Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6289/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società datrici)

La controversia

Quattro ex dipendenti di una società partecipata, inquadrati nei livelli IV e V del CCNL Acqua e Gas e adibiti a mansioni tecnico-amministrative, hanno contestato il distacco presso un’altra società del gruppo dal 1° marzo 2014 e la successiva cessione dei loro contratti alla distaccataria dalla stessa data. Dopo una procedura di mobilità avviata per fronteggiare la crisi del gruppo e conclusa con accordi sindacali diretti a evitare licenziamenti, i lavoratori erano stati assegnati a mansioni diverse e inferiori: due alla raccolta porta a porta, con inquadramento nel III livello B del CCNL Fise Assoambiente, e gli altri due agli impianti, con inquadramento nel IV livello. Avevano chiesto il ripristino delle precedenti mansioni e qualifiche e il risarcimento dei danni professionali, patrimoniali e alla salute, deducendo l’illegittimità del distacco, del mutamento di mansioni e della cessione dei rapporti. Il Tribunale di La Spezia aveva respinto le domande; la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 16 dicembre 2016, aveva respinto l’appello. In Cassazione i lavoratori hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che il mutamento di mansioni nel distacco richiedesse il loro consenso e che la deroga prevista dalla disciplina della mobilità consentisse mansioni inferiori solo all’interno della stessa azienda; hanno inoltre denunciato una contraddizione nella motivazione circa la conclusione della procedura di mobilità senza licenziamenti. Con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 1, commi 563-569, della L. n. 147 del 2013, del comma 567-bis introdotto dal D.L. n. 90 del 2014 e dell’art. 2112 c.c., sostenendo che la ricollocazione del personale eccedentario dovesse essere effettuata dall’ente controllante secondo le modalità indicate dalla legge. Le società hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina speciale che consente, nell’ambito di accordi sindacali stipulati durante una procedura di mobilità e diretti al riassorbimento dei lavoratori eccedentari, di assegnare mansioni diverse e inferiori per evitare i licenziamenti; ha inoltre considerato operante, per il distacco, la specifica disciplina dell’art. 8, comma 3, del D.L. n. 148 del 1993, fatta salva dall’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 276 del 2003. La procedura di mobilità poteva concludersi con misure conservative e con l’assegnazione dei lavoratori a un’altra società del gruppo, senza che la mancanza di licenziamenti rendesse inefficaci gli accordi. Quanto al secondo motivo, la censura sulla L. n. 147 del 2013 era in parte nuova e comunque non specificamente diretta contro la ratio della decisione; il comma 567-bis non era applicabile ratione temporis. È rimasta inoltre non censurata in modo idoneo la statuizione secondo cui non era stato provato un pregiudizio concreto derivante dalla dedotta dequalificazione. I lavoratori sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, D.L. n. 148/1993

    In tal caso la deroga incide sulla previsione di carattere generale che consente la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso (cfr. Cass. 23.4.2009 n. 9694).

    La deroga alla disciplina generale del distacco, fondata su accordi sindacali diretti a evitare riduzioni di personale, è ammessa se permane la causa del rapporto con il distaccante e il distacco realizza uno specifico interesse imprenditoriale, configurandosi come modifica non definitiva delle modalità di esecuzione della prestazione.

  • art. 30, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 276/2003

    Anche in caso di distacco del lavoratore, con mutamento delle mansioni, anche solo parziale purchè effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalità acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, è richiesto, quale elemento costitutivo e condizione di legittimità della fattispecie, il consenso del lavoratore distaccato, il quale, ricevuta la comunicazione del provvedimento, è pertanto onerato del solo rifiuto ma non anche di rendere note le ragioni che lo sorreggono, rilevando a tali fini il solo mutamento oggettivo delle mansioni, quale conseguenza dell’attuazione dell’ordine, e non anche la rappresentazione di esso fornita dal datore di lavoro nella lettera di comunicazione (Cass. 13.12.2018 n. 32330).

