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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19732/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2003, fondato su un processo verbale di constatazione che contestava: l’omessa contabilizzazione di sei note di credito emesse da una società fornitrice; il recupero a tassazione di ricavi derivanti dalle rimanenze finali; il disconoscimento di costi per affitti e locazioni e di costi per servizi di consulenza commerciale, con conseguente rideterminazione di maggiori imposte e sanzioni. La CTP aveva accolto quasi integralmente il ricorso della contribuente, e la CTR aveva confermato. L’Agenzia ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme IVA e delle regole sull’onere della prova, sostenendo che spettasse alla contribuente provare la data di ricezione delle note di credito per dimostrarne la tempestiva registrazione; 2) violazione delle norme su inventario e accertamento, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso il recupero sulle rimanenze finali senza verificare se il bilancio indicasse i criteri e gli elementi richiesti; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al recupero dei costi per servizi di consulenza commerciale; 4) motivazione apparente sulla medesima ripresa, in via subordinata; 5) violazione delle norme sull’inerenza dei costi e dell’onere della prova per i costi di affitti, locazioni passive e consulenza commerciale. La contribuente resiste e propone ricorso incidentale su un motivo, ma quest’ultimo resta assorbito dall’esito del ricorso principale.

La decisione

La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e, nei limiti indicati in motivazione, il quinto motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il quarto motivo e assorbito il ricorso incidentale della contribuente. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini i profili accolti e provveda anche al regolamento delle spese di lite. In particolare, la Corte afferma che: per le note di credito analogiche, in caso di contestazione, spetta al contribuente provare la data di ricezione ai fini della tempestività dell’annotazione; per le rimanenze finali, il giudice di rinvio deve verificare se l’inventario contenga gli elementi richiesti dalla normativa e, in mancanza, se vi siano le distinte di supporto; la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla specifica ripresa dei costi per servizi di consulenza commerciale; quanto ai costi per affitti e locazioni passive, il giudice di rinvio deve accertare se si trattasse di costi sostenuti a titolo privato e, quindi, privi di inerenza. La statuizione sulle spese è rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • artt. 23 e 24 d.P.R. 633/1972

    la nota di credito analogica deve essere annotata nel registro delle fatture entro quindici giorni; in caso di contestazione, il contribuente deve provare la data di ricezione della nota per dimostrarne la tempestività

  • art. 26 d.P.R. 633/1972

    quando l'operazione viene meno dopo la registrazione della fattura, la variazione deve essere annotata entro i termini previsti e rileva ai fini della detrazione IVA

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 2729 e 2697 c.c. per censurare l’erronea allocazione dell’onere probatorio

  • art. 2729 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 2727 e 2697 c.c. per censurare l’erronea allocazione dell’onere probatorio

  • art. 2697 c.c.

    il riparto dell’onere della prova va applicato in modo da porre a carico del contribuente la prova della data di ricezione delle note di credito, mentre il principio di prossimità della prova giustifica tale allocazione

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato quale base normativa del recupero a tassazione contestato in tema IVA

  • artt. 15 e 39 d.P.R. 600/1973

    l'inventario deve indicare consistenza, raggruppamento in categorie omogenee e valore attribuito a ciascun gruppo; in difetto, devono essere tenute a disposizione le distinte usate per la compilazione

  • art. 15, comma 2, d.P.R. 600/1973

    "L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario"

    la CTR non ha verificato se l’inventario e la nota integrativa rispettassero tali requisiti, verifica demandata al giudice del rinvio

  • art. 112 c.p.c.

    vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice omette di statuire su un motivo autonomo di appello

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro del vizio di omessa pronuncia e motivazione apparente

  • art. 75 TUIR (d.P.R. 917/1986)

    i costi sono deducibili solo se inerenti; il giudice di rinvio deve verificare se i costi per locazioni passive fossero sostenuti per finalità private e quindi indeducibili

Massime di principio

  • In tema di IVA, se una fattura viene seguita da una nota di credito analogica per il venir meno dell’operazione, la tempestività dell’annotazione della variazione richiede che il contribuente dimostri, in caso di contestazione, la data di ricezione della nota, perché tale elemento è nella sua sfera di conoscibilità e di prova.
  • In materia di rimanenze di magazzino, il giudice deve verificare in concreto se l’inventario riporti la consistenza dei beni, la loro ripartizione in categorie omogenee e il valore attribuito a ciascun gruppo; in mancanza, occorre accertare la presenza delle distinte che hanno consentito la compilazione dell’inventario.
  • Sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito non si esprime su un motivo autonomo di appello, soprattutto se la questione non è coperta da giudicato interno e richiede una statuizione specifica.
  • Ai fini della deducibilità dei costi, il giudice deve accertare in concreto l’inerenza della spesa rispetto all’attività d’impresa; se il costo risulta sostenuto a titolo personale o privato, esso non è deducibile.
  • Il riparto dell’onere probatorio va assegnato secondo il criterio di prossimità della prova: l’onere grava sulla parte che più agevolmente può dimostrare il fatto rilevante, specie quando il dato dipende da una comunicazione ricevuta direttamente dalla stessa parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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