Cassazione Civile, Sentenza n. 6442/2020 del 06/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Il dirigente medico aveva convenuto l’azienda sanitaria sostenendo che, per il periodo ottobre 1998-ottobre 2003, la retribuzione di posizione non fosse stata correttamente liquidata. Aveva chiesto in via principale le differenze calcolate considerando l’incremento della parte variabile previsto dall’art. 35, lett. b), del CCNL 1998/2001 per l’area della dirigenza medica e veterinaria e, in subordine, le maggiori somme dovute a titolo di retribuzione minima di posizione ai sensi della lett. a) della medesima disposizione. Il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda e condannato l’azienda a pagare Euro 6.824,15, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 8604/2014 depositata il 10 dicembre 2014, aveva respinto l’appello dell’azienda. Aveva rigettato l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo, rilevando che domanda e causa petendi erano specificate, con quantificazione delle somme e richiamo alla contrattazione collettiva e alla deliberazione aziendale n. 1822 del 1998. Quanto al merito, aveva osservato che la retribuzione di posizione comprendeva minimi contrattuali fissi e variabili e maggiorazioni aziendali correlate alla graduazione delle funzioni; la deliberazione aziendale aveva previsto un incremento anche per i dirigenti senza incarico specifico. L’azienda aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; il testo non ne espone il contenuto. Dopo la proposizione del ricorso, le parti avevano raggiunto un accordo in sede sindacale il 24 novembre e il 1° dicembre 2016, formalizzato in un verbale di conciliazione dell’11 gennaio 2017. Nel giudizio di legittimità entrambe hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’accordo negoziale intervenuto tra le parti e la loro richiesta congiunta avevano fatto venir meno il bisogno di una decisione sul ricorso. In conformità al principio delle Sezioni Unite n. 8980/2018, tale pronuncia comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata e non equivale né a una decisione riconducibile alle ipotesi di cui agli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c., né a un’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la cessazione della materia del contendere non integra rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 382, comma 3, c.p.c.
qualora “nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso”
L’accordo convenzionale intervenuto durante il giudizio di legittimità determina la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata; la fattispecie non si riconduce alle decisioni previste dall’art. 382, comma 3, c.p.c.
artt. 383 e 384 c.p.c.
qualora “nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso”
La definizione negoziale della controversia in corso di legittimità non è una decisione riconducibile alle ipotesi disciplinate dagli artt. 383 e 384 c.p.c.; la Corte dichiara invece cessata la materia del contendere.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Con la richiamata decisione, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, ” i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite”, la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.
La motivazione può rinviare a una decisione conforme; il passaggio richiamato stabilisce che la concorde attestazione dell’accordo definitorio rende superflua la decisione giurisdizionale, anche quando i termini dell’accordo non siano specificati.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perchè il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018 cit.).
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione termina con la cessazione della materia del contendere per accordo negoziale, poiché tale esito non comporta la conferma dell’efficacia della decisione impugnata.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perchè il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018 cit.).
La modifica legislativa richiamata è applicata con riferimento al raddoppio del contributo unificato: esso è escluso se il processo si conclude con cessazione della materia del contendere conseguente a un accordo tra le parti.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio di legittimità, le parti definiscono la controversia mediante accordo negoziale e chiedono congiuntamente di darne atto, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, poiché viene meno il bisogno di tutela giurisdizionale.
- L’accordo definitorio intervenuto durante il giudizio di cassazione comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata e non determina un’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere per accordo negoziale non comporta il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.
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