della loro possibile riconduzione a un disegno criminoso unitario.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; richiamata in quanto alcuni reati erano stati giudicati come riconducibili a tale associazione, ma non automaticamente unificabili in continuazione con altri reati se non programmati ab origine.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Associazione di tipo mafioso: la Corte ha evidenziato che, pur essendo stata riconosciuta l'associazione mafiosa, ciò non implica di per sé la possibilità di riconoscere la continuazione con ogni reato fine se tali reati non risultano programmati sin dall'origine del sodalizio.

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Infrazione di guida senza patente valutata fra i fatti contestati; la Corte l'ha considerata tra reati eterogenei rispetto agli altri fatti e non sufficiente a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento in base a questa disposizione.

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 81 c.p. richiede la dimostrazione che i reati costituiscono parte integrante di un unico programma criminoso programmato, nelle sue linee essenziali, fin dall'origine; non è sufficiente la mera affinità soggettiva o territoriale.
  • I fattori sintomatici dell'unicità del disegno criminoso (vicinanza cronologica, causalità, condizioni di tempo e luogo, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni) devono essere provati in maniera concreta e analitica dal richiedente.
  • L'appartenenza agli stessi sodalizi o la presenza di associati comuni non basta di per sé a fondare la continuazione tra reato associativo e reati fine, se questi ultimi non erano programmabili ab origine ma dipendevano da eventi contingenti o occasionali.
  • In sede esecutiva l'onere probatorio grava sul richiedente che chiede l'unificazione per continuazione: bisogna esibire elementi fattuali specifici (p.es. direttive comuni, pianificazioni documentate, cronologia ravvicinata, modalità identiche, finalità unitaria) che dimostrino la programmazione sin dall'origine.
  • Il rigetto della richiesta di continuazione può comportare la condanna alle spese processuali per il ricorrente; pertanto, prima di proporre istanze di questo tipo è opportuno valutare e documentare solidamente i collegamenti eziologici e probatori tra le fattispecie.

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