Cassazione Civile, Sentenza n. 6443/2020 del 06/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
La controversia
Il ricorrente aveva domandato la rettifica della graduatoria di istituto relativa alla classe di concorso AB 77, chitarra, previa diversa valutazione dei titoli artistici posseduti. Il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione e accolto la domanda. In appello, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 883/2016 depositata l’8 novembre 2016, aveva riformato la decisione, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo perché la formazione della graduatoria era stata ritenuta esito di una procedura concorsuale. Il docente aveva proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il testo non ne espone il contenuto. Con atto del 4 dicembre 2019, dopo l’immissione in ruolo conseguente allo svolgimento di una procedura concorsuale, ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., rilevando che la rinuncia era stata presentata nelle forme dell’art. 390, comma 2, c.p.c. e notificata telematicamente alle parti costituite presso il domicilio legale dell’Avvocatura dello Stato. Ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione è recettizia ma non accettizia e non richiede l’accettazione della controparte, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L’accettazione rileva soltanto ai fini delle spese; nella fattispecie, pur in assenza di accettazione, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione del comportamento processuale del ricorrente e della complessità della questione di giurisdizione, sulla quale risultavano orientamenti difformi. Escluso il contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., perchè la rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c., comma 2, ed è stata notificata in via telematica alle parti costituite nel domicilio legale presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione quando è formulata nelle forme prescritte e notificata alle parti costituite.
art. 391 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La rinuncia al ricorso per cassazione non necessita dell’accettazione della controparte; una volta perfezionata, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L’accettazione può rilevare ai soli fini del regolamento delle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità.
Il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla disposizione non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con una pronuncia di estinzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se formulata nelle forme di legge e notificata alle parti costituite, è recettizia ma non richiede l’accettazione della controparte e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- L’accettazione della rinuncia al ricorso per cassazione rileva ai fini del regolamento delle spese, ma non è condizione per dichiarare l’estinzione del giudizio.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio si estingue.
Come è indicizzato
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