Cassazione Penale, Sentenza n. 2127/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari nei reati di corruzione (artt. 319 e 319-ter c.p.). Contestava: 1) la valutazione dei riscontri alle dichiarazioni del coindagato Bosco, ritenendo che i profili indicati dal Tribunale (mancata declaratoria di incompetenza territoriale, dichiarazione di Bosch circa l'influenza del ricorrente e motivazioni delle liquidazioni delle spese) non fossero idonei o individualizzanti a rafforzare l'attendibilità delle dichiarazioni; 2) la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, e in particolare sull'asserito pericolo di inquinamento probatorio, senza specifiche e concrete indicazioni; 3) la nullità della misura per mancata indicazione del termine di durata, ai sensi dell'art. 274 c.p.p.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo ritenendo che sussistono riscontri idonei a corroborare le dichiarazioni del coindagato Bosco e che il profilo relativo alle liquidazioni e al comportamento processuale del ricorrente ha valenza individualizzante. Ha invece accolto i motivi relativi alle esigenze cautelari: la motivazione del Tribunale circa il pericolo di inquinamento probatorio è risultata astratta e non ha dato conto di specifiche esigenze attuali e concrete; inoltre le dimissioni del ricorrente dall'incarico di giudice di pace e la risalenza dei fatti (2018/19) escludono un pericolo concreto di reiterazione. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio per difetto delle esigenze cautelari e disposta l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa; inviati gli adempimenti alla cancelleria ex art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 319 e 319-ter c.p.
reati contestati (corruzione e induzione alla corruzione); la gravità indiziaria è stata valutata anche mediante riscontri alle dichiarazioni del coindagato Bosco
art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p.
richiede che la misura cautelare, quando fondata sul pericolo di inquinamento probatorio, indichi specifiche e concrete esigenze attuali; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale generica/astratta e quindi insufficiente
art. 626 c.p.p.
norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla liberazione dell'imputato
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
consente la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; citato in relazione alla modalità di svolgimento del procedimento
Massime di principio
- Le dichiarazioni di un coindagato possono essere corroborate da riscontri indiretti e rendere grave l'indizio, ma tali riscontri devono avere carattere individualizzante e non meramente generico.
- Per fondare una misura cautelare sul pericolo di inquinamento probatorio è necessaria una motivazione specifica e attuale: non bastano affermazioni generiche di 'spregiudicatezza' o attitudine a manipolare le prove.
- Le dimissioni dall'incarico che aveva la qualità rilevante per la commissione del reato (es. giudice) e la distanza temporale dei fatti sono elementi che attenuano il rischio concreto di reiterazione e devono essere valutati dal giudice del riesame.
- La mancata indicazione del termine di durata della misura cautelare, quando richiesto dalle norme, può determinare nullità o vizio della decisione e portare alla sua annullabilità.
- In sede di riesame il giudice deve bilanciare le esigenze di tutela dell'accertamento probatorio con prove specifiche di rischio: decisioni meramente assertive o generiche sono vulnerabili in impugnazione.
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