    In via generale, il distacco che comporta un mutamento, anche parziale, delle mansioni idoneo a incidere sulla professionalità richiede il consenso del lavoratore; la Corte, tuttavia, riconosce nel caso deciso l’operatività della disciplina speciale richiamata dal comma 4.

  • art. 4, comma 11, L. n. 223/1991

    La L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 11, a sua volta, prevede: “Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga all’art. 2103 c.c., comma 2, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

    Gli accordi sindacali conclusi nel corso della procedura di mobilità per il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori eccedentari possono prevedere l’assegnazione a mansioni diverse, anche in deroga alla disciplina ordinaria delle mansioni.

  • art. 2103 c.c.

    Questa Corte abbia evidenziato il carattere speciale della L. n. 223 del 1991, art. 4, che, nel prevedere la possibilità per gli accordi sindacali, nel corso delle procedure di mobilità, di stabilire, per garantire il reimpiego di almeno una parte dei lavoratori, che il datore di lavoro assegni gli stessi, in deroga all’art. 2103 c.c., a mansioni diverse da quelle svolte, non pone alcuna preclusione all’assegnazione di mansioni anche inferiori o peggiorative – ivi compreso il trasferimento o la trasferta del lavoratore da una unità produttiva all’altra – trattandosi di rimedio volto ad evitare il licenziamento, fermo restando che questi non sono vincolati alla deroga poichè possono rifiutare la dequalificazione affrontando il rischio del licenziamento (cfr., in tali termini, Cass. 1.7.2014 n. 14944).

    Nell’ambito della deroga speciale prevista dagli accordi sindacali nella procedura di mobilità, possono essere assegnate anche mansioni inferiori o peggiorative per evitare il licenziamento; il lavoratore può rifiutare la deroga, assumendo il rischio del licenziamento.

  • art. 1, commi 563 e 566, L. n. 147/2013

    In tal senso deve porsi richiamo anche a Cass. 1178/2017 sulla ritenuta mancata allegazione di un concreto pregiudizio sofferto per la dedotta dequalificazione, pur in astratto ipotizzabile secondo la Corte d’appello, in quanto l’art. 1, comma 563, della legge di stabilità imponeva la coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.

    La disciplina richiamata contempla la coerenza con il rispettivo ordinamento professionale; tuttavia, nel caso concreto, la censura relativa alla ricollocazione non ha superato la ratio della sentenza impugnata e non è stato allegato e provato un pregiudizio concreto da dequalificazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R. n., ove dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Gli accordi sindacali stipulati nel corso di una procedura di mobilità e diretti al riassorbimento totale o parziale dei lavoratori eccedentari possono prevedere, in deroga alla disciplina ordinaria, l’assegnazione a mansioni diverse e anche inferiori o peggiorative, quale misura alternativa al licenziamento; il lavoratore può rifiutare tale assegnazione, affrontando il rischio del licenziamento.
  • La disciplina speciale degli accordi sindacali diretti a evitare riduzioni di personale può operare anche in caso di distacco presso un’altra impresa, se il distacco realizza lo specifico interesse imprenditoriale del datore distaccante e conserva la causa del rapporto di lavoro, restando una modifica non definitiva delle modalità di esecuzione della prestazione.
  • Fuori dalla deroga speciale, il distacco che comporti un mutamento delle mansioni, anche parziale ma idoneo a ledere la professionalità acquisita, richiede il consenso del lavoratore; ai fini della legittimità rileva il mutamento oggettivo delle mansioni e il lavoratore può rifiutare senza dover motivare il rifiuto.
  • La domanda risarcitoria per dequalificazione richiede l’allegazione e la prova di un pregiudizio concreto; la sola deduzione dell’assegnazione a mansioni non coerenti con l’ordinamento professionale, in assenza di prova del danno, non è sufficiente a fondare il risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamento
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.