Cassazione Penale, Sentenza n. 4759/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revoca dell'ordine di demolizione di un immobile, sostenendo la contraddittorieta' dell'ordinanza impugnata rispetto a precedenti provvedimenti della stessa Corte di appello in ordine all'assenza di vincoli (Soprintendenza, vincolo paesaggistico) e alla posizione di ANAS sul nulla-osta per la fascia di rispetto autostradale; hanno altresi' denunciato carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della disciplina sul condono edilizio (legge n. 47/1985), chiedendo che il parziale ripristino dello stato dei luoghi (demolizione della porzione invasiva della fascia di rispetto) fosse ritenuto elemento nuovo idoneo a revocare l'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili le censure che riproponevano questioni gia' definite con la precedente sentenza di questa Corte (n. 24150/2018) in assenza di elementi nuovi, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. Quanto al vero novum prospettato (la demolizione della porzione che invadeva la fascia di rispetto autostradale), la Corte ha ritenuto non sufficiente tale intervento a sanare l'illegittimita' del permesso in sanatoria, data l'assenza dei pareri obbligatori (Soprintendenza e ANAS) e l'impossibilita' di operare modifiche sostanziali dopo il termine utile per la sanatoria. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la sanatoria ex art. 39 L. 724/1994 riguarda opere che, alla data di riferimento (31/12/1993), avessero gia' i requisiti richiesti, e che non e' consentito intervenire successivamente per rendere conformi opere che allora non lo erano. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 39, legge 23 dicembre 1994, n. 724
non specificata oltre all'indicazione normativa
La sanatoria prevista riguarda solo le opere ultimate che, alla data del 31/12/1993, possedevano i requisiti richiesti; non e' consentito intervenire successivamente per rendere sanabili opere che allora non lo erano
art. 35, comma 14, legge 28 febbraio 1985, n. 47
Consente modesti lavori di rifinitura delle opere abusive; tali possibilita' sono limitate e non giustificano interventi che alterino significativamente la struttura o la volumetria dell'opera per renderla sanabile
art. 43, quinto comma, legge n. 47/1985
Consente opere strettamente necessarie a rendere funzionali edifici incompleti per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, circoscrivendo le possibilita' di intervento postumo
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Regola l'inammissibilita' delle richieste di revoca riproposte senza elementi di novita' rispetto a decisioni gia' passate in giudicato o comunque gia' decise, giustificando il rigetto per mera reiterazione
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in ordine alla tutela del diritto di difesa; la Corte pero' richiede che l'eventuale lesione sia concreta e correlata a fatti nuovi dimostrabili, non sufficiente un'asserita mera impedizione teorica all'impugnazione
Massime di principio
- Una domanda di revoca dell'ordine di demolizione e' ammissibile solo se fondata su elementi nuovi e decisivi non gia' esaminati; la mera riproposizione di censure gia' decise e' inammissibile
- Il rilascio di un permesso in sanatoria richiede, se previsto dalla normativa, i pareri e nulla-osta previsti alla data del titolo: l'assenza di tali pareri rende illecito il titolo e non puo' essere sanata con interventi successivi che modificano sostanzialmente l'opera
- La demolizione parziale posteriore finalizzata a rimuovere una specifica violazione (es. fascia di rispetto autostradale) non e' automaticamente idonea a far venire meno l'obbligo di demolizione complessiva se il permesso in sanatoria era viziato per carenza dei presupposti formalmente richiesti
- Le eccezioni fondate sul diritto di difesa costituzionale devono essere supportate da elementi concreti di pregiudizio o da impossibilita' effettive di agire; l'asserita lesione teorica non e' sufficiente per ottenere revoche o misure parziali
- Chi impugna deve documentare puntualmente i novita' di fatto o di diritto che giustifichino la riapertura della valutazione; in mancanza la giurisdizione esecutiva puo' confermare l'ordine di demolizione e condannare alle spese
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